Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 538 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.11/01/2017),  n. 538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26138/2015 proposto da:

B.A.L., B.A., in proprio ed in

qualità di eredi della sig.ra C.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA N. 2, presso il Dott. ALFREDO

PLACIDI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO MARIA

MAZZOLA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto 143/2012 R.G.V.G. della CORTE D’APPELLO di LECCE

del 31/03/2015 depositato il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Lorenzo Coleine (delega avvocato Mazzola) difensore

dei ricorrenti che si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– la Corte di Appello di Lecce, in accoglimento della domanda proposta da C.A., ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla corresponsione dell’equo indennizzo per il danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti di Bari in data 14.12.1995, giudizio pendente da sedici anni al momento della proposizione della domanda di equo indennizzo e non ancora definito;

– per la cassazione del decreto che ha deciso sull’opposizione ricorrono B.A.L. e B.A. (nella qualità di eredi di C.A., nel frattempo deceduta) sulla base di un unico motivo;

– il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva;

– il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata;

Atteso che:

– il motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonchè il vizio della motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello liquidato l’indennizzo solo relativamente al periodo di tempo decorso fino al momento della proposizione della domanda di equo indennizzo – formulata in pendenza del giudizio presupposto – senza considerare il periodo successivo trascorso fino alla data della decisione) è infondato, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio – in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, ove la relativa domanda sia proposta durante la pendenza del processo presupposto, il giudice deve prendere in considerazione, ai fini della valutazione della ragionevolezza della durata di detto processo, il solo periodo intercorrente tra il suo promovimento e la proposizione del ricorso per equa riparazione (Sez. 1, Sentenza n. 8547 del 14/04/2011, Rv. 617979; conf. Sez. 6-2, Sentenza n. 14980 del 16/07/2015, Rv. 636084; Sez. 1, Sentenza n. 7143 del 29/03/2006, Rv. 589514);

– il ricorso va, pertanto, rigettato;

– non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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