Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5384 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 05/03/2010), n.5384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

signor S.A., di seguito anche “Contribuente”, in proprio e

rappresentato e difeso dagli avv. Caldarelli Italo e Ida Cardarelli,

presso i quali e’ elettivamente domiciliato in Roma, Via Alessandria

208;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del

Direttore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso la quale e’ domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi 12;

– intimata e controricorrente –

e sul ricorso incidentale rgn 3151/2007, proposto da:

l’Agenzia, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

– ricorrente incidentale –

contro

il signor S.A., come sopra rappresentato, difeso e

domiciliato;

– intimato e controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Genova 30 giugno 2005, n. 57/16/05, depositata il 21 novembre 2005;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio del

18 dicembre 2009 dal Cons. Dott. Meloncelli Achille;

vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto

del ricorso principale per manifesta infondatezza e per

l’assorbimento del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 10 novembre 2006 e’ notificato all’Agenzia un ricorso del Contribuente per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP)) di Genova n. 669/01/2003, che aveva rigettato il suo ricorso contro il diniego di rimborso dell’IRAP 2002;

b) che il 20 dicembre 2006 l’Agenzia notifica al Contribuente un documento incorporante il suo controricorso al ricorso principale e un ricorso incidentale condizionato contro la medesima sentenza, concludendo per il rigetto del ricorso principale e per l’accoglimento del ricorso incidentale;

c) che il 23 – 24 gennaio 2006 e’ notificato all’Agenzia il controricorso del Contribuente al ricorso incidentale dell’Agenzia;

d) che i ricorsi, principale ed incidentale, devono essere previamente riuniti ex art. 335 c.p.c.;

e) che la sentenza impugnata ha respinto l’appello del Contribuente, perche’ “l’onere della prova del fatto costitutivo della domanda, cioe’ dell’inesistenza dei presupposti dell’imposizione, incombe sul ricorrente professionista, il quale deve allegare e provare i fatti posti a fondamento del diritto vantato”, e perche’ “dagli atti acquisiti al giudizio risulta che il Contribuente, avvocato, esercente uno studio professionale in locali diversi dall’abitazione, a fronte di compensi medi realizzati negli anni 1998/199/2000 di circa L. 431 milioni, ha avuto lavoratori dipendenti (L. 35.864.000, media), ha sostenuto rilevanti spese per l’acquisto di beni (L. 156.158.000, media), ivi compresi compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all’attivita’ professionale (L. 28.638.000, media)”;

f) che nessuno dei due motivi d’impugnazione, addotti dal Contribuente nel suo ricorso principale, e’ fondato:

f1) non il primo, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, n. 1 e a conclusione del quale si chiede “se non sussista il presupposto impositivo dell’IRAP nel caso dello studio professionale di avvocato del ricorrente non dotato di autonoma organizzazione ne’ di autonoma capacita’ di reddito”, perche’ la censura e’ astratta rispetto alla fattispecie controversa e la sua irrilevanza e’ dimostrata dal fatto il quesito di diritto formulato e’ destinato a ricevere sempre e comunque una risposta negativa, mentre la questione e’ di sapere se nel caso di specie ultima, oggetto della presente controversia, esista, oppure no, un’autonoma organizzazione;

f2) non il secondo, con il quale si denuncia la violazione di legge per inversione dell’onere della prova sulla sussistenza del presupposto impositivo, perche’ “costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta, asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate” (Cass. n. 3 672/2007, a 3676/2007, n. 3678/2007)” (Corte di Cassazione 4 dicembre 2009, n. 25641);

g) che, pertanto, il ricorso principale e’ manifestamente infondato e dev’essere rigettato;

h) che il ricorso incidentale condizionato resta assorbito;

i) che, infine, le spese processuali dell’intero giudizio meritano di essere compensate tra le parti, perche’ la stabilizzazione dell’orientamento giurisprudenziale sulla questione di diritto esaminata e’ successiva all’incoazione del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale e compensa tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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