Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5385 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. I, 27/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 27/02/2020), n.5385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32370/2018 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in Roma V.le Università 11

presso lo studio dell’avvocato Benzi Emiliano e rappresentato e

difeso all’avvocato Ballerini Alessandra, come da procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 581/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 581/2018 depositata il 4-4-2018 la Corte d’appello di Genova ha respinto l’appello proposto da M.P., cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova con la quale era stata rigettata la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal Paese di origine perchè perseguitato, per motivi religiosi, dalla zia, che lo aveva avvelenato e che aveva causato la morte di sua madre. La Corte territoriale, ritenuta non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, nonchè esaminata la situazione generale della (OMISSIS) con indicazione delle fonti, ha ritenuto, in conformità a quanto statuito dal Tribunale, che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo il ricorrente lamenta “Violazione dell’art. 2 Cost. e art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 (ratificato con la L. n. 881 del 1977), in relazione, in particolare all’art. 5, comma 6 T. U. Imm. e al D.P.R. n. 399 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter). Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.

Violazione dell’art. 19 T. U. Imm. Omesso esame della domanda di protezione umanitaria”. Deduce il ricorrente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato la situazione della (OMISSIS), sotto il profilo della sicurezza e del rispetto dei diritti umani. Inoltre si duole che non sia stato adeguatamente valutato il fatto che il ricorrente, in Italia da tre anni, corre il rischio di subire persecuzioni da parte dei suoi familiari. Deduce altresì l’omessa valutazione delle sofferenze e traumi subiti dal ricorrente stesso in Libia, nonchè della sua integrazione sociale e lavorativa nel territorio italiano, di cui occorre tenere conto come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4455/2018).

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Nel censurare solo la statuizione di diniego della protezione umanitaria, il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto alle sue vicende personali ed alla situazione del Paese di origine, difforme, inammissibilmente, da quella accertata nei giudizi di merito.

La Corte territoriale, esaminando compiutamente anche la domanda di protezione umanitaria, ha ravvisato insussistente ogni profilo di vulnerabilità; ha escluso, motivatamente, sia la credibilità dei fatti narrati dal richiedente, sia la sussistenza della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, con riguardo sia allo Stato di (OMISSIS), di origine del ricorrente, sia alla città di (OMISSIS), dove egli ha vissuto, riportando in dettaglio le notizie reperite dalle fonti internazionali di conoscenza, pure indicate (pag. n. 7, 8 e 9 della sentenza impugnata). La Corte d’appello ha inoltre evidenziato la genericità delle allegazioni del richiedente sul rischio per la sua incolumità dipendente dall’emergenza economica e dall’instabilità politica del Paese, non riscontrando, in ogni caso, in base alle fonti, fattori di vulnerabilità oggettiva di rilevanza ai fini della concessione della protezione umanitaria.

Quanto al periodo trascorso in Libia, il ricorrente deduce genericamente di aver subito traumi e sofferenze, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese e il contenuto della sua domanda (Cass. n. 31676/2018; Cass. n. 29875/2018; Cass. n. 13096/2019) e senza specifiche allegazioni individualizzanti.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infine, una volta esclusa la vulnerabilità, con accertamento di merito insindacabile, se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’integrazione sociale e lavorativa nel territorio italiano diventa fattore recessivo (Cass. n. 4455/2018, citata anche in ricorso).

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre sulle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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