Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 538 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. III, 12/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 12/01/2011), n.538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29916/2006 proposto da:

F.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE U. TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato CORBO

Nicola, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI DONNA OLIMPIA 6, presso lo studio dell’avvocato

P.M. FAX (OMISSIS), difensore di sè medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1178/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA, emessa

il 23/12/2005, depositata il 12/01/2006, R.G.N. 44211/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato P.M.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Dinanzi al Giudice di Pace, l’avv. P. conveniva in giudizio F.S., nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. Cidas, per ottenere il pagamento di una somma pari a circa Euro 800,00, a titolo di spese processuali liquidate in suo favore, quale avvocato antistatario, in una pregressa controversia nella quale la stessa società era rimasta soccombente.

Il giudice, decidendo secondo equità nella contumacia del convenuto, accoglieva la domanda e condannava F.S. – senza specificarne la qualità – a quanto richiesto, oltre accessori (sentenza del 12 gennaio 2006).

La sentenza premette che, secondo la documentazione prodotta: al F., nella qualità di legale rappresentante della Cidas era stata notificata la sentenza del pregresso giudizio portante condanna alla somma di denaro e due successivi atti di precetto; la società Cidas era stata posta in liquidazione (29 dicembre 2002) e F. S. ne era il liquidatore; il F. non si era presentato per rendere l’interrogatorio formale, nonostante la regolare notifica.

Quindi, ritenuto provato il credito nei confronti della società, ritiene che la “legittimazione passiva del convenuto emerge dalla documentazione in atti e che la cancellazione della società dal registro delle imprese non ha determinato automaticamente la vanificazione dell’obbligazione a suo tempo contratta dall’amministratore poi nominato liquidatore”.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il F. con tre motivi.

Ha resistito con controricorso il P.. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Con il primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 137 e 160 c.p.c. e art. 24 Cost., deduce la nullità della sentenza e dell’intero procedimento, essendo stato condannato in proprio senza ricevere mai alcuna notifica degli atti relativi al processo in tale veste.

Con il secondo motivo denuncia la violazione delle norme che disciplinano la responsabilità personale del socio unico. Con il terzo, la violazione delle norme che prevedono la motivazione della sentenza, denunciando una motivazione non idonea a giustificare l’iter logico-giuridico posto a fondamento, atteso che dalla contumacia non possono trarsi elementi per la decisione.

3. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 12 gennaio 2006;

pertanto, si applica il principio secondo cui, le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, nel regime anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonchè per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà (da ultimo, Cass. n. 11638 del 2010).

In applicazione del suddetto principio, sono inammissibili tutti i motivi di ricorso.

Con il primo motivo, pur lamentando nominalmente la violazione di norme processuali, il ricorrente in realtà prospetta la violazione di norme sostanziali. Infatti, all’evidenza, la censura esplicitata nel motivo non concerne il mancato rispetto delle disposizioni di legge circa l’individuazione della persona destinataria delle notificazioni (artt. 137 e 160 c.p.c). Nè, lamentandosi di essere stato condannato in proprio al pagamento della somma dovuta dalla società (quale legale rappresentante della quale era stato convenuto in giudizio) senza ricevere in tale veste gli atti del procedimento, pone una questione di legitimatio ad causarti, come legittimazione a contraddire, che avrebbe potuto avere ingresso come censura processuale rispetto a sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità. Piuttosto, il ricorrente pone una questione attinente all’effettiva titolarità passiva del rapporto litigioso, e cioè alla identificabilità o meno del deducente come soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall’attore (vedi quesito finale, sebbene non richiesto). Una questione, quindi, che secondo la giurisprudenza consolidata (da ultimo, Cass. n. 21087 del 2007, Cass. n. 28227 del 2005) non può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace.

Il secondo motivo concerne, evidentemente, norme di diritto sostanziale.

Quanto al terzo, ritiene il collegio che il vizio motivazionale denunciato non attinge il livello di gravità richiesto dalla giurisprudenza consolidata (Cass. del 2010, già richiamata).

Infatti, la motivazione non idonea a giustificare l’iter logico- giuridico posto a fondamento, secondo la prospettazione del ricorrente, non può integrare il vizio consistente nella assoluta mancanza di motivazione o apparenza della stessa, o quello di insanabile contraddittorietà, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità affinchè la motivazione delle sentenze del giudice di pace secondo equità siano ricorribili in cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna F.S. al pagamento, in favore di P.M., delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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