Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5381 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 21/12/2015, dep.03/03/2017),  n. 5381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20854-2009 proposto da:

AGENZIA DOGANE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FUCHS LUBRIFICANTI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo

studio dell’avvocato ERNESTO MOCCI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GREGORIO LEONE, VALERIA GRAZIA BRUNA

FONTANA, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/2008 della COMM.TRIB.REG. del Piemonte

depositata il 01/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2015 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE BARBARA, che si richiama

agli scritti difensivi e chiede l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato LEONE GREGORIO, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza della Corte di Giustizia CE, pronunciata in data 25.9.2003 in causa C437/01 nel procedimento di infrazione promosso dalla Commissione contro lo Stato italiano, veniva dichiarata la incompatibilità del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 62, comma 1, (TUA) – che assoggettava gli oli lubrificanti ad “imposta di consumo” quando erano destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione – con le disposizioni dell’art. 8, n. 1, lett. a), e dell’art. 2, n. 2, della direttiva 92/81, in combinato disposto con l’art. 2 della direttiva 92/82 (secondo cui gli oli lubrificanti possono essere assoggettati ad accisa solo se sono destinati ad essere utilizzati, se sono messi in vendita o se sono utilizzati come carburanti o combustibili), in quanto la previsione nello Stato membro di una “imposta indiretta” avente gli stessi effetti dell'”accisa” veniva ad eludere la esenzione da tale imposta stabilita per tutti gli altri diversi usi del prodotto.

FUCHS Lubrificanti s.p.a. con istanza in data 23 luglio 2004 chiedeva, pertanto, il rimborso della imposta di consumo indebitamente versata con scadenze mensili a far data dall’1.8.2001 fino all’anno 2003, per il complessivo importo di Euro 12.247.541,42.

Avverso il silenzio-rifiuto della Amministrazione doganale veniva quindi proposto dalla società ricorso che veniva rigettato dalla CTP di Alessandria con decisione integralmente riformata dalla Commissione tributaria della regione Piemonte che, con sentenza 1.10.2008 n. 35, ha ritenuto invece fondata la pretesa di rimborso, essendo stata tempestivamente inoltrata la relativa domanda dopo l’entrata in vigore della normativa comunitaria che aveva – in parte – regolamentato ex novo l'”imposta di consumo”, rendendo incompatibile con l’ordinamento comunitario il termine di decadenza biennale previsto dall’art. 14 TUA. In ogni caso, secondo i Giudici di secondo grado, l’Ufficio doganale non aveva fornito la prova, della quale era onerato, e che legittimava il diniego di rimborso – L. n. 428 del 1990, ex art. 29, comma 2 -, costituita dalla avvenuta traslazione dell’onere fiscale dalla società contribuente sui terzi acquirenti, non assolvendo a tale onere la produzione dei bilanci societari dai quali emergevano perdite determinate da insolvenze di clienti. Nè potevano costituire prova le fatture di cessione del prodotto alle ditte Lauderi s.p.a. e Dana Italia s.p.a., dalle quali risultava invece la traslazione d’imposta, atteso che tali operazioni non erano state considerate ai fini della determinazione dell’importo chiesto a rimborso.

La sentenza di appello, notificata in data 26.6.2009, è stata impugnata per cassazione dalla Agenzia delle Dogane che ha dedotto, con due motivi, “errores in judicando” e vizio logico di motivazione.

Ha resistito la società contribuente con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza di appello per violazione dell’art. 14, comma 2 TUA, del D.M. 12 dicembre 1996, n. 689, art. 1, comma 2, lett. h), in relazione all’art. 2946 c.c. (primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè per vizio di contraddittoria ed insufficiente motivazione (secondo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sostenendo che la CTR aveva illegittimamente disatteso il termine biennale di decadenza, decorrente dai singoli versamenti, stabilito per la presentazione della istanza di rimborso, erroneamente affermando che detto termine era da ritenersi incompatibile rispetto alla – inesistente – normativa comunitaria sopravvenuta, posto che alcuna disciplina comunitaria era intervenuta in materia, dopo la sentenza 25.9.2003 della Corte di Giustizia.

Preliminarmente va esaminato il secondo motivo di ricorso che deve essere dichiarato inammissibile:

– la CTR ha motivato, sia pure sinteticamente, la inapplicabilità del termine ex art. 14, comma 2, TUA alla istanza di rimborso, sostenendo che non doveva ravvisarsi decadenza in quanto il termine in questione: 1-non poteva che decorrere dalla entrata in vigore della “nuova normativa comunitaria”; 2-doveva essere disapplicato perchè in contrasto con il diritto comunitario non può logicamente coesistere una impugnazione della medesima statuizione inficiata, al tempo stesso, da “errore di fatto” e da “errore di diritto”, atteso che quest’ultimo vizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciato con il primo motivo) presuppone la corretta rilevazione della fattispecie concreta, esclusa invece dal vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il primo motivo di ricorso è invece fondato.

Premesso che il generico riferimento alla “normativa comunitaria sopravvenuta” che, secondo la CTR, renderebbe incompatibile l’applicazione del termine biennale di decadenza, sembra doversi intendere (in tal senso deponendo i passaggi immediatamente successivi della motivazione della sentenza di appello, ove si utilizza la medesima espressione:

normativa comunitaria (sentenza 23.3.2003 della Corte di Giustizia) stabiliva che l’imposta di consumo….”) riferito alle statuizioni della sentenza della Corte di Giustizia C-437/01, sebbene tale organo non sia stato adito in sede di rinvio pregiudiziale o di accertamento di validità di un atto comunitario ex art. 267, paragr. 1, lett. a) e b) TFUE, e dunque la pronuncia non costituisca fonte di integrazione del diritto dell’ordinamento comunitario, osserva il Collegio che il Giudice di Lussemburgo si è limitato a verificare l’inadempimento dello Stato membro all’attuazione della disciplina comunitaria sulla armonizzazione delle accise, accertando che la norma statale (art. 62, comma 1, TUA) che prevedeva l’assoggettamento ad imposta sul consumo della vendita di oli minerali destinati anche ad usi diversi dalla autotrazione, era in palese contrato con le direttive comunitarie, ed ha statuito che “Per i prodotti obbligatoriamente esenti da accisa armonizzata, ai sensi dell’art. 8, n. 1, della direttiva 92/81, gli Stati membri non possono pertanto avvalersi della facoltà prevista dall’art. 3, n. 2, della direttiva 92/12 di mantenere o di istituire imposte nazionali che perseguono fini specifici” (punto 33).

La sentenza in questione, pertanto, non ha affatto “ridisciplinato ex novo”, neppure in parte, la “imposta di consumo”, nè ha previsto – non essendo stata investita sul punto – una “specifica disciplina delle restituzioni” delle imposte indebitamente versate.

Osserva il Collegio che è stato, anche di recente, ribadito da questa Corte che “nell’ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purchè non esauriti (cfr. Corte Giust. 11 agosto 1995, cause riunite da C-367/93 a C-377/93, Roders e a., punto 42, e 3 ottobre 2002, causa C-347/00, Barreira Perez, punto 44). I superiori principi, pienamente coerenti rispetto al meccanismo del rinvio pregiudiziale – ora disciplinato dall’art. 267 TFUE – ed ai compiti nomofilattici attribuiti alla Corte di Lussemburgo dal Trattato UE, da considerare assolutamente fermi e consolidati nella giurisprudenza della Corte di Lussemburgo (v. ex multis, Corte Giust., 17 febbraio 2005, causa C-45302 e C-462/02, Finanzamt Gladbeck, p. 41) risultano parimenti radicati nella

giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa stessa Corte l’interpretazione di una norma di diritto UE fornita dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee si limita a chiarire ed a precisare il significato e la portata della norma stessa, così come essa avrebbe dovuta essere interpretata sin dal momento della sua entrata in vigore, con la conseguenza che la norma interpretata – purchè dotata di efficacia diretta (in quanto dalla stessa i soggetti operanti all’interno degli ordinamenti degli Stati membri possono trarre situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio) – può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e sviluppatisi prima della sentenza interpretativa, salvo che in via eccezionale e in applicazione del principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico comunitario, la stessa Corte – e non anche invece il giudice nazionale – abbia limitato la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede ovvero al fine di evitare gravi inconvenienti (cfr. Cass., n. 5708 del 10/03/2009)” (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 22577 del 11/12/2012).

Orbene nella specie all’accertamento della violazione della direttiva comunitaria n. 92/81 commessa da parte dello Stato membro non è seguita alcuna interpretazione del diritto comunitario da parte del Giudice di Lussemburgo diretta ad incidere sulla disciplina del diritto al rimborso della imposta non dovuta, che rimane pertanto regolata dalla legge nazionale dello Stato membro.

Al riguardo deve essere richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in ordine alla piena legittimazione dei singoli Stati membri ad adottare le normative interne, ritenute più adeguate, per disciplinare le modalità di rimborso, ivi compresa la fissazione di termini di decadenza o di prescrizione del relativo diritto, nonchè la scelta della individuazione del “dies a quo” di decorrenza del termine di decadenza, con riferimento alla data del versamento indebito. Costituisce, infatti, principio costante quello per cui “in mancanza di disciplina dell’Unione in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possano essere presentate, purchè i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività (v. sentenze 6 ottobre 2005, causa C-291/03, MyTravel, Racc. pag. 1-8477, punto 17, e 15 marzo 2007, causa C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken, Racc. pag. 1-2425, punto 37)” (cfr. Corte di Giustizia sentenza 20.10.2011, causa C-94/10, Danfoss A/S e Sauer-Danfoss ApS contro Skatteministeriet).

L’apposizione di termini di decadenza e prescrizione alla domanda di rimborso, non è affatto incompatibile con l’ordinamento comunitario in quanto attua il “principio di certezza del diritto”, volto a garantire la stabilità delle situazioni giuridiche, che costituisce un principio cardine anche di quell’ordinamento giuridico (cfr. Corte di Giustizia sentenza in data 13 febbraio 2014, causa C-479/12, H. Gautzsch GroBhandel GmbH & Co. KG contro Miinchener Boulevard “Ami Joseph Duna GmbH, che individua quale unico limite alla discrezionalità legislativa dello Stato membro che il termine di prescrizione o decadenza “sia applicato nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività richiamati supra (v. anche, per analogia, sentenze del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C-295/04 a C-298/04, Racc. pag. I-6619, punti da 77 a 80; del 28 gennaio 2010, Uniplex (UK), C-406/08, Racc. pag. 1-817, punti 32 e 40; dell’8 luglio 2010, Bulicke, C-246/09, Racc. pag. 1-7003, punto 25; dell’8 settembre 2011, Rosado Santana, C-177/10, Racc. pag. 1-7907, punti 89, 90, 92 e 93. nonchè del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., C-591/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27)….”). Pertanto, ferma l’autonomia del singolo Stato membro a definire le modalità processuali ed i termini di decadenza per l’esercizio di diritti che trovano il loro fondamento nella normativa comunitaria, tuttavia, “tali modalità procedurali non devono…. essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi previsti per la tutela dei diritti derivanti dall’ordinamento interno (principio di equivalenza), nè devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenze eVigilo, C-538/13, EU:C:2015:166, punto 39, nonchè Orizzonte Salute, C-61/14, EU:C:2015:655, punto 46) (cfr. Corte di Giustizia sentenza 26 novembre 2015, causa C-166/14, MedEval – Qualidts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH: nella specie trattvasi di termini processuali per la proposizione di ricorsi volti ad ottenere il risarcimento del danno determinato da condotte violative delle norme della direttiva comunitaria 89/665, modificata dalla dir. 2007/66, in materia di appalti pubblici).

Se, dunque, la previsione del termine biennale di decadenza di cui all’art. 14, comma 2 TUA (che coincide, peraltro, con il termine biennale previsto dalla norma residuale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2 “la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento…. “) non può ritenersi ex se in contrasto con l’ordinamento comunitario, avuto riguardo alla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia, va altresì escluso che detta norma sia stata “modificata” ovvero resa inapplicabile in virtù delle statuizioni della richiamata sentenza della Corte di Giustizia, in causa C-437/01.

Per un verso trattasi, infatti, di norma applicabile indifferentemente a tutti i casi di rimborso delle imposte previste dal Testo Unico sulle accise, indipendentemente dal titolo del diritto alla restituzione fatto valere in concreto (indebito soggettivo od oggettivo, e dunque anche con riferimento alla ipotesi di indebito sopravvenuto per rimozione ex tunc della validità ed efficacia della norma istitutiva della imposta: illegittimità costituzionale; incompatibilità comunitaria, abrogazione con efficacia retroattiva ecc.); per altro verso le pronunce del Giudice di Lussemburgo, anche quando emesse ai sensi dell’art. 267 TFUE, non introducono un “quid novum” nell’ordinamento in quanto ad esse deve attribuirsi “il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 4466 del 02/03/2005; id. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 13054 del 14/07/2004), con la conseguenza che se l’accertato inadempimento agli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario, per avere istituito lo Stato italiano una “imposta di consumo” elusiva della esenzione dall’accisa prevista dalla direttiva comunitaria 92/81, comporta l’obbligo per gli organi amministrativi e giudiziari dello Stato membro di non applicare il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 62, comma 1, istitutivo di detta imposta, non altrettanto determina la non applicabilità della diversa norma (art. 14co2 TUA) che prevede un termine decadenziale per la richiesta di restituzione dell’imposta indebitamente versata, non investita neppure di riflesso dalla ripetuta pronuncia del Giudice di Lussemburgo.

In particolare, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR, la data di pubblicazione della pronuncia della Corte di Giustizia non può essere considerata “dies a quo” di decorrenza del termine di decadenza in quanto, da un lato, la pronuncia, come è stato rilevato, non ha avuto ad oggetto neppure di riflesso la disciplina dei termini prescritti dalla normativa nazionale per la presentazione delle istanze di rimborso; dall’altro la medesima pronuncia non ha riconosciuto alcun “nuovo” diritto – di fonte comunitaria – diverso da quello che il contribuente già disponeva al momento del pagamento indebito, il diritto al rimborso essendo il mero corrispondente del preesistente diritto ad opporsi alla pretesa fiscale, in quanto illegittima “ab origine” per incompatibilità con le norme della direttiva comunitaria che disponevano la esenzione dalla accisa, con la conseguente irrilevanza dell’argomento difensivo per cui il pagamento, vigente la norma statale, era dovuto, atteso che tale circostanza non integra un “impedimento giuridico”, ex art. 2935 c.c. (applicabile anche all’istituto della decadenza), all’esercizio della tutela dei diritti tale da impedire la decorrenza del termine perentorio per la presentazione della istanza di rimborso, ma solo un “impedimento di fatto”, irrilevante ai fini del decorso dei termini di prescrizione e decadenza, atteso che il contribuente bene avrebbe potuto e dovuto resistere alla pretesa fiscale agendo in giudizio per accertare la incompatibilità della norma statale impositiva con l’ordinamento comunitario (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13676 del 16/06/2014, in motivazione, paragr. 2.4 “non può essere ravvisato un impedimento “legale”, come tale idoneo ad incidere sulla decorrenza della prescrizione, nella presenza di una norma di diritto nazionale incompatibile con il diritto comunitario, posto che – mentre l’accertamento della illegittimità costituzionale di una norma è riservato ad un organo diverso dall’autorità giurisdizionale, con la conseguenza che, quando la questione sia sollevata nel corso di un giudizio, esso deve essere sospeso fino a quando la questione non sia decisa (L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23) – il contrasto tra la norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice che, sulla base di tale premessa, è tenuto a non darle applicazione, anche quando sia stata emanata in epoca successiva a quella comunitaria (Cass. nn. 10231 del 1998, cit., 7176 del 1999 e succ. cor?ff.,. cfr., anche, Cass. n. 18276 del 2004)”).

Deve dunque affermarsi che le modalità ed i tempi per far valere le pretese restitutorie generate dalla incompatibilità della norma statale di cui all’art. 62 TUA con l’ordinamento comunitario, indipendentemente dal tipo di procedimento in esito al quale sia stata emessa la sentenza della Corte di Giustizia (in esito a procedimento di infrazione quanto ovvero in sede di rinvio pregiudiziale), rimangono – comunque – disciplinate dalla normativa statale, trovando applicazione nella specie l’art. 14, comma 2, TUA che, nel testo vigente ratione temporis, dispone “L’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura

prevista dall’art. 3 a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza” (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 13087 del 25/07/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 13676 del 16/06/2014, che ha confermato – L’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte (ndr che) è rigoroso nella identificazione (di regola) nel giorno del versamento del dies a quo (come tale non computabile) del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso dell’importo pagato”; id. Sez. 6 – 5, Sentenza n. 25268 del 27/11/2014).

Non appare producente il richiamo della società resistente alla “valutazione” della congruità del termine per ottenere il risarcimento del danno da violazione di norme comunitarie, operata nel precedente della Corte di Giustizia 28.11.2000, causa C88/99, Roquettes Freres S.A., attesa la diversità della fattispecie esaminata. In quel caso, infatti, non veniva in questione l’applicazione di un termine di decadenza, ma di una disposizione – articolo L. 190 del livre des procedures fiscales – dell’ordinamento francese, volta a limitare in via generale il diritto al rimborso delle imposte di registro indebitamente versate sui conferimenti mobiliari nelle fusioni societarie, anche nella ipotesi di accertata incompatibilità comunitaria della norma statale (la norma disponeva: “Qualora tale difformità sia stata accertata con una decisione giurisdizionale, l’azione di ripetizione delle somme versate o per il versamento dei diritti a detrazione non esercitati o l’azione di risarcimento del danno subito può riguardare soltanto il periodo successivo al 1 gennaio del quarto anno precedente l’anno in cui la decisione che accerta la difformità è stata pronunciata”).

Occorre osservare, peraltro, come la stessa sentenza della Corte di Giustizia, invocata dalla parte resistente, ha riconosciuto non ostativa al “principio di effettività” dell’ordinamento comunitario la fissazione di termini entro i quali possano essere esercitati i diritti di fonte comunitaria, in relazione al principio secondo cui i termini di decadenza o prescrizione fissati dagli Stati membri per l’esercizio del diritto al rimborso “non possono essere considerati tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto comunitario, anche se, per definizione, lo spirare di detti termini comporta il rigetto, totale o parziale, dell’azione esperita (sentenze Rewe, citata, punto 5; Comet, citata, punti 17 e 18; Palmisani, citata, punto 28, e 2 dicembre 1997, causa C-188/95, Fantask e a., Racc. pag. 1-6783, punto 48)”, essendo stato ritenuto “ragionevole un termine nazionale che risalga come minimo a quattro anni e come massimo a cinque anni prima dell’anno in cui è stata pronunciata la decisione giurisdizionale che accerta la difformità della norma giuridica su cui si è basata l’imposizione rispetto ad una norma giuridica di rango superiore”. La Corte di Giustizia, dopo aver considerato la compatibilità della norma nazionale scrutinata anche con il “principio di equivalenza” (“la norma procedurale da essa stabilita si applica a qualsiasi azione di rimborso di un prelievo fiscale basata sulla difformità, dichiarata con una decisione di un giudice nazionale, internazionale o comunitario, della norma di diritto nazionale che giustificava il detto prelievo rispetto ad una norma di diritto di rango superiore, sia che essa fisse nazionale, internazionale o comunitaria”) ha quindi ribadito il principio per cui “la circostanza che la Corte abbia pronunciato una sentenza pregiudiziale avente ad oggetto l’interpretazione di una disposizione di diritto comunitario senza limitare gli effetti nel tempo della detta sentenza non incide sul diritto di uno Stato di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione della detta disposizione un termine nazionale di decadenza”, osservando ulteriormente che “è vero che la limitazione del periodo cui può riferirsi il reclamo ai quattro o cinque anni precedenti la pronuncia della decisione giurisdizionale può significare, in taluni casi, il rigetto totale dell’azione, ma essa non rende in pratica impossibile nè eccessivamente difficile l’esercizio da parte dei privati di diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario”.

Indipendentemente dal rilievo secondo cui non è dato ravvisare una simmetria – come invece sembra ipotizzare la resistente – tra la fattispecie indicata e quella oggetto della presente controversia, atteso che l’art. 14 TUA non pone limiti a ritroso all’esercizio del diritto a rimborso della somma indebitamente versata, che può essere integralmente ripetuta – diversamente da quanto disposto dalla norma dell’ordinamento francese – qualora la istanza di rimborso sia stata tempestivamente proposta (entro due anni dal pagamento indebito), appare del tutto evidente come le statuizioni della sentenza della Corte di Giustizia 28.11.2000, C-88/99 non divergano in alcun modo ed anzi ribadiscano i medesimi principi, costantemente affermati da quel Giudice, in ordine alla compatibilità con l’ordinamento comunitario di norme statali che stabiliscano termini di decadenza o prescrizione per l’esercizio dei diritti di fonte comunitaria (e dunque anche per l’esercizio del diritto di rimborso di somme versate a titolo di imposta istituita dallo Stato membro in elusione degli scopi perseguiti da una direttiva comunitaria), fatto salvo soltanto il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento comunitario di effettività ed equivalenza. Risulta, quindi, del tutto superfluo sottoporre nuovamente al giudizio della Corte di Giustizia una questione già risolta, quale quella prospettata dalla resistente nel controricorso (pag. 16), concernente la rispondenza ai principi di effettività ed equivalenza del termine di decadenza di cui all’art. 14, comma 2, TUA previsto per il rimborso dell’imposta di consumo non dovuta (in materia, più recentemente, si è espressa ancora la

sentenza della Corte di Giustizia (Quinta Sezione) del 21 giugno 2012, in causa C-294/11, Elsacom che, dopo aver rilevato come “la possibilità di proporre una domanda di rimborso delle eccedenze dell’IVA senza alcuna limitazione temporale si porrebbe in contrasto col principio della certezza del diritto, che esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti e agli obblighi dello stesso nei confronti dell’amministrazione tributaria, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione (v. sentenza del 21 gennaio 2010, Alstom Power Hydro, C-472/08, Racc. pag. 1-623, punto 16 e giurisprudenza ivi citata)” ha ritenuto pienamente funzionale a tale scopo il termine di sei mesi previsto dall’art. 7, paragrafo 1, comma 1, ultima frase, dell’ottava direttiva IVA, per la presentazione di un’istanza di rimborso dell’IVA, qualificandolo esplicitamente come termine di – decadenza -).

Manifestamente infondata è la tesi difensiva della società secondo cui l’art. 8, n. 1 della direttiva comunitaria 92/81 non conterrebbe disposizioni immediatamente esecutive azionabili dai singoli nei confronti dello Stato e comunque osterebbe alla applicazione del termine di decadenza di cui all’art. 14, comma 2, TUA in quanto la direttiva demanda agli Stati membri la attuazione delle esenzioni anche mediante restituzione dell’accisa pagata, sicchè in mancanza di adozione delle procedure restitutorie lo Stato non avrebbe potuto opporre la decadenza.

Premesso che la prevista possibilità di disciplinare la attuazione delle esenzioni anche mediante la modalità di restituzione della imposta non dovuta, se da un lato costituisce una mera facoltà riservata allo Stato membro (direttiva, art. 8, paragr. 8 “Gli Stati membri hanno la facoltà di attuare le esenzioni o riduzioni di aliquota previste al paragrafo 4 mediante restituzione dell’accisa pagata”), dall’altro richiede quale evidente presupposto l’esercizio da parte dello Stato membro della facoltà discrezionale di introdurre “ulteriori esenzioni o riduzioni” d’imposta non previste dalla direttiva (direttiva, art. 8, paragr. 4 “Il Consiglio, deliberando all’unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche”), facoltà che non attiene al caso di specie in cui lo Stato italiano si è reso inadempiente agli obblighi di esenzione d’imposta direttamente contemplati dalla direttiva 92/81, osserva il Collegio che l’argomento è totalmente smentito dal piano significato delle espressioni normative contenute nel predetto art. 8 della direttiva che costituiscono un “atte claire”, sia in ragione dell’esistenza di precedenti pronunce della Corte, che dell’evidenza dell’interpretazione, talchè si rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale sulle questioni di rilevanza comunitaria prospettate dalla società, per la prima volta, nella memoria ex art. 378 c.p.c.(cfr. Corte di Giustizia CEE 6 ottobre 1982, C-283/81, Cilfit; Corte cass. Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 22103 del 22/10/2007; id. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 14375 del 09/07/2015).

Categorica ed inequivoca è, infatti, la interpretazione della norma comunitaria (la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, all’art. 8 al paragrafo 1 dispone che – Oltre alle disposizioni generali relative alle esenzioni per un uso determinato dei prodotti soggetti ad accisa, contenute nella direttiva 92/12/CEE e fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dall’accisa armonizzata i prodotti elencati in appresso alle condizioni da essi stabilite, allo scopo di garantire un’agevole e corretta applicazione di tali esenzioni ed evitare frodi, evasioni o abusi: a) gli oli minerali non utilizzati come carburanti o come combustibili per riscaldamento; b) gli oli minerali forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall’aviazione privata da diporto”) fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia in data 10.6.1999, in causa C-346/97, Braathens Sverige, resa in sede di rinvio pregiudiziale, secondo cui la disposizione di esenzione dell’art. 8, paragr.1, lett. b) – che in nulla diverge quanto a portata normativa ed a formulazione lessicale, dalla disposizione di cui alla lett. a) del medesimo articolo – contiene “un obbligo chiaro e preciso”, con la conseguenza che tali disposizioni – in quanto dal punto di vista sostanziale incondizionate e sufficientemente precise – legittimano i singoli, “in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati entro i termini”, ad “opporsi a qualsiasi disposizione di diritto interno non conforme alla direttiva,” ovvero a far valere nei confronti dello Stato i diritti loro conferiti, atteso che “il margine di discrezionalità riservato agli Stati membri dalla formula introduttiva del detto art. 1, n. 1, secondo la quale le esenzioni sono concesse dagli Stati membri “alle condizioni da esse stabilite, allo scopo di garantire un’agevole e corretta applicazione di tali esenzioni ed evitare, frodi, evasioni ed abusi” non può mettere in discussione il carattere incondizionato dell’obbligo di esenzione previsto da tale disposizione” (sentenza cit., punti 29-31).

In secondo luogo l’accertamento da parte del Giudice della UE di una violazione da parte dello Stato membro dell’ordinamento comunitario così come anche della eventuale mancata od incompleta trasposizione di una direttiva (contenente disposizioni self-executing) non incide sulla decorrenza del termine prescrizionale o decadenziale, stabilito dalle norme nazionali, nè tanto meno modifica il “dies a quo” di tale decorrenza (dalla data del versamento indebito, ex art. 14, comma 2, TUA), come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 8 settembre 2011, in cause riunite C-89/10 e C-96/10, Q-Beef NV; Frans Bosschaert la cui motivazione appare esemplificativa al proposito, in quanto fa espresso riferimento alla ipotesi di accertamento della incompatibilità comunitaria sopravvenuto alla scadenza del termine di prescrizione del diritto al rimborso: “49 Quanto al dies a quo del termine di prescrizione, la Corte ha effettivamente dichiarato che, fino alla data della trasposizione corretta di una direttiva, lo Stato membro inadempiente non può eccepire la tardività di un’azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo al fine della tutela dei diritti che ad esso riconoscono le disposizioni della direttiva, e che un termine di ricorso di diritto nazionale può cominciare a decorrere solo da tale data (v. sentenza 25 luglio 1991, causa C-208/90, Emmott, Racc. pag. 1-4269, punto 23). 50 Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante posteriore alla citata sentenza Emmott, la Corte ha ammesso che lo Stato membro inadempiente potesse opporre la decadenza ad un’azione giudiziaria anche qualora, alla data di proposizione delle domande, esso non avesse ancora correttamente trasposto la direttiva di cui trattasi, dichiarando che la soluzione elaborata nella sentenza Emmott era giustificata dalle circostanze proprie della controversia che aveva dato origine a tale sentenza, nelle quali la decadenza aveva avuto la conseguenza di privare totalmente la ricorrente nella causa principale della possibilità di far valere il suo diritto in forza di una direttiva (v. sentenza Iaia e a., cit., punto 19, e giurisprudenza citata). 51 A tale proposito, la Corte ha precisato che il diritto dell’Unione osta a che un’autorità nazionale eccepisca la scadenza di un termine di prescrizione ragionevole soltanto se il comportamento delle autorità nazionali, in combinazione con l’esistenza di un termine di decadenza, hanno come conseguenza di privare totalmente un soggetto della possibilità di far valere i suoi diritti dinanzi ai giudici nazionali (v., in tal senso, citate sentenze Barth, punto 33, nonchè Iaia e a., punto 21). 52 Nelle cause principali, secondo il giudice del rinvio, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere il 1 gennaio 1998, per scadere il 31 dicembre 2002, mentre la citata sentenza van Calster e a. è stata pronunciata solo il 21 ottobre 2003, ossia ben oltre la scadenza del termine specifico di prescrizione quinquennale. Tuttavia, il fatto che il dies a quo di detto termine sia stato fissato al 1 gennaio 1998 non priva totalmente gli interessati della possibilità di invocare dinanzi ai giudici nazionali i diritti di cui essi godono in forza del diritto dell’Unione, come dimostrato dai ricorsi giurisdizionali avviati dinanzi ai giudici belgi nella causa che ha dato origine alla citata sentenza van Calster e a….”.

Le questioni prospettate dalla società resistente nella memoria ex art. 378 c.p.c. (alle pag. 6-7) appaiono, in conseguenza, del tutto irrilevanti e superflue, in quanto volte a chiedere alla Corte di Giustizia se siano incondizionate e precise le norme della direttiva CE 92/12, art. 3, comma 2, che consentono agli Stati membri di introdurre imposte indirette specifiche su taluni prodotti “nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise e dell’IVA”, e le norme della direttiva CE 81/92, art. 8 n.1, sopra riportate, questioni entrambe già risolte positivamente dal Giudice di Lussemburgo con le citate sentenze in data 25.9.2003 (causa C-473/01) ed in data 10.6.1999 (causa C-346/97).

In conclusione il ricorso va accolto, quanto al primo motivo, inammissibile il secondo; la sentenza impugnata deve essere cassata, in parte qua, e non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2 con il rigetto del ricorso introduttivo, relativamente alla domanda di rimborso della imposta indebitamente versata nel periodo 1.8.2001-27.3.2002, essendo la contribuente incorsa nella decadenza prevista dall’art. 14, comma 2, TUA; condanna la società resistente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, quanto al primo motivo, inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e decidendo la causa nel merito rigetta il ricorso introduttivo, limitatamente alla pretesa di rimborso delle somme indebitamente versate nel periodo 1.8.2001-27.3.2002; condanna la società resistente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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