Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5381 del 07/03/2011

Cassazione civile sez. I, 07/03/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 07/03/2011), n.5381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.G. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualita’ di erede di S.A. e R.A., R.F.

(c.f. (OMISSIS)), RI.AN. (c.f.

(OMISSIS)), nella qualita’ di eredi di r.a., tutti

nella qualita’ di eredi di R.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA OMBRONE 12, presso l’avvocato MORONI IGNAZIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato SALUSEST ROLANDO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4887/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato SALUSEST ROLANDO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del

ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello dell’Aquila, con sentenza del 17 settembre 2003, condannava il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al risarcimento del danno per l’avvenuta occupazione espropriativa di un fabbricato ed area di sedime di G., F. ed R. A., ubicati in (OMISSIS), liquidato nella misura di Euro 33.446,00 oltre accessori, confermando per il resto la decisione dei primi giudici che aveva respinto le richieste dei R. relative al pagamento delle indennita’ per il periodo di occupazione temporanea degli immobili e per quello successivo.

La decisione veniva cassata da questa Corte che, con sentenza 21722 del 9 novembre 2005:

a) dichiarava che i R. avevano sempre e comunque richiesto la determinazione dell’indennita’ di espropriazione, proponendo opposizione alla somma indicata nel decreto di esproprio adottato nel 1967; per cui non era consentito ai giudici di merito modificare la relativa domanda in quella risarcitoria da occupazione acquisitiva ontologicamente diversa sia per il petitum, che per la causa petendi;

b) dichiarava assorbito il ricorso incidentale con cui costoro avevano insistito per la liquidazione degli indennizzi per l’occupazione temporanea.

Il giudizio veniva riassunto davanti alla Corte di appello di Roma, che con sentenza del 24 novembre 2009 ha respinto sia l’opposizione alla stima dell’indennita’ per essere stato nullamente emesso il decreto ablativo (che ne costituisce il presupposto) dopo l’irreversibile trasformazione dell’immobile avvenuta nel corso degli anni 50 ed il suo avvenuto acquisto a titolo originario da parte del Ministero; sia la richiesta risarcitoria per essersi l’occupazione protratta pur dopo la scadenza del biennio (primi anni 40) per il quale era stata autorizzata l’occupazione temporanea: in quanto prescritta per essere maturato il quinquennio di cui all’art. 2947 cod. civ. al piu’ tardi a decorrere dalla menzionata data in cui si era verificata l’occupazione espropriativa.

Per la cassazione della sentenza i R. hanno proposto nuovo ricorso per 5 motivi; cui resiste il Ministero delle Infrastrutture con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i R. deducendo violazione degli artt. 324 e 384 cod. proc. civ. censurano la sentenza impugnata per aver disapplicato il decreto di esproprio emesso il 19 gennaio 1968 in contrasto con la decisione 21722/2005 di questa Corte che in accoglimento del ricorso del Ministero, ne aveva affermato la legittimita’ e l’operativita’ in quanto non contestato da alcuna delle parti ed aveva invitato il giudice di rinvio alla determinazione dell’indennita’ di espropriazione da sempre richiesta dai proprietari che avevano proposto con atto del 26 marzo 1968 opposizione alla stima senza mai modificare la loro richiesta in quella risarcitoria. Il motivo e’ fondato.

La sentenza del primo appello sul presupposto che i proprietari nel corso del giudizio avessero modificato l’originaria opposizione alla stima dell’indennita’ indicata nel decreto ablativo in richiesta di risarcimento del danno per l’avvenuta occupazione acquisitiva dell’immobile, accolse quest’ultima domanda ritenendo che le risultanze istruttorie inducevano a presumere che la sua avvenuta irreversibile trasformazione si era verificata intorno al 1967, percio’ rendendo tempestiva la citazione con cui i R. avevano interrotto la prescrizione,chiedendo il relativo indennizzo. Ma questa Corte con la ricordata sentenza 21722/2005, accogliendo il ricorso del Ministero ha cassato la decisione e ritenuto che nessuna richiesta risarcitoria avevano mai formulato gli espropriati, che fin dall’atto introduttivo del giudizio si erano esclusivamente opposti (dopo l’adozione del relativo decreto) all’indennita’ di espropriazione ed avevano mantenuto sempre la domanda suddetta; per cui la causa doveva essere decisa soltanto in base alla “premessa della natura indennitaria della domanda”. E’ pervenuta a questo risultato osservando:

a) che tale era l’obbiettivo contenuto della domanda dei R. avanzata ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 51 subito dopo aver ricevuto la notifica del decreto di esproprio allora contenente l’importo dell’indennita’ loro dovuto; b) che peraltro, le parti avevano anche successivamente disquisito soltanto di indennita’ di espropriazione e considerato “pacifica la legittimita’ del decreto di esproprio del 1967, giacche’ in alcuna fase della controversia essa e’ stata messa in discussione con la allegazione di un qualche profilo di illegittimita’”;

c) che alla medesima conclusione induceva la finalita’ dell’azione da essi intrapresa,rivolta a fare valere non gia’ la illegittimita’ del procedimento, bensi’ il diritto ad una maggiore indennita’ adeguata ai prezzi del mercato immobiliare vigenti all’epoca del decreto di esproprio; invece che all’anno 1940 con riguardo al quale erano stati calcolati, essendosi in tale momento verificata l’occupazione temporanea dell’immobile.

Pertanto, a seguito della cassazione, il solo mandato devoluto al giudice di rinvio era quello di decidere nel merito, muovendo dalla premessa della natura indennitaria della domanda, il fondamento dell’opposizione dei R., e quindi di stabilire se agli stessi spettasse un indennizzo piu’ elevato di quello indicato nel decreto ablativo; ovvero per converso se l’indennita’ suddetta fosse congrua e quindi fosse stata correttamente determinata: ogni altra questione restando preclusa posto che nel giudizio di rinvio, che e’ un procedimento “chiuso”, tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo e’ inibito alle parti di ampliare il “thema decidendum”, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione. Con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacche’ il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilita’ (Cass. 11939/2006; 9278/2003; 10046/2002). Pertanto, a nulla rilevava nel caso il principio che il giudice dell’opposizione alla stima dell’indennita’ puo’ rilevare d’ufficio che il decreto di esproprio e’ emesso in carenza di potere e respingere in tal caso la domanda, perche’ la relativa questione non era stata sollevata in alcuna delle precedenti fasi del giudizio, neppure dal Ministero interessato; che invece aveva fondato il ricorso proprio sul presupposto logico – giuridico, posto in evidenza da Cass. 21722/2005 della legittimita’ del procedimento ablativo. E la doglianza era stata accolta da questa Corte proprio in base al presupposto suddetto che dunque costituiva un antecedente logico e giuridico della cassazione con rinvio (che altrimenti la Corte avrebbe dovuto decidere nel merito respingendo l’opposizione alla stima). Per cui nel caso doveva trovare applicazione il principio,ripetutamente affermato da questa Corte,anche a sezioni unite, che disponendo l’art. 394 cod. proc. civ. l’obbligo inderogabile del giudice di rinvio di conformarsi alla decisione della Corte, non solo quanto al principio di diritto, ma anche a “quanto stabilito dalla Corte”, la statuizione di tale norma comporta che, ove una sentenza sia cassata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e’ precluso al giudice di rinvio qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilita’ del principio di diritto enunciato sulla scorta di fatti o profili non dedotti, ovvero di una rivalutazione dei fatti accertati o di una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso. E nella medesima ottica sistematica, che ove la Corte di cassazione abbia affermato, in relazione ad un atto amministrativo la sua operativita’ ed idoneita’ (Ndr: testo originale non comprensibile) una posizione soggettiva giuridicamente protetta del ricorrente, tale accertamento di diritto e di fatto non puo’ piu’ essere rimesso in discussione, neanche sotto profili diversi da quelli prospettati nel giudizio di cassazione, in sede di giudizio di rinvio: rimanendo in quella sede intangibile il “decisum” della Corte di cassazione sul punto, salva solo l’evenienza di “jus superveniens” o di dichiarazioni d’illegittimita’ costituzionali, ovvero di sentenze della Corte CE su di esso incidenti (Da ultimo: Cass. sez. un. 15602/2009). Restano assorbiti in tale statuizione il secondo ed il terzo motivo del ricorso proposti nell’ipotesi di mancato accoglimento del primo.

Con il quarto ed il quinto, i R. censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 c.c. e segg., dell’art. 116 cod. proc. civ. nonche’ per vizi di motivazione anche laddove ha dichiarato prescritto il loro credito risarcitorio per l’occupazione temporanea illegittima dell’immobile muovendo dalla sua irreversibile trasformazione (e comunque dalle medesime considerazione che l’avevano indotta a ritenere la nullita’ del decreto di esproprio), senza considerare che non vi era prova di tale evento ne’ dell’epoca in cui si era verificato e che comunque la dimostrazione di esso gravava sull’amministrazione espropriante che non aveva assolto al relativo onere.

Questi motivi sono fondati nei limiti appresso precisati. Come gia’ aveva ritenuto la decisione di rinvio del 2005 ed e’ stato avanti ribadito, in questo giudizio le parti non hanno prospettato alcuna occupazione c.d. espropriativa in favore del Ministero, per la quale soltanto rileva la irreversibile trasformazione dell’immobile quale indefettibile punto di arrivo del procedimento ablativo e nel contempo condizione indispensabile per il trasferimento della proprieta’ del bene a titolo originario (Cass. sez. un. 3940/1988 e succ.): avendo entrambe dedotto che il procedimento dopo la dichiarazione di p.u. si e’ svolto attraverso l’occupazione temporanea dell’immobile (il provvedimento e’ stato emesso intorno al 1940), conclusa la quale, la detenzione e’ proseguita senza alcun titolo fino alla espropriazione pronunciata con il menzionato decreto del 1968.

Dopo la scadenza del periodo di occupazione temporanea si e’ in definitiva verificata una delle fattispecie disciplinate dagli artt. 2043 e 2058 cod. civ. di detenzione di un bene altrui senza titolo, costituente espressione di attivita’ privatistica della p.a. che dottrina e giurisprudenza da epoca remota hanno inquadrato fra i fatti illeciti permanenti, caratterizzata dal protrarsi “sine die” della detenzione fino al perdurare della situazione “contra ius” e, quindi, dalla compressione rinnovantesi di momento in momento delle principali facolta’ di godimento e di disposizione del diritto dominicale sull’immobile appreso. In relazione ai quali al proprietario sono concesse non soltanto la tutela aquiliana onde essere ristorato dei danni subiti per la privazione della disponibilita’ e del godimento del fondo, ma anche tutte le azioni (ed i rimedi cautelari) esperibili nei confronti di un qualsivoglia occupante abusivo; ed e’ da decenni riconosciuto il suo diritto ad ottenere dal giudice ordinario un’ampia gamma di pronunzie a carattere restitutorio, inibitorio, o repressivo, idonee a riammetterlo nel godimento pieno del bene ed a conseguire il ripristino dello stato dei luoghi.

Si e’ pertanto al di fuori di tutte quelle ipotesi accomunate dalla Corte Edu con la denominazione “espropriazione indiretta” comprendenti non soltanto l’occupazione espropriativa e la c.d.

acquisizione sanante di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43 T.U. sulle espropriazioni, ma anche qualsiasi tipologia di espropriazione di fatto derivante da attivita’ illegali, utilizzata a proprio vantaggio dall’amministrazione; e ricorre, invece, una fattispecie di illecito di diritto comune in cui il danno derivante dal mancato godimento dei frutti naturali dell’immobile per il periodo dell’illegittima occupazione si ricollega ad una condotta antigiuridica che ha carattere permanente in quanto si protrae nel tempo e da luogo ad un riprodursi di fatti illeciti, a partire dall’iniziale apprensione del bene, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti. Con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al risarcimento per il danno gia’ verificatosi, e che nello stesso momento decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale (art. 2947 cod. civ.); sicche’ il diritto deve ritenersi prescritto per il periodo anteriore al quinquennio dalla domanda giudiziale (o dall’atto di messa in mora) pur quando i frutti vengano richiesti secondo il criterio dell’attribuzione degli interessi compensativi sulla somma corrispondente al valore venale dell’immobile (Cass. 4522/1994 ; 1683/1984; sez. un. 1464/1983 nonche’ 6485/1980).

Ed allora avendo i R. iniziato il giudizio con atto del 26 marzo 1968 con il quale hanno chiesto per la prima volta anche il risarcimento del danno per l’illegittima detenzione del fondo conclusa il 19 gennaio 1968 con l’adozione del decreto di esproprio, il credito relativo al suddetto pregiudizio non poteva ritenersi prescritto per il periodo successivo al 26 marzo 1963 in relazione al quale doveva essere interamente liquidato. Mentre l’inutile spirare del quinquennio stabilito dall’art. 2947 cod. civ. ha comportato il maturare della prescrizione per l’intero periodo pregresso, per il quale dunque la statuizione impugnata merita conferma.

La stessa va invece cassata in relazione alle censure accolte;e non essendo necessaria ulteriore istruzione il Collegio ritiene possibile decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., determinando nella misura di Euro 33.446,00 l’indennita’ dovuta dal Ministero ai R., posto che in tale importo e’ stato accertato il valore venale dei fondo dalla Corte del primo appello; e che la valutazione suddetta non e’ stata mai contestata dalle parti nel prosieguo del giudizio,ne’ alcuna di esse ha mai dedotto che l’indennizzo in questione debba essere calcolato con criteri diversi da quello del controvalore dell’immobile di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 39 vigente alla data del decreto ablativo.

Per le medesime ragioni il risarcimento del danno per il quinquennio di occupazione illegittima antecedente alla data dell’atto di citazione deve essere liquidato in misura corrispondente agli interessi legali annui sul valore in questione (Cass. 16744/2007;

563/2006; 10561/1993), cui vanno aggiunti per ciascuna annualita’, trattandosi di debito di valore, il pregiudizio corrispondente alla svalutazione monetaria subita dal credito ad essa relativo, nonche’ gli interessi legali, come stabilito dalla nota decisione 1712/1995 delle Sezioni Unite di questa Corte.

Atteso l’esito della controversia il Collegio ritiene di porre le spese del giudizio del secondo appello e quelle di questa fase di legittimita’ a carico del Ministero, parzialmente soccombente; e di mantenere inalterate le statuizioni adottate nelle sentenze emesse nei gradi precedenti.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito: a) determina l’indennita’ dovuta dal Ministero ai R. per l’espropriazione del loro fondo in complessivi Euro 33.446,00, e ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti con gli interessi legali sulla differenza tra la somma dovuta dalla data del decreto di esproprio e quella gia’ depositata; b) condanna il Ministero al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione dell’immobile R. dal 26 marzo 1963 al 26 marzo 1963,in misura corrispondente agli interessi legali annui sulla somma capitale di Euro 33.446,00, oltre alla rivalutazione di detto credito ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati; c) condanna infine il Ministero a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio del secondo appello liquidate in complessivi Euro 4.000,00 e quelle di questo grado liquidate in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorario di difesa,ferme restando le statuizioni sulle spese emesse nei precedenti gradi del giudizio;il tutto oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011

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