Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5382 del 07/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5382 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 24982-2012 proposto da:
“DEUTSCHE

RENTENVERSICHERUNG

SCHAWABE”

(già

“LANDESVERSICHERUNGSANSTALT SCHWABEN”), P.I.
127508569, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
2017
4259

GIGLI, che lo rappresenta e difende giusta procura
speciale notarile in atti;
– ricorrente contro

“NUOVA TECNICA DI CARNEVALI PAOLO & C” S.A.S.

Data pubblicazione: 07/03/2018

P.I.001736300427,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA CAPRANICA 78, presso lo studio
dell’avvocato MICHELA PASSARO, rappresentata e difesa
dall’avvocato CLAUDIO ROMAGNOLI, giusta procura

– controricorrente nonchè contro

GALEAZZI SANDRO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 505/2012 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 14/06/2012 r.g.n. 575/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/11/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il
rigetto del ricorse;
udito l’Avvocato GIUSEPPE GIGLI;
udito l’Avvocato MARIO PASSARO per delega verbale
Avvocato CLAUDIO ROMAGNOLI.

speciale notarile in atti;

Fatti di causa
L’ente previdenziale tedesco Deutsche Rentenversicherung Shwaben adì il
giudice del lavoro del Tribunale di Ancona per sentir condannare la società
Nuova Tecnica di Carnevali & C. s.a.s. e Galeazzi Sandro al rimborso della
somma di € 146.727,18, corrispondente al totale da indennizzare all’operaio

occorsogli ad Osimo mentre era alle dipendenze della predetta società.
L’infortunio, che aveva causato al Kotwitz una totale invalidità permanente,
era stato causato, secondo l’ente ricorrente, per colpa della datrice di lavoro
che non aveva rispettato il piano sostitutivo ed operativo di sicurezza nel
cantiere teatro dell’incidente, tanto che il direttore dei lavori Galeazzi era stato
condannato per tale motivo in sede penale. Pertanto, essendo il Kottwitz
soggetto all’assicurazione obbligatoria estera per aver lavorato in Germania
dal 1974 al 2003, l’ente tedesco chiese di surrogarsi nel diritto risarcitorío del
proprio assicurato fino all’ammontare degli importi erogati a titolo di pensione
di invalidità capitalizzata nella suddetta somma ai sensi dell’art. 1916 cod.
civ., norma esistente anche nel diritto germanico e ciò in relazione all’art. 93
del Regolamento CEE 14 giugno 1971, n. 1408.
Il giudice adito dichiarò la nullità del ricorso per la mancata specificazione del
tipo di danno coperto dall’assicurazione sociale in Germania e degli elementi
utili alla sua determinazione.
A seguito di impugnazione dell’ente previdenziale tedesco, la Corte d’appello di
Ancona (sentenza del 14.6.2012) ha parzialmente riformato la gravata
decisione rigettando nel merito la domanda di surrogazione.
La Corte territoriale ha spiegato che l’ente di previdenza tedesco aveva
erogato al suo assistito una pensione per invalidità totale assimilabile alla
pensione ordinaria di inabilità italiana di cui all’art. 2 della legge n. 222 del
1984, ma che tuttavia non ricorrevano i presupposti per l’invocata
surrogazione, atteso che nell’ordinamento giuridico italiano è previsto
l’espresso divieto di cumulo tra la rendita erogata dall’Inail, che è abilitato
all’esercizio dell’azione di regresso nei confronti del datore di lavoro
responsabile civile del danno, e la pensione ordinaria di inabilità. Ne
conseguiva che, trattandosi di inabilità totale riconducibile ad infortunio sul

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Kottwitz Heinz Jurgen per l’invalidità residuatagli dall’infortunio sul lavoro

lavoro, trovava applicazione nell’ordinamento giuridico interno la regola di cui
all’art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 222/1984, secondo cui l’iscritto
nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità aveva diritto alla
pensione ordinaria di inabilità solo quando dall’evento non derivava il diritto a
rendita a carico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

suddette prestazioni.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’ente Deutsche Rentenversicherung
Shwaben con cinque motivi.
Resiste con controricorso la società Nuova Tecnica di Carnevali Paolo & C.
s.a.s., mentre rimane intimato Sandro Galeazzi.
Ragioni della decisione
1.

Col primo motivo l’istituto ricorrente lamenta la violazione e falsa

applicazione dell’art. 12 del regolamento CE n. 1408/1971 (sull’applicabilità
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che
si spostano all’interno della Comunità Europea) e, dopo aver premesso che
tale norma sancisce l’impossibilità di mantenere il diritto a beneficiare di più
prestazioni della stessa natura riguardanti uno stesso periodo di assicurazione
obbligatoria, precisa di aver sempre sostenuto nei giudizi di merito che le
erogazioni effettuate in favore di Kottwitz Heinz Jurgen, così come la
conseguente rivalsa verso la sua datrice di lavoro, concernevano
esclusivamente il periodo in cui quest’ultimo aveva lavorato in Germania, tanto
che la pensione di invalidità era stata calcolata in proporzione agli anni di
effettiva attività lavorativa svolta in tale Stato, ove erano stati versati i relativi
contributi, senza alcun riferimento al periodo in cui l’assicurato aveva lavorato
in Italia. Ne conseguiva l’erroneità della tesi difensiva della società datrice di
lavoro “Nuova Tecnica di Carnevali & C. s.a.s.”, secondo cui la rivalsa dell’ente
tedesco riguardava l’intera vita lavorativa del Kottwitz.
2. Col secondo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell’art. 93
del Regolamento CE n. 1408/1971, si sostiene che tale norma, nel prevedere
l’applicazione della legge del luogo in cui è avvenuto l’infortunio, si riferisce
esclusivamente alla regolamentazione della responsabilità per il fatto illecito ed
in particolare ai diritti che la vittima o i suoi aventi causa hanno nei confronti

professionali, con conseguente applicazione del divieto di cumulo tra le

dell’autore del danno, nei cui diritto l’ente di previdenza si surroga, per cui la
Corte di merito sarebbe incorsa in errore nel ritenere che il caso di specie era
disciplinato dal diritto italiano per quel che concerneva anche l’aspetto
previde nzia le.
3. Col terzo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione dell’art. 13

alla quale il lavoratore occupato in uno Stato è soggetto alla legislazione dello
stesso, comporta che il medesimo, il quale sposti in un altro Stato comunitario
il luogo di svolgimento della sua attività lavorativa, rimane soggetto ad una
sola gestione previdenziale o regime di sicurezza sociale per ciascun periodo di
assicurazione. Quindi, un lavoratore che abbia svolto la propria attività in
diversi Stati sarà soggetto, secondo il ricorrente, alle diverse leggi dei paesi in
cui ha lavorato ai fini delle relative determinazioni previdenziali e assistenziali,
rapportate ad ogni singolo periodo assicurativo.
4. Col quarto motivo, proposto per violazione e falsa applicazione degli artt.
46, 50 e 52 del Regolamento CE n. 883/2004, il ricorrente lamenta che la
Corte d’appello non ha tenuto conto del fatto che in base all’art. 46 del
predetto regolamento il lavoratore che sia stato soggetto alle legislazioni di più
Stati membri, delle quali una almeno rientrante nella categoria denominata di
tipo “A” (Repubblica Ceca, Estonia, Irlanda, Grecia, Lettonia, Finlandia, Svezia
e Regno Unito) beneficia delle prestazioni a norma del capitolo 5 dello stesso
regolamento, per effetto del quale tutte le istituzioni competenti determinano
il diritto alle prestazioni ai sensi di tutte le legislazioni degli Stati membri alle
quali l’interessato è stato soggetto. Invece, sia in Italia che in Germania per il
calcolo delle prestazioni di invalidità si ricorre al metodo contributivo, avendo
entrambe una legislazione di tipo “B”, per la quale le pensioni di invalidità sono
calcolate in funzione della durata dei periodi assicurativi in ciascun Paese,
contrariamente agli Stati aventi una legislazione di tipo “A”, i quali applicano il
sistema basato sulla liquidazione di una pensione di importo fisso,
indipendentemente dalla durata dei periodi assicurativi. Conseguentemente, se
l’interessato ha lavorato ed è stato assicurato solo in paesi con legislazioni di
tipo “B” (come nel caso di specie), secondo tale assunto difensivo riceve una
pensione distinta da ciascun Paese in funzione dei periodi assicurativi maturati.

del Regolamento CE n. 1408/1971, il ricorrente rileva che tale norma, in base

5. Col quinto motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 1,
comma 43, della legge n. 335 del 1995, il ricorrente assume che anche se si
volesse applicare al caso di specie la legislazione italiana, che sancisce il
divieto di cumulo tra pensione ordinaria di inabilità e rendita Inail, non
potrebbe egualmente ricorrersi a tale principio in quanto la pensione di

quanto erroneamente sostenuto dai giudici d’appello, a quella liquidata in Italia
dall’Inps, ma ha la stessa natura di una rendita Inail ed è proporzionale ai soli
anni in cui il Kottwitz aveva lavorato in Germania.
6. Osserva la Corte che per ragioni di connessione i suddetti motivi possono
essere esaminati congiuntamente.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni: – Anzitutto, dagli atti di causa
emerge che in conseguenza dell’incidente sul lavoro verificatosi in Italia in
data 1.10.2004, Heinz Jurgen Kottwitz, all’epoca dipendente della società
italiana Nuova Tecnica s.r.I., si vide riconoscere dall’ente di previdenza tedesco
Deutsce Rentenversicherung Schwaben la pensione per invalidità da infortunio
nella misura mensile di C 761,27 a decorrere dall’1.1.2005, beneficiando il
medesimo della copertura assicurativa sociale obbligatoria presso il suddetto
ente straniero, per aver lavorato in Germania dall’1.9.1974 al 31.3.2003.
L’istituto ricorrente tedesco sostiene che le erogazioni riguardavano
esclusivamente il periodo lavorativo in Germania (1.9.1974 – 31.3.2003) e che
la pensione era stata calcolata in proporzione agli anni di effettiva attività
lavorativa ed ai versamenti contributivi concernenti il suddetto arco temporale,
aggiungendo che tale pensione di invalidità non è equiparabile a quella italiana
di inabilità erogata dall’Inps, avendo la stessa natura di una rendita Inail, per
cui non opererebbe il regime di incompatibilità tra pensione di invalidità e
rendita Inail.
Invece, secondo la controricorrente società il lavoratore starebbe percependo
due provvidenze, in quanto era stato assicurato anche presso l’Inail durante il
periodo in cui aveva lavorato in Italia, con diritto a percepire la relativa rendita
e, quindi, l’accoglimento della domanda dell’odierno istituto tedesco la
esporrebbe al rischio concreto di subire gli effetti pregiudizievoli di analoga
azione di rivalsa da parte dell’Inail per lo stesso fatto. Tra l’altro, non può non

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i44/1

invalidità erogata dall’ente di previdenza tedesco non è equiparabile, in base a

rilevarsi, che anche nella sentenza impugnata si fa riferimento al fatto che in
Italia l’infortunato ha percepito, per lo stesso evento invalidante, la rendita
vitalizia a carico dell’Inail, circostanza, questa, nemmeno messa in dubbio
dall’attuale ente ricorrente.
7. Tali essendo i presupposti di fatto della vicenda occorre, anzitutto, rilevare

esame non può che essere disciplinata dalla normativa previdenziale italiana,
in base al principio della territorialità, atteso che l’evento invalidante, rispetto
al quale è stata riconosciuta la pensione di inabilità tedesca per la quale
l’odierno ricorrente agisce in surroga, si è verificato in Italia. Inoltre, non può
sfuggire che la norma di cui all’art. 13, comma 2, del Regolamento CE n.
1408 del 1971, contenuta nel titolo II sulla determinazione della legislazione
applicabile, stabilisce alla lettera a) – fatta salva la riserva delle disposizioni
degli articoli da 14 a 17 che nella fattispecie non interessano – che “il
lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla
legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato
membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o
il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro” (lett. a)
Ciò chiarito va poi evidenziato che l’articolo 12 dello stesso regolamento CE, in
materia di divieto di cumulo delle prestazioni, stabilisce espressamente nel
primo inciso del comma 1 che “Il presente regolamento non può conferire, ne
mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura
riferen tesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.”
La norma prevede che tale disposizione non si applica tuttavia alle prestazioni
per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che
sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi dell’articolo
41, dell’articolo 43, paragrafi 2 e 3, degli articolo 46, 50 e 51, oppure
dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera b), ma tali situazioni specifiche non
rilevano ai fini del presente giudizio.
Quanto alla natura giuridica della prestazione in esame giova osservare che
nella parte narrativa della sentenza impugnata si dà atto della circostanza che
l’ente pubblico tedesco aveva chiesto di surrogarsi nel diritto del proprio
assicurato fino all’ammontare degli importi erogati a titolo di pensione di

che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente istituto, la fattispecie in

invalidità capitalizzata in € 146.727,18 ai sensi dell’art. 1916 cod. civ., norma
esistente anche nel diritto germanico. Inoltre, nella parte motivazionale, si
ribadisce che l’ente tedesco aveva erogato al suo assistito un trattamento
pensionistico denominato come “pensione per invalidità totale”, così definita
nella stessa missiva di comunicazione di erogazione pensionistica riconducibile,

inabilità di cui all’art. 2 della legge n. 222 del 1984. Da parte sua, anche nella
parte narrativa del presente ricorso, l’istituto tedesco fa riferimento ad una
pensione per invalidità da infortunio dell’importo mensile di euro 761,27 che
gli comporterà un onere complessivo di euro 146.727,18 (salvo più aggiornati
ricalcoli), mentre solo nell’illustrare il quinto motivo avanza la tesi, non
suffragata da elementi concreti, che la prestazione in esame non è
equiparabile alla pensione proveniente dall’Inps, avendo la stessa natura della
rendita Inail. Tuttavia, si osserva che tale apodittica affermazione, tra l’altro in
contrasto con quella precedente della parte narrativa, viene fatta al solo scopo
di supportare la tesi dell’asserita insussistenza, nella fattispecie, del divieto di
cumulo tra pensione Inps e rendita Inail
8. Pertanto, correttamente la Corte di merito ha osservato che, trattandosi di
inabilità totale riconducibile ad infortunio sul lavoro, trova applicazione
nell’ordinamento giuridico interno la regola di cui all’art. 6, comma 1, lettera
b) della legge n. 222/1984, secondo cui l’iscritto nell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità ha diritto alla pensione ordinaria di inabilità solo
quando dall’evento non derivi il diritto a rendita a carico dell’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con conseguente
applicazione del divieto di cumulo tra le suddette prestazioni.
In maniera altrettanto corretta la stessa Corte ha tratto la conseguenza che
nella fattispecie non ricorrevano i presupposti per l’invocata surrogazione da
parte dell’istituto di previdenza straniero, non ricorrendo la condizione di
reciprocità, atteso che l’infortunato in Italia aveva percepito, per lo stesso
fatto ed evento invalidante, anche la rendita Inail.
La riprova della correttezza del ragionamento seguito dalla Corte territoriale
deriva anche dalla considerazione che la domanda di surrogazione avanzata
dall’istituto di previdenza tedesco, una volta accolta, avrebbe comportato

per quanto precisato dalla medesima parte appellante, alla pensione di

l’accettazione del rischio concreto di una iniqua sovrapposizione di un’azione di
regresso esperibile dall’Inail, sempre per lo stesso fatto invalidante nei
confronto del medesimo soggetto responsabile.
9. In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno

invece, adottata alcuna statuizione sulle spese nei confronti di Galeazzi Sandro
che è rimasto solo intimato
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese
nella misura di € 5700,00, di cui € 5500,00 per compensi professionali, oltre
spese generali al 15% ed accessori di legge in favore della società Nuova
Tecnica di Carnevali & C. s.a.s. Nulla spese nei confronti di Galeazzi Sandro.
Così deciso in Roma il 3 novembre 2017

liquidate come da dispositivo in favore della società controricorrente. Non va,

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