Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5384 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. I, 27/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 27/02/2020), n.5384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.M., nato in (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Padova, vicolo Buonarroti 2, presso lo studio dell’avv. Maria Monica

Bassan, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, ((OMISSIS));

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

30/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/10/2019 dal consigliere Dott. Alessandro M.

Andronio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 4257/2018, comunicato il 20 luglio 2018, il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova.

2. Avverso il provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: a) la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 6, nonchè dell’art. 32, comma 3 stesso D.Lgs. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per mancata valutazione della situazione del paese di origine del richiedente ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa alla procedibilità del ricorso, che va sollevata d’ufficio.

Secondo l’orientamento di questa Corte (ex multis, Sez. U, n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 01; Sez. U, n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 01), il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autentìcata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio.

Tali principi trovano applicazione nel caso in esame, in cui la parte ha depositato un ricorso cartaceo, notificato in via telematica, ragione per cui ai fini di prova del perfezionamento della notificazione era necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati nonchè delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, mediante sottoscrizione autografa del difensore: poichè sono presenti, fra gli atti depositati, soltanto le copie analogiche del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di spedizione e consegna prive di asseverazione con firma autografa, e poichè l’intimato non si è difeso nè la situazione è stata sanata sino alla data dell’adunanza in camera di consiglio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

2. Nulla è dovuto per le spese dal ricorrente soccombente, non essendosi costituita la controparte nel presente grado di giudizio.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA