Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5379 del 05/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 05/03/2010), n.5379
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso principale rgn. 31314/2005 proposto da:
Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore
in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– ricorrente principale –
contro
il signor C.M., di seguito anche “Contribuente”,
rappresentato e difeso dall’avv. Limentanio Corrado ed elettivamente
domiciliato presso l’avv. Laura Paternostro in Corso Trieste 155,
Roma;
– intimato e controricorrente –
e sul ricorso incidentale rgn 19103/2006, proposto dal Contribuente,
come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
– ricorrente incidentale –
contro
l’Agenzia, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;
– intimata –
e contro
la Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante in carica;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di
Milano 4 marzo 2005, n. 33/27/05, depositata il 13 aprile 2005;
udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio del
18 dicembre 2009 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;
vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dr. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi per la loro manifesta infondatezza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato:
a) che il 9-10-17 maggio 2006 è notificato al Contribuente un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto l’appello del Contribuente contro la sentenza della CTP di Milano n. 77/44/2004, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro il diniego n. 29256/03 dell’Irap 1998-2000 per Euro 6.918,46;
b) che il 19-20-26 giugno 2006 è notificato all’Agenzia e alla Regione Lombardia un documento incorporante il controricorso del Contribuente e un suo ricorso incidentale contro la medesima sentenza;
c) che i ricorsi devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c.;
d) che la sentenza impugnata afferma che “nel caso in esame il ricorrente svolge attività di medico generico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e, come appare dalla documentazione in atti, senza l’ausilio di alcun dipendente e con modesti beni strumentali. Appare, quindi, evidente che non si configura, nel caso in esame, quella struttura organizzativa che è presupposto necessario per l’applicazione dell’imposta di cui trattasi e, pertanto, a parziale accoglimento dell’appello del contribuente, si ritiene che allo stesso vada rimborsato l’importo versato di Euro 6.918,46 oltre interessi di legge”;
e) che nell’unico motivo addotto a sostegno del ricorso principale l’Agenzia afferma che “l’esistenza di una organizzazione autonoma è da ravvisarsi ogniqualvolta un’attività riesce ad essere competitiva e presenta una oggettiva redditività tale da consentire introiti elevati” e che “aver pretermesso dalla valutazione di fatto … tale elemento oggettivo … comporta la conseguenza di inficiare radicalmente la valutazione stessa”, con ciò discostandosi dai principi fissati da questa Corte e correttamente applicati, invece, dalla sentenza impugnata, secondo i quali: 1) ai fini dell’Irap, da un lato l’autonoma organizzazione si ha quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e, dall’altro, quando egli impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’uso ordinario, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività (Corte di Cassazione 8 febbraio 2007, n. 3677); 2) inoltre, l’utilizzazione di personale dipendente, anche nella misura minima di una persona, configura il presupposto dell’autonoma organizzazione (Corte di Cassazione 16 febbraio 2007, n. 3673); 3) infine, “in tema di IRAP, l’esistenza di un’autonoma organizzazione … postula che l’attività abituale ed autonoma del contribuente si avvalga di un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva; non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, nè assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione di tale presupposto, la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perchè la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità” (Corte di Cassazione 5 marzo 2007, n. 5011), cosicchè è irrilevante per l’IRAP che la prestazione professionale possa esser resa esclusivamente dal professionista, come accade per coloro che esercitano attività di lavoro autonomo in regime di professione protetta;
f) che il ricorso incidentale è manifestamente infondato, perchè la Regione non è legittimata passiva nelle controversie in tema di IRAP;
g) che le precedenti considerazioni comportano il rigetto di entrambi i ricorsi;
h) che la soccombenza di entrambe le parti conduce alla compensazione tra di esse delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando tra le parti le spese processuali del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010