Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5377 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. I, 27/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25754/2017 proposto da:

M.Z., elettivamente domiciliato in Roma Via Filippo

Marchetti 19 presso lo studio dell’avvocato Pinto Guglielmo che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tarchini Maria

Cristina;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Pubblico Ministero In Persona

Procuratore Generale Repubblica;

– intimato –

avverso la sentenza n. 609/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 28.4.2017, ha rigettato l’appello proposto da M.Z., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Brescia aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il Giudice di secondo grado ha dichiarato, preliminarmente, inammissibile la domanda di riconoscimento del permesso umanitario per motivi di salute sul rilievo che a tali ragioni il richiedente non aveva fatto alcun cenno nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, rappresentandole per la prima volta solo nell’atto di appello.

In ogni caso, veniva evidenziato che le patologie di cui il richiedente era affetto potevano essere adeguatamente curate anche in (OMISSIS), suo paese d’origine.

Inoltre, la Corte d’Appello ha ritenuto insussistenti i pericoli per la sua incolumità paventati nell’atto di appello (in caso di suo ritorno in (OMISSIS)) in ragione della non credibilità, per le molteplici incongruenze, del suo racconto nel quale aveva rappresentato di essere stato gravemente minacciato dai tabelani, i quali avevano fatto, peraltro, irruzione in casa sua, ferendo a morte il proprio padre.

Ha proposto ricorso per cassazione M.Z. affidandolo a due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha errato nel ritenere inammissibile la domanda di protezione umanitaria fondata sui motivi di salute, essendo tale domanda stata avanzata sin dal primo grado, pur senza richiamare espressamente le condizioni di salute, le quali erano state comunque rappresentate sin dalla sua audizione innanzi alla Commissione territoriale. Ne consegue che i giudici di merito ben avrebbero potuto utilizzarle attesi gli ampi poteri d’ufficio riconosciuti al giudicante in tale materia.

2. Il motivo è inammissibile.

Ritiene questo Collegio che la prospettazione da parte del ricorrente nel solo atto d’appello delle ragioni di carattere umanitario legate al suo stato di salute – di cui non vi era alcuna traccia nell’atto introduttivo del giudizio – integrano una inammissibile mutatio libelli, essendo stati dedotti fatti costitutivi del diritto alla protezione umanitaria completamente diversi di quelli allegati nel giudizio di primo grado (il ricorrente aveva allegato di essere stato costretto a fuggire dal (OMISSIS) a causa delle gravissime minacce ricevute da talebani, che avevano fatto irruzione in casa sua uccidendo il padre).

In proposito, la Corte di Cassazione, anche recentemente, nella sentenza n. 32146 del 12/12/2018, ha statuito che esorbita dai limiti di una consentita “emendatio libelli” il mutamento della “causa petendi” che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perchè fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente.

Nè può ritenersi che non vi sia stata mutatio libelli per il solo rilievo che il richiedente aveva svolto allegazioni relative al suo stato di salute innanzi alla Commissione territoriale, nella c.d. fase amministrativa, atteso che è orientamento di questa Corte che il principio dispositivo vale anche in materia di protezione internazionale ed impone al richiedente di allegare in giudizio i fatti posti a fondamento della domanda (Cass. n. 15794/19; Cass. 3016/19) e l’obbligo di cooperazione istruttoria che incombe sul giudice sorge solo in relazione ai fatti costitutivi allegati dal richiedente (vedi anche Cass. n. 17174/2019).

E’, peraltro, parimenti orientamento costante di questa Corte che il sindacato del giudice dell’opposizione al provvedimento di rigetto della Commissione territoriale non è un sindacato sul provvedimento amministrativo, essendo il giudice chiamato a pronunciarsi sulla spettanza o meno del diritto soggettivo (assoluto) del richiedente ad ottenere la protezione invocata (vedi Cass. n. 18632/2014) sulla base delle allegazioni del ricorrente contenute nell’atto introduttivo del giudizio, che sono destinate a delimitare il thema decidendum.

Orbene, non avendo il ricorrente nel proprio atto introduttivo del giudizio fatto alcun cenno alle proprie ragioni di salute, la Corte ha correttamente ritenuto inammissibile tale profilo evidenziato solo nell’atto di appello.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

Lamenta il ricorrente di aver evidenziato nella sua audizione in Commissione e in tutte le sue difese di essere stato costretto a fuggire dai suo paese, unitamente ai propri familiari, a causa delle gravissime minacce ricevute dai talebani.

Ne consegue che data la situazione del (OMISSIS), caratterizzata dalle ripetute violazione dei diritti umani, ed i pericoli di non poter realizzare, in caso di ritorno, il diritto al lavoro, alla salute ed alla stessa vita, evidenzia di trovarsi in una situazione vulnerabilità che impone la concessione della protezione umanitaria.

4. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, in tema di protezione umanitaria, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, anche ove sia dedotta dal richiedente una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili nel paese d’origine, pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità, dalla situazione oggettiva di tale paese, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Infatti, ove si prescindesse dalla vicenda personale del richiedente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

Nel caso di specie, oltre a non essere stato dedotto assolutamente nulla dal ricorrente in ordine alle condizioni personali di vita prima della sua partenza dal paese d’origine (se non con riferimento alla vicenda ritenuta non credibile dal Tribunale), è stata allegata dal richiedente la violazione dei diritti fondamentali in (OMISSIS) in modo molto generico, per lo più con riferimento alla situazione di instabilità ed insicurezza presente nel paese.

Nè può rilevare da solo il livello di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia, avendo questa Corte già affermato che è un elemento che può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi sempre Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

L’accertata inammissibilità del ricorso non comporta comunque la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali essendo la costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno inammissibile per tardività.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, del ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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