Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5385 del 07/03/2011

Cassazione civile sez. II, 07/03/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 07/03/2011), n.5385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10860/2005 proposto da:

D.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato MANCA BITTI

DANIELE, rappresentato e difeso dall’avvocato BRESCIANI Tullio;

– ricorrente –

contro

EREDI DI D.L., sig.ri B.E. (OMISSIS),

D.R. (OMISSIS) e D.A. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 198/2004 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 05/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato ROBERTO CARLEO con delega dell’Avvocato TULLIO

BRESCIANI difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l’1-4-1988 D.P. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia il proprio fratello D. L. esponendo:

– nella primavera del 1986 i fratelli D., comproprietari per quote uguali dell’immobile sito in (OMISSIS), consistente in un appezzamento di terreno con insistente un fabbricato composto da uno scantinato e da due appartamenti al piano terra ed al primo piano, avevano stipulato una convenzione per la divisione dell’immobile e delle parti adiacenti;

– il 30 ottobre seguente i medesimi avevano stipulato una convenzione aggiuntiva per la costruzione delle opere necessarie a rendere il più possibile indipendenti le due unità immobiliari, già appartenenti in proprietà esclusiva – il piano terreno a L., il primo piano a P. – e in via esclusiva occupate secondo i rispettivi titoli;

– riguardo alla divisione, il punto 1 della convenzione rimandava ad una planimetria allegata che prevedeva l’assegnazione dell’area a nord al convenuto e di quella a sud all’attore, “salvo misurazione in loco per la posizionatura del pollaio”;

– tale clausola si era resa necessaria poichè la planimetria allegata, predisposta in precedenza dal tecnico di fiducia dei condividenti, collocava il pollaio – rappresentato da una piccola stanza in muratura separata dal fabbricato sita nella parte est dell’immobile, che nell’intenzione delle parti doveva essere divisa a metà segnando il confine ad oriente – in posizione errata rispetto a quella reale;

prima ancora che si provvedesse alla rettifica, D.L. aveva costruito nella parte ovest del terreno un muretto di confine orizzontale a distanza di metri 6,59 dall’estremità nord del fabbricato;

– tale misura, benchè corrispondente a quella indicata nella planimetria, doveva ritenersi errata, poichè, se l’intenzione delle parti era quella di individuare il confine ad oriente nel punto corrispondente alla bisettrice del pollaio, il confine a ponente non poteva essere collocato che a distanza di metri 3,5 dall’estremità nord del fabbricato, tracciato obliquamente partendo dalla parte sud della finestra della cucina di proprietà del convenuto;

conseguenza dell’erroneo posizionamento del confine a ponente era l’illegittimità del balcone e del portichetto realizzati dal convenuto sul lato ovest della propria abitazione in quanto, tra l’altro, venivano a ricadere, nella parte terminale, sulla proprietà esclusiva dell’esponente;

– nel corso dei lavori di sistemazione del proprio immobile il convenuto aveva inoltre fatto passare attraverso la cantina di proprietà dell’attore un elettrodotto per l’alimentazione del citofono, costituendo una servitù prima inesistente.

D.P. chiedeva quindi determinarsi la divisione dell’immobile suddetto sulla base dell’esatta interpretazione delle due convenzioni stipulate tra le parti, e precisamente determinarsi orizzontalmente il confine nel lato est in modo da dividere il pollaio in due parti uguali, determinarlo nel lato ovest in linea obliqua, partendo dal lato sud della finestra della cucina di proprietà di D.L., in modo da dividere il terreno in due parti uguali; chiedeva inoltre condannarsi il convenuto alla demolizione delle opere costruite sulla proprietà dell’attore come determinata dal giudice, nonchè del portichetto e del balcone, ed alla eliminazione del cavo che passava nella cantina dell’esponente per l’alimentazione elettrica del citofono.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, resisteva alle domande attrici; premesso che l’unica convenzione intercorsa tra le parti per la divisione della proprietà era quella sottoscritta nella primavera del 1986, che contemplava l’assegnazione dei lotti secondo le indicazioni dell’allegata planimetria, e che tutti i lavori realizzati dall’istante erano conformi al contenuto degli accordi divisionali, sosteneva che i contrasti insorti durante l’esecuzione dei lavori di costruzione della scala che le parti avevano convenuto di fare erigere a spese comuni nella proprietà di D.P. allo scopo di rendere autonome le due unità immobiliari, avevano tratto origine dal fatto che quest’ultimo aveva posto in essere delle opere in violazione della normativa edilizia; D.L. chiedeva pertanto che il Tribunale, verificata l’autenticità delle sottoscrizioni della convenzione del 14-6-1986, desse atto dell’intervenuta divisione dei beni comuni secondo le relative previsioni, e condannasse la controparte alla demolizione delle opere realizzate illegittimamente.

Il Tribunale adito con sentenza del 12-4-2001 dichiarava la nullità sia della convenzione sottoscritta dalle parti nel maggio 1986 sia di quella aggiuntiva, e condannava ciascuna delle parti a demolire le opere rispettivamente realizzate sulla base delle previsioni della seconda convenzione in quanto risultate tutte illegittime alla stregua della vigente normativa edilizia e delle risultanze della C.T.U..

Proposto gravame da parte di D.P. cui resisteva D. L. formulando altresì un appello incidentale, la Corte di Appello di Brescia con sentenza del 5-3-2004 ha rigettato entrambe le impugnazioni.

Per la cassazione di tale sentenza D.P. ha proposto un ricorso affidato a sei motivi; B.E., D.R. e D.A. quali eredi di D.L. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1346 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto nullo il primo accordo divisionale per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto; premesso che le due pronunce di questa Corte citate a sostegno del proprio convincimento non erano pertinenti, riguardando entrambe una fattispecie di compravendita immobiliare e non una divisione, D.P. assume come dato pacifico che le parti intendevano dividere al 50%, oltre il terreno, anche il pollaio, e che volevano tracciare il confine sul lato est in modo da ottenere un’unica retta in prosecuzione, in entrambe le opposte direzioni, di quella che divideva il pollaio; pertanto non era necessario ricorrere ad elementi estranei all’accordo divisionale per giungere alla divisione del terreno.

Il ricorrente aggiunge che il significato della clausola “salvo misurazione reale effettuata in loco per la posizionatura del pollaio” era stato chiarito dal teste L. e dal C.T.U., che aveva accertato che, tracciando il confine nel lato est in modo tale da dividere a metà il pollaio nella sua concreta posizione, e mantenendo per contro la misura indicata in metri 6,59 del confine nel lato ovest, non si sarebbero ottenute due porzioni uguali; il dato contrattuale era proprio diretto ad accertare in concreto lo stato dei luoghi come non corrispondente alla planimetria, con conseguente necessità di una sua rettifica sulla scorta di una volontà contrattuale già espressa nell’atto divisionale.

Con il secondo motivo D.P., deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1362, 1366, 1372 e 1375 c.c., ed insufficiente e/o contraddittoria motivazione, rileva che il giudice di appello, nell’affermare la nullità di entrambi gli accordi divisori, non ha valutato quale fosse la comune intenzione delle parti in ordine alla volontà di dividere l’immobile di loro proprietà.

Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto individuare la chiara volontà delle parti come emergente dalla deposizione del teste L. confermata dagli accertamenti eseguiti dal C.T.U.; rileva come dato pacifico che la volontà delle parti era quella di dividere il terreno in due parti uguali così come lo scantinato ed il pollaio, come risultava dall’interpretazione della singola clausola nonchè dalla interpretazione complessiva delle clausole contrattuali; del resto l’interpretazione secondo buona fede e l’esecuzione del contratto secondo buona fede, emergente anche dalla stipula della seconda convenzione, avrebbero dovuto condurre il giudicante a ritenere che effettivamente le parti volevano assegnarsi in via definitiva i rispettivi appartamenti, creare due ingressi autonomi ed analoghi, dividere anche il pollaio e lo scantinato, e dividere infine il terreno circostante in due parti esattamente uguali; come riferito dal suddetto teste, il confine ovest avrebbe dovuto seguire una linea obliqua partendo dalla finestra della proprietà di D.L. secondo una angolazione determinabile tecnicamente, necessaria per suddividere il terreno in due parti uguali, così come voluto dalle parti.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La Corte territoriale ha condiviso, quanto all’oggetto della prima convenzione, l’assunto espresso dal giudice di primo grado secondo cui il fatto che le parti fossero state costrette ad aggiungere la clausola “salvo misurazione reale effettuata in loco per la posizionatura del pollaio” nella riscontrata erroneità della planimetria che lo collocava a metà del lato est, e, quindi, a rinviare ad un momento successivo l’esatta individuazione delle porzioni spettanti ai condividenti, costituiva elemento sufficiente ad escludere la validità dell’accordo sotto il profilo della determinatezza o determinabilità dell’oggetto, pur nella pacifica volontà delle parti di assegnare ad ognuna di esse la metà del terreno.

Orbene tale convincimento è immune dalle censure sollevate dal ricorrente, considerato sotto un primo profilo che l’interpretazione letterale della suddetta convenzione ha consentito al giudice di appello di prendere atto della consapevolezza delle parti del dato pacifico che la planimetria allegata all’atto divisionale non rifletteva esattamente lo stato dei luoghi quanto al posizionamento del pollaio, e della loro conseguente volontà di prevedere un ulteriore accordo a riguardo all’esito di una misurazione sul posto.

Sulla base di tale premessa in fatto correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto indeterminabile l’oggetto della convenzione in conformità del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’oggetto del contratto per il quale è necessaria la forma scritta può considerarsi determinabile, benchè non indicato specificatamente, solo se sia con certezza individuabile tramite gli elementi prestabiliti dalle parti nello stesso atto scritto (e dunque non estrinseci ad esso), senza necessità di fare ricorso al loro comportamento successivo, dovendosi escludere la possibilità di applicazione, per la determinazione dell’oggetto del contratto, della regola ermeneutica di cu all’art. 1362 c.c., comma 2, che consente di tenere conto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, del comportamento di queste successivo alla conclusione del contratto; il rilievo del ricorrente secondo cui il giudice di appello, nell’enunciare tale principio di diritto, ha richiamato pronunce di questa Corte riguardanti la diversa materia della compravendita immobiliare, deve essere disatteso, posto che tale principio, riguardante l’interpretazione dell’art. 1346 c.c., ha valenza per la materia contrattuale in genere ed è quindi applicabile anche con riferimento all’oggetto di una divisione negoziale (vedi in proposito Cass. 11-4-1992 n. 4474).

Deve comunque rilevarsi che la Corte territoriale, sempre richiamandosi a quanto già affermato dal giudice di primo grado, ha evidenziato che alle stesse conclusioni si sarebbe giunti qualora si fosse ritenuto che la volontà delle parti, secondo quanto riferito dal teste L., fosse stata effettivamente quella di dividere a metà anche lo scantinato ed il pollaio; infatti ciò avrebbe consentito di individuare il confine ad est in corrispondenza dell’asse di mezzeria del pollaio, ma non di risolvere il problema dell’individuazione del confine ad ovest se non attraverso una indebita integrazione del dato mancante; anche tale statuizione è del tutto corretta, posto che tale pacifica carenza contrattuale non può essere colmata, per quanto già sopra enunciato, attraverso elementi estrinseci all’atto, come il ricorrente invece prospetta anche in questa sede.

Con il terzo motivo D.P., deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1419 e 2697 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, assume che erroneamente la sentenza impugnata, avendo rilevato la nullità di una singola clausola della prima convenzione divisionale, ha ritenuto la nullità di tutti gli accordi raggiunti dalle parti senza che la controparte avesse neppure eccepito, come pure era suo onere, l’estensione della nullità all’intero contratto; il ricorrente sostiene che l’unica argomentazione addotta in proposito – secondo cui l’appellato aveva ribadito che non sarebbe mai addivenuto a quell’accordo se non avesse ottenuto il risultato di avere davanti alla facciata della propria abitazione una fascia di terreno della profondità di metri 6,59 – non ha tenuto conto che la controparte non aveva provato tale assunto, e che anzi il fatto che D.L. aveva sottoscritto il secondo accordo senza che nel frattempo fosse stato individuato nel concreto il confine ovest dimostrava che non vi era stata la volontà di vincolare l’intero impianto divisionale alla validità della prima clausola pattuita; pertanto, nell’ipotesi di ritenuta indeterminabilità della clausola 9, che prevedeva di tracciare in maniera obliqua la linea di confine ovest, in virtù della planimetria allegata al contratto il giudice di merito avrebbe dovuto stabilire che il confine ovest avrebbe dovuto avere un andamento rettilineo e parallelo al confine est in modo da suddividere il terreno in due parti uguali.

La censura è fondata.

La Corte territoriale ha affermato che la declaratoria di nullità della suddetta convenzione per la riscontrata indeterminatezza e indeterminabilità dei lotti da assegnarsi a ciascun condividente doveva essere totale, non essendo possibile ipotizzare una nullità relativa, cioè limitata al solo dato mancante riguardante la determinazione del confine sul lato ovest, a meno di non stravolgere l’intero impianto dell’accordo divisionale che rappresentava il frutto di calibrate valutazioni e ponderate scelte che si intersecavano vicendevolmente, accordo che l’appellato aveva ribadito che non avrebbe mai sottoscritto se egli non avesse conseguito il risultato di avere davanti alla facciata principale della propria abitazione una fascia di terreno della profondità indicata (ovvero metri 6,59), unitamente alla metà dell’area circostante il fabbricato, alla metà del pollaio e dello scantinato.

Orbene al riguardo si rileva che se da una lato da tale ultima statuizione, non oggetto di censure specifiche, emerge che l’eccezione per la declaratoria di nullità dell’intera convenzione era stata sollevata da D.L. (cosicchè è stato osservato nella specie il principio secondo cui per l’estensione della nullità della singola clausola all’intero contratto occorre l’eccezione da parte di colui che vi abbia interesse), dall’altro il giudice di appello non ha espresso in modo sufficiente le ragioni del proprio convincimento, avendo al riguardo operato un generico riferimento al fatto che la nullità della clausola avente ad oggetto la determinabilità del confine sul lato ovest comportava necessariamente l’alterazione dell’intero accordo divisionale, senza peraltro indicare il contenuto delle altre clausole e senza esporre le argomentazioni in base alle quali ha escluso che le residue pattuizioni avessero una loro autonomia in relazione agli interessi perseguiti dalle parti; in particolare non risulta essere stato verificato, in termini di interpretazione della volontà delle parti, se per D.L. il suddetto negozio divisionale, privo dalle clausola nulla, fosse risultato inidoneo, come da lui asserito, a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata;

l’evidenziata carenza argomentativa è rilevante ai fini della decisione anche sotto l’ulteriore profilo del principio secondo cui l’estensione all’intero contratto della nullità delle singole clausole o del singolo patto, secondo la previsione dell’art. 1419 c.c., ha carattere eccezionale perchè deroga al principio generale della conservazione del contratto (Cass. 27-1-2003; Cass. 20-5-2005 n. 10690).

Pertanto in sede di rinvio occorre procedere ad un nuovo esame di tale oggetto della controversia.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1419 c.c. e art. 112 c.p.c., ed insufficiente e/o contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la nullità anche del secondo accordo divisionale sulla base della sua qualificazione di convenzione aggiuntiva per la divisione del fabbricato e dell’area di proprietà dei fratelli D..

Con il quinto motivo il ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 158, 345 e 784 c.p.c., L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 88 e L. n. 276 del 1997, art. 11, nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione, afferma che erroneamente il giudice di appello ha escluso la natura divisionale del presente giudizio dopo aver dichiarato nullo l’accordo divisionale raggiunto dalle parti; D.P., sostiene che non era necessario formulare una domanda subordinata di divisione giudiziale poichè era stata espressamente richiesta la divisione dell’immobile, pur sulla scorta dell’interpretazione della volontà contrattuale, e non solo l’esecuzione del contratto.

Con il sesto motivo D.P., denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 905, 1102, 1108 e 1124 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione, afferma che le opere eseguite dall’esponente erano conformi alle due convenzioni stipulate dalle parti e che, essendo stato superato il problema del disconoscimento della seconda convenzione, era indubitabile che tutti quei manufatti erano stati consentiti dalla controparte; erroneamente poi la Corte territoriale ha ritenuto che tali opere si ponessero in violazione dell’art. 1102 c.c., trascurando di considerare che il secondo comma di tale disposizione prevede che il partecipante non possa estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso e che nella specie, poichè le opere erano state espressamente autorizzate dal comproprietario, era intervenuto proprio il mutamento del titolo che le rendeva legittime.

Tutte le enunciate censure restano assorbite all’esito dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, dichiara assorbiti tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011

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