Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5381 del 07/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5381 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: RIVERSO ROBERTO

SENTENZA

sul ricorso 21354-2012 proposto da:
VINYLS ITALIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
(già Ineos Vinyls Italia S.p.A.) C.F. 03293720821, in
persona dei legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO
23/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI, che
2017
4246

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANDREA BORTOLUZZI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.

Data pubblicazione: 07/03/2018

80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO

– controricorrente

avverso la sentenza n. 132/2012 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 16/01/2012 R.G.N. 2042/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato ANDREA BORTOLUZZI;
udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

MARITATO, giusta delega in atti;

R.G. 21354/2012

FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano con sentenza n. 132/2012, in parziale accoglimento
dell’appello dell’Inps, condannava la società INEOS VINYLS ITALIA S.p.A. al
pagamento dell’importo di euro C 102.732,10, oltre le spese, a titolo di recupero
sgravi CFL relativi al periodo novembre 1975- maggio 2001.
A fondamento della decisione la Corte, per quanto ora di interesse, sosteneva
preliminarmente che non dovesse accogliersi l’istanza di interruzione del giudizio
proposta dalla società appellata, in seguito alla dichiarazione dello stato di insolvenza
da parte del tribunale di Venezia con sentenza n. 64/2009 ai fini della sua ammissione
ad amministrazione straordinaria; la stessa società manteneva quindi la capacità di
stare in giudizio in appello, nel quale l’appellante aveva peraltro provveduto ad
integrare il contraddittorio nei confronti del commissario straordinario della procedura
in corso, che non si era costituito.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione VINYLS ITALIA S.p.A., in
Amministrazione Straordinaria, sollevando due motivi di impugnazione, illustrati da
memoria.
L’Inps ha resistito con controricorso con il quale ha eccepito in via preliminare la
tardività del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione
delle norme di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c. e dell’art. 36 del decreto legislativo 270
del 1999, degli artt. 18 e 19 del decreto legislativo 270 del 1999 e dell’art. 43 legge
fallimentare, in relazione all’articolo 360, comma 1 n. 4 c.p.c. avendo la Corte
d’appello errato a non dichiarare l’interruzione del processo .
2.- Con il secondo motivo il ricorso lamenta la violazione dell’articolo 53 del decreto
legislativo 270/99 e dell’articolo 93 legge fallimentare in relazione all’articolo 360
comma 1, n. 3 c.p.c.; nullità, anche sotto questo profilo, della sentenza impugnata, in
relazione all’articolo 360 comma 1 n. 4 c.p.c. posto che, intervenuta la dichiarazione
1

.

R.G. 21354/2012

di insolvenza, ogni domanda di accertamento di un credito doveva essere introdotta
mediante la procedura concorsuale e devoluta al tribunale fallimentare.
3.-

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per

cassazione sollevata dall’Inps per violazione del termine di proposizione ex artt. 325 e
326 c.p.c..
L’eccezione è fondata, atteso che a fronte della notificazione della sentenza d’appello

ricorso per cassazione è stato proposto dalla notificata il 19 settembre 2012, ben oltre
quindi il termine breve di 60 giorni previsto dalle norme citate.
4.- Deve pure affermarsi che la notificazione della sentenza fosse stata regolarmente
effettuata nei confronti dell’Amministrazione Straordinaria, contumace in secondo
grado in seguito ad integrazione del contraddittorio. Non rileva invece, non trattandosi
di un caso di litisconsorzio necessario, 4,Ia stessa notifica non sia stata pure eseguita
(ex art. 170,1 c. c.p.c.) presso i difensori costituiti della società INEOS VINYLS ITALIA
S.p.A. della quale la stessa Corte aveva pure dichiarato la persistente capacità di stare
in giudizio, anche dopo la dichiarazione d’insolvenza. L’erronea affermazione
effettuata

dalla Corte d’appello in proposito non inficia

la correttezza dell’atto

notificatorio (arg. ai sensi dell’art. 159 c.p.c.) che è stato disposto presso
l’Amministrazione Straordinaria; la quale, una volta evocata nel giudizio, aveva l’onere
di proporre le proprie doglianze nel rispetto dei termini di impugnazione della
sentenza.
4.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e la parte soccombente deve
essere condannata alla rifusione delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione
delle spese processuali liquidate in complessive C 5200, di cui C 5000 per compensi
professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori di legge.

\

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2017
Il Consigliere estensore

CORTE SUPREMA DI CASSAZIOMe t
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DEPOSITATO IN cANCMEROL

Il Presidente

avvenuta nei confronti dell’Amministrazione Straordinaria in data 24 maggio 2012, il

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