Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5384 del 07/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5384 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 25255-2012 proposto da:
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2017
4261

avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE,
VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 07/03/2018

NARDI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA CIRCI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARIA GABRIELLA DEL ROSSO, giusta
delega in atti;

avverso la sentenza n. 809/2012 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 17/07/2012; r.g.n.
295/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/11/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato ANTONIETTA CORETTI.

– controricorrente –

Fatti di causa
La Corte d’appello di Firenze (sentenza del 17.7.2012), in riforma della
sentenza n. 1065 del 15.10.2010 del giudice del lavoro del Tribunale di Firenze
che aveva respinto la domanda di Nardi Massimiliano volta alla condanna
dell’Inps al pagamento dell’indennità di mobilità ex lege n. 223/91, ha

favore dell’appellante, come da domanda amministrativa del 13.1.2009,
nonché al pagamento degli interessi legali sui ratei non corrisposti e al
rimborso delle spese del doppio grado di giudizio.
La Corte territoriale ha spiegato che risultavano soddisfatti nella fattispecie i
requisiti di cui all’art. 24 della legge n. 223/91, contenente disposizioni in tema
di cassa integrazione, mobilita’ e trattamenti di disoccupazione, atteso che la
società s.r.l. Silvi, dalla quale il Nardi era stato licenziato per riduzione del
personale, era un’impresa che contava più di 15 dipendenti in ambito
provinciale e che aveva proceduto a più di cinque licenziamenti.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo.
Resiste con controricorso il Nardi.
Ragioni della decisione
Con un solo motivo l’Inps lamenta la violazione e falsa applicazione del
combinato disposto degli articoli 1, primo comma, 7, primo comma, 16, primo
comma e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, oltre che
dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché il vizio di motivazione
(art. 360, n.3 e n.5 c.p.c.)
In pratica, l’Inps si duole del fatto che la Corte d’appello di Firenze ha
riconosciuto il diritto all’indennità di mobilità in favore di un assicurato
licenziato per riduzione del personale, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 223
del 1991, da un’impresa (la Silvi s.r.I.) che, nell’ambito dell’unità produttiva
cui era addetto lo stesso dipendente (stabilimento industriale di Scandicci),
non raggiungeva il requisito occupazionale richiesto dall’art. 1, comma 1, della
legge n. 223 del 1991, ovvero quello di aver occupato mediamente più di
quindici dipendenti nel semestre precedente l’apertura della procedura di
mobilità.
Quindi la questione che pone l’Inps è quella di accertare se sussisteva o meno

i

condannato l’istituto di previdenza alla corresponsione di tale prestazione in

il diritto di Nardi Massimiliano a percepire l’indennità di mobilità, anche se
licenziato da un’impresa industriale con meno di quindici dipendenti nell’unità
produttiva in cui il medesimo dipendente era stato addetto e se era, pertanto,
possibile raggiungere il requisito dimensionale di cui all’art. 1 della legge n.
223/1991, necessario per il riconoscimento dell’indennità di mobilità,

impresa dedita allo svolgimento di attività commerciale e come tale inquadrata
dall’Inps.
Quindi, la difesa dell’istituto di previdenza contesta che potesse sussistere
nella fattispecie il collegamento funzionale, ravvisato dalla Corte di merito, tra
l’unità operativa di Scandicci (unità produttiva) e quella di Firenze (unità
commerciale), in base alla ritenuta unitarietà della struttura imprenditoriale e
alla insindacabilità della scelta aziendale di suddividere le attività nell’ambito
della stessa provincia.
Il motivo è fondato.
Invero, va osservato che i presupposti che la legge n. 223 del 1991 delinea
per la configurazione del requisito dimensionale, ai fini dell’ammissione al
trattamento straordinario di integrazione salariale, sono differenti a seconda
che si tratti di unità produttive o di imprese esercenti attività commerciale.
Infatti, per le prime l’art. 24, comma 1, della legge n. 223/91 stabilisce che si
deve trattare di imprese che occupino piu’ di quindici dipendenti, compresi i
dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita’ o
di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di
centoventi giorni, in ciascuna unita’ produttiva, o in piu’ unita’ produttive
nell’ambito del territorio di una stessa provincia. Invece, per le seconde, l’art.
12, comma 3, della stessa legge n. 223/91, nel testo vigente prima della sua
abrogazione avvenuta per effetto del d.lgs 14.9.2015, n. 148, prevedeva
l’estensione delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di
integrazione salariale alle imprese esercenti attività commerciali che
occupavano più di duecento dipendenti.
Inoltre, la legge 9.3.1989, n. 88, sulla ristrutturazione dell’Inps e dell’Inail,
nello stabilire all’art. 49 la classificazione dei datori di lavoro ai fini
previdenziali ed assistenziali, prevede che tale classificazione, una volta

attraverso il computo dei dipendenti di altra unità produttiva della medesima

disposta dall’Istituto, ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali e che
è stabilita sulla base di criteri predeterminati dalla stessa legge e distinti in
base ai diversi settori, tra i quali figurano quello industriale (lett. a) e quello
del terziario per le attività commerciali (lett. d).
Ne consegue che anche la determinazione dell’obbligo contributivo di cui agli

vigore prima della loro abrogazione per effetto della legge 28 giugno 2012, n.
92) seguiva le sorti del diverso inquadramento operato dall’Inps a tutti gli
effetti previdenziali ed assistenziali.
In sostanza, a favore della difesa dell’Inps militano argomentazioni logicogiuridiche basate sulla interpretazione congiunta delle predette norme, il cui
dato letterale è, oltretutto, assai chiaro, nel senso che sono proprio i dati
oggettivi di fonte normativa, quali il diverso numero dei dipendenti da
computare, il diverso inquadramento previdenziale di partenza delle attività
intraprese ed i connessi obblighi contributivi diversamente calibrati, a tracciare
la differenza esistente tra imprese svolgenti attività produttive e quelle
esercitanti attività commerciale ai fini dell’ammissione al trattamento
straordinario di integrazione salariale e, quindi, del riconoscimento
dell’indennità di mobilità ai dipendenti licenziati per riduzione del personale.
Non è, pertanto, condivisibile il ragionamento della Corte di merito che è
incentrato esclusivamente sul ravvisato collegamento funzionale tra le due
differenti attività facenti capo solo nominativamente alla stessa parte
datoriale, sia perché le spiegazioni della Corte di merito non tengono conto
delle differenze scaturenti dalla lettura dei dati normativi sopra evidenziati, sia
perché le stesse non sono suffragate da concreti elementi di riscontro, tanto
che la stessa Corte non può non prendere atto della circostanza che all’epoca
della procedura di mobilità nel negozio di Firenze si vendevano prodotti
acquistati da terzi unitamente a quelli prodotti dalla società Silvi di Scandicci e
che la percentuale di vendita dei prodotti di quest’ultima oscillava tra il 15%
ed il 30%, con possibilità di variazione nel tempo.
Tra l’altro, in passato questa Corte ha avuto occasione di precisare (Cass. Sez.
Lav. n. 10786 del 12.8.2000) che “la normativa sulla mobilità, introdotta dalla
legge n. 223 del 1991, con l’esplicito richiamo operato all’istituto della cassa

3

artt. 5, comma 4, e 16, comma 2, della legge n. 223 del 1991 (nel testo in

integrazione guadagni straordinaria, prevista dall’art. 2 della legge n. 1115 del
1968, ha inteso riconoscere il diritto all’indennità di mobilità ai soli lavoratori di
imprese industriali che occupino più di quindici dipendenti, restando invece
esclusi da tale indennità i lavoratori di imprese svolgenti attività a carattere
misto, nei confronti delle quali non è possibile un ampliamento o una modifica

In definitiva il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata. Non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa
nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., col rigetto della domanda
iniziale di Nardi Massimiliano.
Il diverso esito dei giudizi di merito e la particolarità della vicenda inducono
questa Corte a ritenere interamente compensate tra le parti le spese
dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda del Nardi. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 3 novembre 2017

della sfera di operatività della cassa integrazione.”

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