Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5383 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5383 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 18541-2008 proposto da:
LA GUERRINA DI OLIANAS ARTEMIO & C. SAS in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA QUINTINO VARO 33, presso lo
STUDIO PONTEDURO & ALCARO, rappresentato e difeso
dall’avvocato RAVASIO GUERRINO NATALE giusta delega a
2014

margine;
– ricorrente –

223

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FIRENZE 3;
– intimato –

avverso la sentenza n. 22/2007 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 07/03/2014

di FIRENZE, depositata il 19/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/01/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DELUIGI TESTI

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso in subordine rigetto.

delega Avvocato RAVASIO che si riporta;

k
.

R.G. 18541/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 22/36/07, depositata il
19.5.2007, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze
n.98/20/2005 che riteneva la legittimità dell’ avviso di irrogazioni sanzioni, relativo all’anno
2003, nei confronti della società La GueiTina di Olianas Artemio & C. s.n.c., ai sensi dell’art. 31.
73/2002, a seguito di accesso Inps in data 27.6.2003 per l’impiego di due lavoratori subordinati
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, nel testo vigente ratione temporis, D.L.
22/2/2002, n.12, convertito con modificazioni in 1. 23/4/2002, n. 73, in combinato disposto con
l’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c.,rilevando come, a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 14472005, non avendo preso in esame la CTR le dichiarazioni rese dai
lavoratori agli ispettori dell’Inps;
b) vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, n, 5, c.p.c. avendo omesso la CTR di verificare
l’effettiva durata del rapporto di lavoro dei due dipendenti irregolari.
L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 23.1.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
I motivi di ricorso, stante la loro connessione logica, vanno esaminati congiuntamente.
Pur evidenziandosi il profilo di inammissibilità del primo motivo per la non corretta e del tutto
generica formulazione del quesito di diritto (” accertare se è stato violato e/o applicato falsamente
l’art. 3, comma 3 e 5 del d.l. 12/2002….”), va evidenziato che la sentenza della Corte Cost.
12.4.2005 n. 144 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, l’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1992, n. 12, convertito in legge
dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 72, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare
che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in
cui è stata constatata la violazione.
L’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in
legge 23 aprile 2002, n. 73 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 36 bis del d.l. 4
luglio 2006, n. 223, conv. in legge 24 agosto 2006, n. 248) non richiede, da parte
dell’Amministrazione, alcun onere di dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare,

/

non iscritti nei libri obbligatori.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 2é4411984
N. 131 MB. ALL. h. – N. 5

MATERIATRANTARIA
essendo sufficiente il mero accertamento dell’esecuzione di prestazione lavorativa da parte di
soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
È, invece, specifico onere del datore di lavoro dimostrare l’effettiva durata della prestazione
lavorativa per evitare che l’entità della sanzione pecuniaria sia determinata “ex lege”, “per il periodo
compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione (Sez. 5, Sentenza n. 21778
del 20/10/2011)
Fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale posto dall’art. 7 del d.lgs. 31
dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale – con il valore probatorio proprio degli elementi
indiziari, i quali, possono concorrere a formare il convincimento del giudice, per garantire il
principio della parità delle armi processuali nonché l’effettività del diritto di difesa.
I verbali di accertamento dell’ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali,
in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso, sulla loro
provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonché sui fatti che il medesimo attesti
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono,altresi, fornire utili elementi di giudizio,
liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver
desunto o attinto dall’inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno
ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14158 del 02/10/2002)
Peraltro il verbale ispettivo da contezza unicamente della situazione riscontrata dagli ispettori al
momento dell’accesso e non è finalizzato a individuare la durata dell’illecito ai fini della sanzione
in questione, stante la presunzione (relativa) di retrodatazione dell’assunzione (superabile dal
datore di lavoro), essendovi una evidente differenza tra i comparti normativi che regolano il
recupero dei contributi previdenziali, la repressione degli illeciti connessi all’assunzione e le
sanzioni di contrasto alla c.d economia sommersa.

dicembre 1992, n. 546, nel processo tributario, sussiste il potere di introdurre, per entrambe le parti,

Tuttavia non sono sufficienti a provare la data di inizio del rapporto di lavoro le sole dichiarazioni
dei dipendenti irregolari, in mancanza di ulteriori elementi di prova che facciano ritenere plausibile
tali affermazioni, (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1960 del 10/02/2012)
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata.
PQM
Rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, il 23.1#.201,4

DIPOSFA
IL 17:- i

ELLERLA

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