Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5384 del 07/03/2011

Cassazione civile sez. II, 07/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 07/03/2011), n.5384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ASL/(OMISSIS) SAVIGLIANO in persona del Direttore Generale

Dott.

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI

MARIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.E., (C.F. (OMISSIS)) in proprio e nella qualita’

di socio accomandatario e legale rappresentante della ditta ALL BEST

di VENERA ELSA e C. SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SAVASTANO 20, presso lo studio dell’avvocato DE STEFANO MAURIZIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COLLIDA’ GIAN

FRANCO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 112/2003 del TRIBUNALE di SALUZZO, depositata

il 20/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato CONTALDI Mario, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DE STEFANO Maurizio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.E. in proprio e nella qualita’ di socio accomandatario della ALL BEST di Venera 6 C s.a.s. corrente in (OMISSIS) proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal direttore della ASL n. (OMISSIS) con la quale le era applicata la sanzione amministrativa di Euro 15.495,71 per violazione del D.Lgs. n. 118 del 2002, art. 3, comma 2 per avere somministrato ad un vitello sostanza anabolizzante vietata.

Il ricorrente si opponeva deducendo, tra l’altro e per quanto qui di interesse, la decorrenza del termine di 90 giorni previsto a pena di decadenza dalla L. n. 689 del 1981, art. 18 per la contestazione della violazione in quanto le analisi di revisione erano state effettuate in data 17/6/1998 e la contestazione dell’illecito le era stata notificata solo in data 9/11/1998. L’ASL (OMISSIS) di Savigliano si costituiva per chiedere la reiezione dell’opposizione.

Il Tribunale di Saluzzo, con sentenza depositata in data 11/7/2005 accoglieva l’opposizione e annullava l’ordinanza ingiunzione per un unico motivo, ritenuto assorbente rispetto a tutti gli altri (costituiti dall’eccezione di prescrizione e dalla contestazione della personale responsabilita’ in quanto il bovino era allevato presso la soccidaria): il giudice rilevava che non v’era prova che alla ricorrente fosse stato comunicato l’esito delle analisi di revisione e pertanto avrebbe dovuto ricevere la comunicazione del i verbale con gli estremi della violazione entro 90 giorni dell’accertamento avvenuto (all’esito delle analisi di revisione) in data 17/6/1998; il verbale, invece, era stato notificato solo in data 16/11/1998 e quindi a termine scaduto.

Il giudice escludeva che il termine per la suddetta notifica potesse essere fatto decorrere dalla data in cui l’esito delle analisi era comunicato al servizio veterinario dell’USL ritenendo che il termine dovesse decorrere dal momento di completamento delle analisi;

richiamava, per l’affermazione di questo principio, Cass. 29/7/1997 n. 7079.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione L’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Savigliano deducendo un unico motivo.

L’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Savigliano ha depositato memoria.

V.E. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente lamenta con unico motivo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto insieme con l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente all’applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 e 15 nella parte in cui il giudice a quo, erroneamente applicando tali norme, ha ritenuto che il termine decadenziale di 90 giorni previsto dall’art. 14 per la notifica del verbale di contestazione decorra dalla data (17/6/1998) di effettuazione delle analisi di revisione e non dalla data in cui gli esiti delle analisi di revisione erano stati comunicati al Servizio Veterinario (28/8/1998).

Richiama, al riguardo, la giurisprudenza per la quale il termine di decadenza non decorre dalla acquisizione del fatto nella sua materialita’, ma da quando il fatto e valutato e, quindi, accertato dall’organo addetto alla vigilanza; richiama inoltre un precedente della Cassazione, a suo dire pertinente rispetto alla fattispecie, secondo il quale, qualora il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l’atto di accertamento non puo’ essere configurato fino a quando i risultati delle indagini non siano portati a conoscenza del primo (Cass. 19/5/2004 n. 9456).

La questione e’ sicuramente rilevante perche’ le analisi di revisione sono state effettuate in data 17/6/1998 e il verbale di contestazione dell’illecito amministrativo e’ stato notificato il 16/11/1998 e pertanto ben oltre i 90 giorni previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2 richiamato dall’art. 15, comma 6, in tema di violazioni amministrative per il cui accertamento sono compiute analisi di campioni, la mancata comunicazione all’interessato dei risultati del a revisione dell’analisi,come prescritto dalla L. n. 689 del 1981, art. 15, comma 4, comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la pena pecuniaria (ex art. 14, u.c., legge citata), attesa l’equiparazione legislativa (art. 15 cit., comma 5) tra contestazione della violazione, nel caso in cui non vi e’ necessita’ di analisi e comunicazione dei risultati delle analisi, nel caso in cui si proceda ad analisi o a revisione di queste (Cass. n. 8756/1991). Nel caso di specie non sono state comunicate all’interessato le analisi di revisione, ma, in applicazione dell’art. 15, comma 6 stessa legge, che richiama l’art. 14, e’ stato notificato il verbale di contestazione (come previsto dall’art. 14, comma 2); l’art. 14, u.c. stabilisce che se la, notificazione non avviene nel termine prescritto l’obbligazione di pagare la somma a titolo di sanzione si estingue.

Facendo applicazione di questi principi il giudice a quo ha ritenuto estinta l’obbligazione ed ha annullato l’ordinanza ingiunzione.

L’ASL ricorrente sostiene che il termine per la notifica doveva essere fatto decorrere solo dal pervenimento del certificato delle analisi di revisione al servizio veterinario che poi ha notificato il verbale e da tale data il termine non era decorso. La censura e’ infondata.

La giurisprudenza richiamata (Cass. n. 9456/2004) non e’ pertinente al caso concreto perche’ la Cassazione aveva esaminato il diverso caso di irregolarita’ riscontrate dalla Banca d’Italia e comunicate alla CONSOB alla quale competeva in via esclusiva l’accertamento della violazione; correttamente, quindi, era stato ritenuto che il termine dovesse decorrere solo dal momento in cui la Commissione competente avesse avuto conoscenza del fatto.

Ne puo’ essere utilmente invocata quella giurisprudenza per la quale il momento iniziale di decorrenza del termine in questione non puo’ essere fatto coincidere con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialita’, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della sua idoneita’ ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi (Cass. 2 luglio 1997, n. 5904; 18 febbraio 2000, n. 1866, 15 marzo 2002, n. 3870; 5 marzo 2003, n. 3254). Nel caso di cui all’odierno giudizio l’accertamento si era definitivamente concluso con le analisi di revisione che dovevano semplicemente essere comunicate (non essendo piu’ soggette ad alcuna valutazione da parte della ASL) al contravventore da parte dell’Istituto Superiore della Sanita’ che era competente ad effettuare le analisi di revisione e a dar corso agli adempimenti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 15 (v. art. 15, comma 4) ossia ad effettuare la comunicazione che la stessa norma rende equipollente ala contestazione immediata di cui all’art. 14, comma 1. In conclusione correttamente il giudice a quo ha ritenuto che il termine di 90 giorni stabilito a pena di decadenza dall’art. 14, u.c. per la notifica della contestazione decorre non dalla comunicazione dell’esito delle analisi di revisione al servizio di veterinario della ASL, ma dal momento dell’esecuzione delle analisi di revisione che concludono l’accertamento.

Il ricorso deve quindi essere rigettato con la condanna della ricorrente a pagare a V.E. le spese di questo giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare a V.E. le spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011

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