Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5386 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 09/02/2016, dep.03/03/2017),  n. 5386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12286-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

BNP PARIBAS SUCCURSALE ITALIA;

– intimati –

Nonchè da:

BNP PARIBAS SUCCURSALE ITALIA in persona dei mandatari subdelegati

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA N. 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO TARDELLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEONARDO

PERRONE con procura speciale del Dr.ssa N.M. in (OMISSIS)

rep. n. (OMISSIS) del (OMISSIS);

– controricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 36/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 24/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACOSI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto ricorso incidentale;

udito per il controricorrente l’avvocato TARDELLA che ha chiesto

l’inammissibilità o rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale assorbito l’incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La BNP PARIBAS – Succursale Italia, con sede in (OMISSIS), impugnò la cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo, all’esito della liquidazione della dichiarazione per l’anno 2003 ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, di 64 distinti addebiti, per complessivi Euro 164.697, assumendo, tra l’altro, che i versamenti delle ritenute di cui era stata contestata l’omissione erano stati correttamente eseguiti.

La Commissione provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo dimostrato, con i documenti prodotti – diversi modelli F24 relativi al periodo d’imposta 2003 -, che la contribuente aveva “regolarmente effettuato i versamenti cui si riferiscono i recuperi dell’Ufficio”.

L’appello dell’Agenzia delle entrate, con il quale peraltro si riconosceva l’effettivo versamento da parte della contribuente di Euro 48.117 – corrispondenti ai codici tributo 3802 e 1013 -, con conseguente riduzione a Euro 116.702 dell’importo iscritto a ruolo, veniva rigettato, pur tenendosi conto di tale sgravio.

Secondo la Commissione regionale, infatti, “emerge che già in primo grado era stata prodotta copia del modello F24 del 17.02.2003, debitamente quietanzato, da cui risultavano i relativi pagamenti”.

“Per quanto concerne l’utilizzo a scomputo di versamenti in eccesso, la parte appellata ha dimostrato come la somma complessiva dei versamenti in eccesso ammonta a Euro 192.489, in particolare ha fornito la prova che la somma di Euro 37.422 risulta indicata come versamento in eccesso del mod. 770/04”.

Nei confronti della decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso con quattro motivi, illustrati con successiva memoria.

La contribuente resiste con controricorso, articolando due motivi di ricorso incidentale, e depositando poi memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo del ricorso principale l’amministrazione denuncia omessa motivazione in ordine all’iscrizione di “Euro 1.796 cod. trib. 1102 – ST 15 mod. 1 ci” – già oggetto del primo motivo d’appello -, iscrizione in ordine alla quale la contribuente aveva sì allegato al ricorso introduttivo un F24 del 17.02.2003 di pari importo, ma questo risultava correttamente abbinato al mod. 770 – anno d’imposta 2002 – st 24 mod. 1, e quindi al precedente periodo d’imposta: e dall’anagrafe tributaria “tale versamento era l’unico effettuato in tale periodo per importo e codice tributo”. Al riguardo, la contribuente in appello non aveva contestato nè provato di aver puntualmente effettuato tutti i versamenti, per come richiesti ed argomentati dall’ufficio; rispetto ai due versamenti dovuti, la contribuente aveva implicitamente ammesso di averne mancato uno, “restandone così acclarata la debenza della somma in questione, correttamente considerata dall’ufficio come dovuta in relazione all’anno d’imposta più recente (2003), e quindi meno oneroso per il contribuente”. A fronte di tali risultanze processuali, la CTR avrebbe tuttavia fornito una motivazione apodittica e insoddisfacente, che ha ignorato quanto sopra dedotto dall’ufficio: “emerge infatti che già in primo grado era stato prodotto copia del modello F24 del 17.02.2003 debitamente quietanziato, da cui risultavano i relativi pagamenti”. Così il giudice d’appello si sarebbe limitato a ritenere provata, sulla base del pagamento bensì eseguito dalla società, ma non riferibile all’imposta pretesa dall’ufficio, l’insussistenza del credito erariale attivato con la cartella in discorso. Emergeva dunque “con chiarezza l’omissione motivazionale in cui è incorsa la sentenza oggetto del gravame, afferente le modalità di abbinamento del versamento eseguito dalla contribuente all’anno 2003 (come correttamente effettuato dall’ufficio) anzichè al 2002 (come ex adverso indebitamente preteso)”.

Il motivo è fondato, in quanto il giudice d’appello, a fronte della debenza, sostanzialmente non negata, di due somme del medesimo importo, ma relative ad annualità diverse, si è limitato a rilevare, tautologicamente, che “era stata prodotta copia del mod. F24 del 17.2.2003, debitamente quietanzato, da cui risultano i relativi pagamenti” (intendi, un unico pagamento per i le due somme dovute), senza spiegare se e perchè il pagamento effettuato era riferibile al mancato versamento del 2002.

Con il secondo e con il terzo motivo censura la sentenza impugnata, rispettivamente, per omessa pronuncia e per insufficiente motivazione, con riguardo a quattro iscrizioni per omessi versamenti, in relazione ai quali la contribuente aveva prodotto in giudizio un modello F24 utilizzato per il pagamento in data 16.06.2003, sostenendo: a) la nullità della pronuncia per aver “definito la causa di appello senza pronunciarsi sul motivo di impugnazione formulato da essa Agenzia, afferente il mancato accredito di un versamento di imposte dovute che la contribuente assume aver eseguito”; b) qualora si ritenga che l’omessa pronuncia che precede valga cane implicito rigetto del relativo motivo, che la prova documentale offerta dalla controparte circa il pagamento dell’importo relativo alle ragioni di credito in discorso “non poteva dirsi davvero sufficiente a provare l’avvenuto adempimento dell’obbligazione tributaria”, in quanto “il modello F24 prodotto in giudizio con attestazione di ricevimento dell’istituto di credito delegato al pagamento facente parte dello stesso gruppo della contribuente – era suscettibile di comprovare tuttalpiù l’avvenuta presentazione della delega di pagamento all’istituto di credito, ma non già che il pagamento sia stato effettivamente compiuto da quell’istituto prova fornibile soltanto con la esibizione della documentazione contabile o bancaria della società contribuente, che attestasse l’avvenuta concreta erogazione della somma in favore dell’Agenzia delle entrate”.

I motivi sono entrambi infondati.

Il giudice di appello, nel confermare in relazione a tali iscrizioni a ruolo la sentenza di primo grado ha infatti implicitamente esaminato e rigettato l’eccezione sollevata dall’Agenzia con l’impugnazione.

E la denunciata insufficiente motivazione “in relazione alla circostanza della intervenuta esecuzione o meno del pagamento disposto con la delega (modello F24) presentata in data 16 giugno 2003 alla ENIP Paribas Security Services – Succursale di (OMISSIS)” (in questi termini è il quesito del terzo motivo) ha ad oggetto un fatto ritenuto, tanto dal giudice di primo grado che dalla Commissione regionale, che una siffatta valutazione ha condiviso, non decisivo ai fini della prova del versamento, decisivo e sufficiente essendo ad avviso dei giudici di merito, (la prova de) l’avvenuto versamento delle imposte da parte del contribuente alla banca delegata, documentato con il modello F24 provvisto di quietanza della stessa.

Con il quarto motivo l’amministrazione denuncia insufficiente motivazione assumendo che “la sentenza sarebbe pervenuta ad una frettolosa e immotivata conclusione circa la legittimità del relativo recupero da parte dell’Agenzia, raggiunta sulla base di documentazione di parte insuscettibile di provare alcunchè, ed ignorando la circostanza della mancata prova della effettiva spettanza della restituzione della somma di Euro 37.423,00, versata dalla controparte contribuente in data 16 giugno 2003”.

Il motivo è inammissibile, perchè il giudice d’appello ha accertato – in modo privo di vizi logici – in relazione all’utilizzo a scomputo di versamenti in eccesso, che “la parte appellata ha dimostrato come la somma complessiva dei versamenti dall’amministrazione.

Col primo motivo di ricorso incidentale condizionato la ENP Paribas assume che l’ufficio avrebbe violato il divieto dello ius novorum nella parte in cui ha proposto, per la prima volta in sede di appello, la questione dell’utilizzo a scomputo di versamenti in eccesso per Euro 37.423,00.

L’esame del motivo è assorbito dalla inammissibilità del quarto motivo del ricorso principale.

Il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, con il quale la contribuente assume che la cartella impugnata sarebbe viziata per carente motivazione, visto che in essa sono riportati solamente una serie di codici tributo, è infondata, ove si consideri che questa Corte ha ripetutamente chiarito che “l’atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, mentre quello con cui si proceda, in sede di controllo cartolare D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis alla liquidazione dell’imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poichè il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa” (Cass. n. 25329 del 2014).

In conclusione, il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto, mentre vanno rigettati gli ulteriori motivi ed il ricorso incidentale condizionato, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo, il terzo ed il quarto ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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