Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5378 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 5378 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 16541-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22,
presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
4190

MARINOZZI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA RENO 21, presso lo studio oell’avvocato ROBERTO
RIZZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in
atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/03/2018

avverso

la

sentenza n.

2789/2012

della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/07/2012 R.G.N.

3385/2010.

R.G. 16541/2013

Premesso
che con sentenza n. 2789/2012, depositata il 2 luglio 2012, la Corte di appello di Roma
ha respinto il gravame di Poste Italiane S.p.A. e confermato la pronuncia di primo grado,
con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso di Paolo Marinozzi, aveva
dichiarato la nullità della clausola del termine apposto al contratto stipulato, ai sensi

esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di smistamento
e movimentazione carichi, presso il Polo Corrispondenza Lazio, assente nel periodo
dall’1/6/2004 al 30/9/2004″, con le conseguenti statuizioni, anche di natura economica;
– che nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, con
quattro motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso;
– che entrambe le parti hanno depositato memoria;

rilevato
che il giudice di appello ha, in primo luogo, richiamato a sostegno delle propria decisione
la sentenza della Corte costituzionale n. 214/2009, non individuando adeguate ragioni nella preminenza da accordare ad una esegesi della norma costituzionalmente orientata,
pur contenuta in una pronuncia interpretativa di rigetto – per disattendere la lettura con
essa prospettata dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, secondo la quale l’onere di specificazione
ivi previsto “impone che, tutte le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga
per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del
lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione”;
– che la Corte territoriale ha, inoltre, ritenuto la formulazione della causale inidonea a
integrare il requisito di specificità stabilito dall’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, non facendo
emergere le effettive ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine e la relazione che
deve intercorrere fra esse e l’assunzione deliberata;
– che, in particolare, esaminando il testo del contratto già oggetto di valutazione da parte
del giudice di primo grado e del successivo contratto stipulato dalle parti (per il periodo
da111/7/2005 al 20/9/2005) con identica causale, la Corte ha sottolineato come essi non
contenessero alcun riferimento a circostanze concrete e specifiche, atteso che le esigenze
di sostituzione di personale assente risultavano estese ad un ambito coincidente con il
territorio dell’intera regione e che non erano chiarite le cause di assenza dei lavoratori da
sostituire, né rese esplicite le mansioni alle quali gli stessi erano assegnati, non essendo
a tal fine sufficiente il mero richiamo ad un servizio (smistamento e movimentazione
carichi) complessivamente inteso;

1

dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, per “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica

- che, a ulteriore e definitiva dimostrazione della validità delle proprie conclusioni, la
Corte infine ha osservato come la rilevata genericità della causale trovasse riscontro nelle
prove testimoniali, le quali – come già ritenuto dal primo giudice – si erano limitate a
confermare la complessità dei servizi ed il rilevante numero degli addetti alla struttura
indicata nel contratto, senza, pertanto, fornire alcun elemento che, specificando la serie
di locuzioni generiche di cui la medesima era intessuta, potesse giustificare l’indicazione

osservato
che risulta fondato il primo motivo di ricorso, con il quale Poste Italiane S.p.A. denuncia
la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 368/2001, per avere la
sentenza erroneamente affermato la genericità della causale di apposizione del termine;
– che, infatti, con tale pronuncia la Corte di merito non si è apertamente uniformata,
dichiarando di privilegiare l’orientamento interpretativo della citata sentenza 214/2009,
al consolidato principio, secondo il quale “in tema di assunzione a termine di lavoratori
subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte
costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, l’onere di
specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e
la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel
corso del rapporto”; con la conseguenza che “nelle situazioni aziendali complesse, in cui
la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva
specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima
se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad
assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di
elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione
lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione
del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire,
ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità
della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità” (Cass. n. 1576/2010
e successive numerose conformi);
– che, nell’accoglimento del primo, risultano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, con i
quali Poste Italiane S.p.A. deduce rispettivamente: (2°) vizio di motivazione e violazione,
o falsa applicazione, di norme di diritto (artt. 115, 116, 345, 416 e 420 cod. proc. civ.;
art. 2697 cod. civ.), per avere la sentenza impugnata omesso qualsiasi richiamo alla
documentazione, prodotta a supporto della causale sostitutiva, con la quale venivano
riepilogati i giorni di assenza effettuati a vario titolo dal personale di ruolo applicato nel
settore smistamento e movimentazione della corrispondenza nell’ufficio di applicazione
del lavoratore; (3°) violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001,
2

di un termine nel singolo rapporto dedotto in giudizio;

dell’art. 12 Preleggi nonché degli artt. 1362 ss. e 1419 cod. civ., per avere la sentenza
erroneamente escluso che la nullità della clausola del termine comportasse la nullità
dell’intero contratto; (4°) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 I. n. 183/2010,
nonché vizio di contraddittoria motivazione, in ordine alle conseguenze economiche della
ritenuta nullità;

ritenuto

deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla
medesima Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame della
fattispecie, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato, rivalutando – alla stregua
dello stesso – le risultanze del materiale probatorio acquisito al giudizio

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di
appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26 ottobre 2017.

conclusivamente che l’impugnata sentenza della Corte di appello di Roma n. 2789/2012

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