Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5379 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. I, 27/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28182/2017 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in Roma V.le Angelico 38

presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 740/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2019 dal Cons. FIDANZIA ANDREA;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza depositata il 19.5.2017, ha rigettato l’appello proposto da M.N., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Brescia aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, e, in subordine, di quella umanitaria.

Il Giudice di secondo grado, nel riassumere le ragioni che, a dire del richiedente, sarebbero state a fondamento del suo allontanamento dal paese d’origine – costui aveva riferito di essere scappato dal (OMISSIS) per sfuggire ai guerriglieri di un gruppo terroristico islamista che combatte per l’autonomia del (OMISSIS), gruppo in cui si era imbattuto avendo accettato la proposta di svolgere la sua attività di cuoco in un luogo poi rivelatosi un campo di addestramento di tali guerriglieri – ha ritenuto il racconto del ricorrente non credibile in ragione della evidente difformità tra la versione dei fatti resa innanzi alla Commissione territoriale e quella fornita al Tribunale.

La Corte d’Appello, una volta valutata negativamente la soggettiva attendibilità del richiedente, al fine di verificare la sussistenza di ragioni ostative al rimpatrio, ha reputato superfluo accertare le condizioni interne del paese d’origine, non risultando queste riguardare la sua posizione personale.

Ha proposto ricorso per cassazione M.N. affidandolo a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

In proposito, si segnala che ad un primo orientamento che ritiene che il giudizio negativo escluda qualsiasi obbligo di cooperazione istruttoria officiosa anche in relazione all’ipotesi di cui all’art. 14, lett c. Legge cit, se ne contrappone un altro che reputa comunque doveroso un accertamento istruttorio d’ufficio quando la domanda di protezione sussidiaria si fondi anche su una situazione di pericolo oggettivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stato dedotto l’omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale e delle allegazioni svolte in giudizio sulla sua condizione personale.

Lamenta il ricorrente che nonostante lo stesso abbia reso in Tribunale un racconto articolato e puntuale, rendendo sulla sua situazione di pericolo delle precisazioni rispetto a quanto narrato alla Commissione territoriale, non gli è stata ingiustificatamente riconosciuta alcuna forma di protezione.

2. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha valutato le dichiarazioni del ricorrente tenendo ben presenti i parametri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 essendo state specificamente indicate le ragioni della ritenuta non plausibilità e coerenza del suo racconto.

In particolare, la Corte d’Appello ha evidenziato la evidente difformità tra il racconto reso dal richiedente alla Commissione territoriale (innanzi alla quale aveva escluso di essere stato sequestrato) e quello narrato al giudice di primo grado, osservando che tale incongruenza, non certo dovuta a problemi di traduzione, privava il portato narrativo privo dell’indefettibile presupposto della coerenza.

Il ricorrente non ha neppure seriamente contestato la valutazione di non attendibilità effettuata dal giudice di merito, dando apoditticamente per dimostrate circostanze fattuali ritenuti non credibili dal giudice d’appello, non indicando neppure le dichiarazioni di cui la Corte di merito avrebbe omesso l’esame e senza quindi allegare le gravi anomalie motivazionali (nei termini sopra illustrati dalla giurisprudenza di questa Corte), che sono le uniche attualmente denunciabili nei ristretti limiti consentiti dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta il ricorrente la mancata concessione della protezione sussidiaria nonostante le attuali condizioni socio politiche del paese d’origine, che rivelano l’esistenza di una minaccia grave alla vita e ed alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Si duole, in particolare, il ricorrente che la Corte d’Appello non ha neppure valutato la situazione del paese d’origine sul presupposto errato che la ritenuta non attendibilità del suo racconto inficiasse integralmente la sua domanda di protezione.

In particolare, espone che la situazione del (OMISSIS) è caratterizzata dal permanere di un elevatissimo rischio di terrorismo e di attentati sia nelle grandi città che nelle altre regioni.

4. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (da ult., Cass. 15794/2019, 3016/2019) che il principio dispositivo vige anche in materia di protezione internazionale, che impone al richiedente di allegare in giudizio i fatti posti a fondamento della domanda di protezione, fermo rimanendo che il giudice deve poi verificarne d’ufficio la sussistenza facendo uso degli ampi poteri istruttori officiosi di cui dispone (c.d. dovere di cooperazione istruttoria del giudice).

Nel caso di specie, dalla non contestata sintesi del quarto e del quinto motivo d’appello contenuta nella sentenza impugnata emerge che il ricorrente si era lamentato rispettivamente della mancata considerazione della sua situazione personale (in relazione al rischio di essere ucciso dal gruppo terroristico di matrice islamica che lo aveva tenuto sequestrato) nonchè della situazione generale nel paese d’origine nel senso che, in caso di rimpatrio, sarebbe stato privato dell’esercizio dei diritti fondamentali e delle libertà fondamentali. E’ sulla base di tali doglianze che la Corte d’Appello, una volta ritenuta la non credibilità del racconto del richiedente, non ha ritenuto di attivare i propri poteri istruttori, essendo state dedotte circostanze integranti il grave danno alla persona comunque legale alla condizione personale del richiedente e riconducibili alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Non vi è traccia nella sentenza impugnata che il ricorrente avesse allegato una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata riconducibile alla fattispecie di cui alla lett. c) Legge citata.

Orbene, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate – come nel caso di specie – questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonchè il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha minimamente assolto al proprio obbligo di allegazione, non avendo neppure dedotto se ed eventualmente in quale punto dell’atto di appello avesse dedotto “la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale”, di cui alla lett. c) Legge cit..

Ne consegue che il ricorso difetta del necessario requisito di autosufficienza e specificità.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 per non avergli la Corte di Appello concesso quantomeno il permesso di soggiorno per motivi umanitari nonostante i gravi rischi legati ad un suo eventuale ritorno in patria.

6. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non si è minimamente confrontato con le precise argomentazioni della sentenza impugnata, che hanno ritenuto insussistente il rischio alla vita ed alla incolumità paventato dal ricorrente in relazione alla non credibilità del suo racconto.

Ne consegu04e che non sussistono i presupposti per l’operatività del principio del “non refoulement”.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, non essendosi il Ministero intimato costituito in giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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