Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5382 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 21/12/2015, dep.03/03/2017),  n. 5382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22418-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.W.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 49/2008 della COMM.TRIB.REG. della Toscana,

depositata il 14/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2015 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE BARBARA, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria della regione Toscana con sentenza 14.7.2008 n. 49 ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti P.W., promotore finanziario, ed avente ad oggetto i maggiori tributi dovuti a titolo IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno 2000, in conseguenza della rettifica del reddito imponibile, esposto nel Modello Unico 2001, eseguita applicando i parametri di cui alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 184.

La CTR osservava che l’Ufficio non aveva tenuto conto delle particolari condizioni di svolgimento dell’attività d’impresa, in quanto il contribuente era stato riconosciuto dalla Commissione medica affetto da patologia che riduceva del 50% la capacità lavorativa, e nell’anno 2000 si era verificata una grave crisi del settore finanziario che aveva avuto una ripercussione negativa sui redditi degli operatori.

La sentenza di appello non notificata è stata tempestivamente impugnata per cassazione dalla Agenzia delle Entrate che ha dedotto vizi di nullità processuale e vizio logico di motivazione, con atto notificato in data 21.10.2009 al contribuente personalmente ed al difensore domiciliario incaricato in primo grado.

L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato, quanto alla censura dedotta con il quarto, rimanendo assorbito l’esame degli altri motivi.

Con il quarto motivo l’Agenzia deduce il vizio di insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censurando la sentenza per non avere esposto le ragioni in base alle quali la specifica patologia – neppure enunciata in motivazione – avrebbe effettivamente esplicato una incidenza negativa sulla produzione del reddito, nonchè per non avere indicato il criterio di quantificazione della incidenza del fatto notorio costituito dalla “crisi finanziaria” e le ragioni specifiche per cui – nel caso concreto – tale crisi avrebbe avuto una determinazione causale nello scostamento dal parametro.

La critica coglie nel segno laddove la sentenza del Giudice di appello non va oltre alla enunciazione di principi enunciati da questa Corte nella materia dell’accertamento mediante applicazione dei parametri ex lege n. 549 del 1995, secondo cui la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009), ed ancora con riferimento al tipo di accertamento adottato nella controversia in esame, questa Corte ha affermato come i parametri o studi di settore previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quanto eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 3415 del 20/02/2015; id. Sez. 5, Sentenza n. 14288 del 13/07/2016).

Al richiamo di tali principi, nella sentenza impugnata, non consegue tuttavia uno svolgimento argomentativo compiuto ed idoneo volto a sostenere l’assolvimento della prova contraria alla presunzione offerta dalla PA.

La CTR si è limitata infatti ad esporre il proprio convincimento fondato sulla “ragionevolezza” ed “accettabilità” delle prove proposte dal contribuente, fondate sulla ridotta capacità lavorativa e sulla crisi dei mercati finanziari, senza tuttavia evidenziare le inferenze logiche tra i fatti – peraltro neppure rappresentati – e la “entità” dello scostamento del reddito dichiarato rispetto allo standard di settore.

Il Giudice di appello ha infatti omesso di fornire nella motivazione elementi utili ad identificare la patologia di cui risultava affetto il contribuente in base alla certificazione sanitaria prodotta, non essendo dato pertanto verificare alla stregua della motivazione della sentenza, se ed in che modo la stessa abbia costretto il contribuente alla inattività lavorativa parziale o totale, nonchè la durata della stessa in proporzione al periodo reddituale considerato. Analogamente il fatto notorio della crisi finanziaria, non viene definito in relazione a dati cronologici determinati, nè vengono date indicazione dai Giudici di appello sul criterio con il quale la contrazione dei guadagni sia stata determinata in misura esattamente corrispondente alla riduzione reddituale rilevata nella dichiarazione fiscale.

Tali lacune non consentono di ritenere assolto l’obbligo motivazionale inteso quale esternazione delle ragioni logiche che, alla stregua della attività di rilevazione, selezione e valutazione del materiale probatorio, hanno condotto alla ricostruzione della fattispecie concreta, rimanendo in conseguenza impedito alla Corte di procedere alla verifica della congruità della relazione inferenziale tra premessa in fatto ed applicazione della regula juris che costituisce il fondamento del ragionamento decisorio.

Il ricorso va accolto quanto al quarto motivo, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Toscana affinchè provveda ad emendare il vizio logico riscontrato, liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, quanto al quarto motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Toscana che provvederà ad emendare il vizio logico riscontrato, liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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