Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5380 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. I, 27/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3400/2017 proposto da:

M.G., C.N., elettivamente domiciliati in Roma,

Via Flavio Domiziano, 9 presso lo studio dell’avvocato Milana Ugo,

rappresentati e difesi dagli avvocati Gangemi Elena, Benni Luigi,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.A.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito n.

74, presso lo studio dell’avvocato Persico Maria Teresa,

rappresentata e difesa dall’avvocato Bisozzi Patrizia, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

M.M., Pubblico Ministero presso il Tribunale di

Civitavecchia;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, del 01/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Civitavecchia, con decreto depositato in data 1.12.2016, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da M.G. e C.N., beneficiari di una procedura di Amministrazione di Sostegno, avverso il decreto con cui il Giudice Tutelare dello stesso Tribunale ha stabilito la necessità dell’amministratore di sostegno anche per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

Il Giudice di seconde cure, sul rilievo che il conferimento del mandato al difensore per il promuovimento di un’azione giudiziale costituisce un atto di straordinaria amministrazione, ha ritenuto il difetto di legittimazione processuale dei ricorrenti, avendo gli stessi instaurato direttamente il presente procedimento in mancanza della rappresentanza dell’amministratore di sostegno e dell’autorizzazione del giudice tutelare, come imposto dal combinato disposto dell’art. 374 c.c., n. 5 e art. 411 c.c..

Hanno proposto ricorso per cassazione M.G. e C.N. affidandolo a due motivi.

M.A.L., figlia dei beneficiari della A.S., ha resistito con controricorso.

M.M., altro figlio dei beneficiari, e il Procuratore della Repubblica di Civitavecchia non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 374,406 e 407 c.c. e degli artt. 24 e 111 Cost.

Espongono i ricorrenti che i beneficiari di una Amministrazione di Sostegno, così come possono proporre, a norma dell’art. 406 c.c., comma 1, il ricorso per l’apertura di tale procedura, altrettanto sono legittimati ad impugnare i provvedimenti emessi dal Giudice tutelare nel corso dello stesso procedimento, che ritengono lesivi dei propri interessi, conservando sempre e comunque in tale ambito la capacità di agire.

Ne consegue che le impugnazioni avverso i decreti del Giudice Tutelare non sono soggetti a preventiva autorizzazione dello stesso giudice – che, diversamente, dovrebbe autorizzare l’impugnazione di un provvedimento che lo stesso a ha emesso, in violazione del principio di terzietà ed imparzialità del giudice – ed alla rappresentanza dell’Amministratore di Sostegno.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la contraddittorietà ed inesistenza della motivazione su un punto decisivo della controversia, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.

Lamentano i ricorrenti che il Tribunale di Civitavecchia, contraddittoriamente, da un lato, ha ritenuto legittimati ad impugnare i provvedimenti emessi in materia di Amministrazione di Sostegno tutti coloro che avrebbero avuto diritto a proporre ricorso ex art. 406 c.c. – tra cui rientrano anche i beneficiari – dall’altro, ha ritenuto questi ultimi non legittimati a proporre reclamo, ritenendo impropriamente applicabile l’art. 374 c.c., n. 5 senza neppure averne indicato le ragioni.

3. Il primo motivo è fondato.

Va preliminarmente osservato che il decreto con cui il Giudice Tutelare ha imposto ai coniugi M. e C., anche per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione, il dover essere “coadiuvati dall’amministratore di sostegno” è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost. in quanto avente natura decisoria, incidendo sullo status, sui diritti fondamentali dei beneficiari, limitando ulteriormente la loro capacità d’agire.

Tale decreto, proprio in relazione alle caratteristiche sopra descritte, non riguardando la mera gestione del patrimonio dei beneficiari, avrebbe dovuto essere reclamato innanzi alla Corte d’Appello e non innanzi al Tribunale (vedi a contrariis Cass. n. 784/2017). Tuttavia, non avendo quest’ultima autorità rilevato il difetto di competenza nei termini di cui all’art. 38 c.p.c., comma 3, si è consolidata, nel caso di specie, la competenza dello stesso Tribunale.

Ciò premesso, ritiene questo Collegio che i beneficiari di una Amministrazione di Sostegno hanno la legittimazione processuale per impugnare direttamente un provvedimento del Giudice Tutelare, non occorrendo all’uopo – come ritenuto, invece, dal decreto impugnato l’assistenza dell’Amministratore di Sostegno e la previa autorizzazione del giudice tutelare.

Infatti, è pur vero che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 374 c.c., n. 5 e art. 411 c.c., i beneficiari di una A.S., per promuovere un’azione giudiziaria nei confronti di terzi (pur con le eccezioni previste dallo stesso art. 374 c.c., n. 5), devono essere autorizzati dal Giudice Tutelare, dovendosi osservare la disciplina generale di cui l’art. 75 c.p.c., secondo cui le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità (art. 374 c.c., n. 5 e art. 411 c.c.). Tuttavia, gli stessi beneficiari sono dotati di una autonoma legittimazione processuale ai diversi fini dell’apertura di un’amministrazione di sostegno e per impugnare i provvedimenti adottati dal Giudice Tutelare nel corso di tale procedura.

Tale legittimazione trova il proprio fondamento normativo, in primo luogo, nell’art. 406 c.c., che costituisce una evidente deroga alla regola generale dell’art. 75 c.p.c., attribuendo la legittimazione processuale a proporre il ricorso per l’istituzione dell’Amministrazione di Sostegno allo stesso beneficiario “anche se minore, o interdetto o inabilitato”, dunque a soggetti normalmente privi della capacità d’agire e quindi della capacità processuale.

Peraltro, è, altresì, evidente, che il beneficiario è legittimato non solo a proporre il ricorso per l’istituzione di una A.S., ma anche ad impugnare il provvedimento con cui il Giudice Tutelare abbia deciso sull’apertura di tale procedura (vedi sul punto Cass. 22602/17 in cui la Suprema Corte, su ricorso dello stesso beneficiario che contestava la qualità di figlio – e quindi di soggetto indicato all’art. 417 c.c. – di colui che aveva intrapreso l’iniziativa per l’apertura della procedura, ha accolto il ricorso del beneficiario).

Vi è, inoltre, un’altra norma da cui si evince l’autonoma legittimazione processuale del beneficiario a promuovere i ricorsi nell’ambito di una amministrazione di sostegno e ad impugnare i provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare.

Si tratta dell’art. 411 c.c., comma 4, che dispone che “il giudice tutelare, nel provvedimento con cui nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previste da disposizioni di legge per l’interdetto o per l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente”. Dunque, il beneficiario può presentare ricorso ex art. 411 c.c. anche “successivamente” al provvedimento con cui il giudice tutelare nomina l’amministratore di sostegno” e può farlo “direttamente”, quindi senza dover essere assistito o autorizzato.

D’altra parte, che il beneficiario possa impugnare direttamente i provvedimenti adottati dal Giudice Tutelare senza l’autorizzazione di costui trova la propria giustificazione in una sorta di evidente conflitto di interessi in cui si troverebbe, diversamente, lo stesso giudice Tutelare, che sarebbe chiamato valutare l’impugnabilità di provvedimenti dallo stesso emessi.

Peraltro, l’ordinamento conosce un altro esempio in cui un soggetto, normalmente non dotato di legittimazione processuale autonoma, può impugnare talune tipologie di provvedimenti senza l’autorizzazione del Giudice.

In particolare, la L. Fall., art. 31 stabilisce che il curatore non può normalmente stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato, salvo che debba contestare gli stessi provvedimenti adottati dal G.D. in sede di verifica dello stato passivo.

Deve quindi cassarsi il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, il quale, oltre fra statuire sulle spese del giudizio di legittimità, nel nuovo esame dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto:

“I beneficiari di una Amministrazione di Sostegno sono dotati di una autonoma legittimazione processuale non solo ai fini dell’apertura, ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal Giudice Tutelare nel corso di tale procedura, essendo, invece necessaria l’assistenza dell’Amministratore di Sostegno e la previa autorizzazione del Giudice tutelare, a norma del combinato disposto dell’art. 374 c.c., n. 5 e art. 411 c.c., per l’instaurazione di giudizi nei confronti di soggetti terzi estranei a tale procedura”.

Il secondo motivo è assorbito.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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