Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5379 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 5379 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 10891-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo
studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017

GRASSO MIRKO;
– intimato –

4208

avverso la sentenza n. 1437/2012 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/10/2012 R.G.N.
495C/2009.

Data pubblicazione: 07/03/2018

PROC. nr . 10891/2013 RG

RILEVATO

che con sentenza in data 4.10-22.10.2012 nr. 1437 la Corte di Appello
di Milano ha respinto l’appello di POSTE ITALIANE spa avverso la sentenza
del Tribunale della stessa sede, che aveva parzialmente accolto la domanda
proposta da MIRKO GRASSO, dichiarando la nullità del termine apposto al
secondo contratto di lavoro, stipulato tra le parti di causa

ex articolo 1

D.Igs 368/2001 nel periodo dal 3 dicembre 2007 al 31 gennaio 2008 per
«picchi di più intesa attività»;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso

la società POSTE

ITALIANE spa, affidato a sette motivi ed illustrato con memoria, al quale
l’intimato non ha opposto difese
CONSIDERATO

che la società ricorrente ha dedotto:
-con il primo motivo, ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ:
omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per non avere la
Corte di merito esaminato il fatto delle dimissioni, rassegnate dal
lavoratore dopo la riammissione in servizio. La ricorrente ha esposto di
avere dedotto la questione con l’atto di appello, chiedendo la dichiarazione
della cessazione della materia del contendere sul ripristino del rapporto di
lavoro.
– con il secondo motivo, ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.:
violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 D.Lgs. 368/2001 anche in
relazione all’articolo 12 disp. prel. cod.civ., al RD 16 marzo 1942 nr. 262 ed
agli articoli 1362 e segg. e 2697 cod.civ., impugnando la statuizione di
illegittimità del termine per genericità della causale—(«picchi di più intensa
attività») — indicata in contratto. Ha assunto, anche con il richiamo ai
precedenti di questa Corte, che la causale è specifica allorchè sia verificabile
la effettività della ragione giustificatrice sulla base delle indicazioni
contenute in contratto, rilevando come nel contratto di causa fossero
indicate le ragioni del termine, il centro e l’ufficio di adibizione (Area
Logistica Territoriale Lombardia-CMP BORROMEO), l’inquadramento (Livello
E, figura professionale di Addetto Junior), le mansioni ( di smistamento), il
periodo di durata.

1

,

PROC. nr . 10891/2013 RG

– con il terzo motivo, ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.:
violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 D.Lgs. 368/2001, dell’articolo
2697 cod.civ., degli articoli 115,116 cod.proc.civ: con il motivo si impugna
la statuizione sul difetto di prova delle esigenze produttive a fondamento
della assunzione a termine. POSTE ITALIANE ha esposto di avere dedotto
puntualmente nella memoria di costituzione del primo grado ( alle pagine 1
e 2) i fatti rilevanti, allegando che in concomitanza del periodo natalizio e
dell’inizio del nuovo anno vi era stato un aumento del flusso di
corrispondenza in ingresso.
– con il quarto motivo, ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.:
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio. La ricorrente ha censurato la mancata ammissione
dei mezzi istruttori, ritualmente richiesti nel primo grado e reiterati in
appello.
– con il quinto motivo, ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.:
violazione e falsa applicazione dell’articolo 1419 comma 1 cod. civ. in
relazione all’articolo 1 D.Lgs. 368/2001: oggetto della impugnazione è
l’accertamento della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro
laddove nell’assunto della società ricorrente avrebbe dovuto essere
dichiarata la nullità dell’intero contratto, ai sensi dell’articolo 1419, comma
1, cod.civ.
– con il sesto motivo, ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.:
violazione falsa applicazione degli articoli 1206,1207,1217,1219,2697,2094
e 2099 cod.civ. per avere la sentenza erroneamente ritenuto sussistere un
atto di messa in mora del 17.2.2009 laddove era necessaria una offerta
specifica della prestazione lavorativa, non ravvisabile nella richiesta di
riammissione in servizio.
– con il settimo motivo, in via subordinata, la società ha invocato la
ius

applicazione,

nella ipotesi di ritenuta illegittimità del termine, dello

superveniens

di cui all’articolo 32 della legge 183/2010, nella misura

minima di legge.
che ritiene la Corte si debba accogliere in via logicamente preliminare il
secondo motivo di ricorso.

2

-,

PROC. nr . 10891/2013 RG

La specificità della ragione giustificatrice del termine sussiste quando gli
elementi indicati nel contratto di lavoro consentono di identificare e di
rendere verificabile la esigenza aziendale che legittima la previsione della
clausola accessoria.

Il

riferimento nel contratto di causa ad una

intensificazione della attività, accompagnato da altri dati di conoscenza,
come la indicazione delle mansioni rilevanti, dell’ambito territoriale e del

ragione organizzativa ed il susseguente controllo della sua effettività e della
inerenza alla assunzione .
Tale principio è stato già enunciato da questa Corte in riferimento a
clausole di analogo tenore contenute nel contratto di somministrazione a
termine, come «picchi di produzione»

(Cassazione civile, sez. lav.,

21/07/2016, n. 15076) e «punte di intensa attività» ( Cassazione civile,
sez. lav. 21/02/2012, n. 2521) ed è applicabile anche per il contratto di
lavoro subordinato a termine.
Dall’accoglimento del secondo motivo discende l’assorbimento degli
altri, che ineriscono a statuizioni consequenziali alla dichiarazione di
illegittimità del termine;
che la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e gli atti
rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Milano in
diversa composizione, affinchè provveda a rinnovare il giudizio sulla
legittimità della causale (ed agli accertamenti consequenziali) alla luce del
principio di diritto sopra esposto;
che ii giudice del rinvio provvederà altresì alla disciplina delle spese del
presente grado
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le
spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 26.10.2017
IL PRESIDENTE

periodo temporale in considerazione, consentono la individuazione della

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