Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5383 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 24/10/2016, dep.03/03/2017),  n. 5383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13048-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 49,

presso lo studio dell’avvocato STEFANIA NICOLETTA COSTANZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO METAFORA giusta delega

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 108/2010 della COMM.TRIB.REG. della Campania

depositata il 24/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

LA CORTE:

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

– premesso che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha replicato con controdeduzioni l’intimato R.G., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 108 del 24 marzo 2010 di rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio finanziario avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal predetto contribuente avverso la cartella di pagamento emessa nei confronti del medesimo a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2003:

– che dalla sentenza impugnata si evince che era stata parte del giudizio di appello anche l’EQUITALIA POLIS s.p.a.. che ha emesso la cartella esattoriale della cui legittimità si controverte. alla quale non risulta però essere stato notificato il ricorso per cassazione;

– ritenuto. quindi. di dover disporre. ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.. l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa e non spontaneamente costituitasi (cfr. Cass. n. 10934 del 2015) nel termine che si reputa congruo fissare in tre mesi.

PQM

ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Equitalia Polis s.p.a. da effettuarsi nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza rinviando la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5^ sezione civile, il 24 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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