Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5377 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 5377 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: CURCIO LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 711-2013 proposto da:
BRUNELLI GIUSEPPE C.F. BRNGPP48C06A488E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO CLEMENTE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ACHILLE RONDA, giusta
procura speciale in atti;
– ricorrente contro
2017
4134

SO.GE.T. SOCIETA’ GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,
presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALERIO

Data pubblicazione: 07/03/2018

SPEZIALE, giusta delega in atti;
EQUITALIA PRAGMA S.P.A.,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente

delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

DI LELLO GIULIO NICOLA, PICCOLI MARIA;

intimati

avverso la sentenza n. 1159/2011 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 20/12/2011 R.G.N. 292/11;

all’avvocato MARCO MARIA VALERIO RIGI LUPERTI, giusta

RG.N.711/2013
RILEVATO
Che la corte d’Appello dell’Aquila con sentenza del 20.12.2011 ha confermato la
sentenza del tribunale di Teramo che aveva respinto la domanda di Giuseppe Brunelli,
diretta ad ottenere l’inquadramento nella superiore Area IV, qualifica di quadro, con
condanna al pagamento delle differenze retributive, per l’attività svolta dal 1.7.2001 al

sportello .
Che il Brunelli aveva dedotto un’errata interpretazione da parte del Tribunale del
contratto integrativo aziendale con riferimento al numero dei dipendenti addetti allo
sportello richiesti per riconoscere l’ inquadramento suddetto, a sui dire limitati a
cinque e non a sei come previsto dal CCNL del settore .
Che la corte territoriale ha invece ritenuto corretta l’interpretazione del primo giudice
secondo cui la norma del CIA non poteva modificare quanto previsto dal contratto
collettivo nazionale sia del 1991, poi confermato da quello del 1995, secondo cui la’
qualifica di quadro andava riconosciuta al preposto ad uno o più sportelli in cui vi
fossero stabilmente almeno sette elementi, compreso collettore responsabile.
Che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Brunelli affidato ad un
unico articolato motivo, cui hanno resistito la società SOGET e la società Equitalia con
controricorso. Ha depositato memoria ex art.378 c.p.c. la società SOGET.
CONSIDERATO
Che il motivo ha riguardato : la violazione degli artt.1362 e ss cod.civ. in relazione
dell’art.18 del CCNL 12.7.1995 e dell’art.16 del CCNL 1991, come integrati dall’art.7
del C.I.A. del 9.12.1998 e dell’art. 86 del CCNL 12.12.2001, oltre che
contraddittorietà della motivazione. Secondo il ricorrente la corte di merito avrebbe
del tutto ignorato la formulazione contenuta nel contratto integrativo aziendale che,
nel prevedere l’attribuzione qualifica di quadro- con inserimento nella IV area del
CCNL del 1995-, ha indicato in 6 / 7 gli elementi il numero degli addetto allo
sportello stabilito, senza specificare che il preposto dovesse essere compreso . Per il
ricorrente tale interpretazione violerebbe i criteri ermeneutici che la corte avrebbe

31.12.2005 quale dipendente della S.O.G.E.T. spa con mansioni di responsabile di

dovuto utilizzare nel ricercare la volontà delle parti contraenti, in particolare con
riferimento a quanto previsto nel CCNL del 1995 circa la classificazione del personale
laddove, dopo aver precisato che i lavoratori sarebbero stati inseriti nelle aree
professionali e nei relativi livelli retributivi corrispondenti a quelli posseduti secondo il
CCNL del 1991, nelle premesse ha stabilito “profili professionali nuovi conseguenti a
nuove attività o a cambiamenti di organizzazione nel periodo dal 1991 al 1995 possono essere individuati in sede di verifica applicativa del nuovo sistema degli

Che pertanto secondo il ricorrente avrebbe errato la Corte di merito ritenendo che la
contrattazione integrativa andasse letta alla luce del CCNL del 1991 e non del
successivo CCNL del 1995 , posto che i requisiti numerici richiesti erano gli stessi per
entrambe le contrattazioni succedutesi, dove si stabilisce che il riconoscimento della
qualifica di quadro spetta al preposto all’unità operativa cui sono stabilmente addetti
sette dipendenti , compreso il preposto. Che quindi la previsione del CIA del 1998
andava ad integrare le suddette disposizioni dei CCNL, stabilendo di riconoscere la
qualifica di quadro ad uno sportello in cui sono addetti comunque 6-7 elementi ,
senza esplicitare se il preposto debba essere incluso o meno nel novero. Solo in tal
modo si eviterebbe, a dire del ricorrente, un’ interpretazione in senso peggiorativo
delle disposizioni del CIA atteso che, escludendo dal numero i responsabili, non
verrebbe rispettata la volontà anche dei contraenti collettivi, perché per il
riconoscimento della qualifica di quadro, si richiederebbe un numero di addetti
superiore a sette, così giungendo al risultato opposto che i contraenti collettivi
nazionali volevano perseguire, che era quello di introdurre con l’art.7 del CIA, una
regola più favorevole rispetto a quanto originariamente stabilito dall’art.18 del CCNL
in punto di riconoscimento della qualifica di quadro.
Che il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Va premesso che ,
sebbene nella rubrica dell’unico motivo proposto il ricorrente non abbia riportato la
norma dell’art.360 c.p.c. di riferimento, deve tuttavia ritenersi che la censura sia
riferibile in sostanza al numero 3 dell’articolo citato e dunque alla violazione di norme
dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, ciò evincendosi solo
dall’esposizione del motivo stesso, che peraltro fa riferimento anche ad una non
meglio precisata contraddittorietà della motivazione. Questa corte ha ritenuto che è
ammissibile il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato
2

inquadramenti. Le intese relative vengono inserite nel contratti integrativi aziendali”.

motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto qualora,
però, sia reso palese su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di
motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica, (cfr Cass. n. 20335/2017,
che richiama Cass. SU N. 9100/2015 , dove si ammette l’articolazione anche in un
unico motivo di più profili di censura, sempre ché sia possibile un esame separato
delle doglianze).

censura del vizio di motivazione si fonda in maniera inscindibile, dunque
inammissibile, sulle stesse argomentazioni per le quali si è denunciato il vizio di cui
all’art.360 c.1.3 c.p.c. in termini di violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt.
1362 e ss.

Che

comunque il ricorso è infondato. La Corte territoriale non ha errato

nell’interpretazione dell’art.7 del CIA laddove ha ritenuto che la qualifica di quadro irr
qualità di responsabile di sportello poteva essere riconosciuta soltanto nel caso il cui
fosse un coordinamento minimo di sei addetti.

Che infatti la corte, rispettando i criteri ermeneutici di cui agli artt.1362 e 1363 c.c.,
ha invero correttamente rilevato che i contraenti aziendali non hanno espresso una
volontà diretta a porre in essere, per il riconoscimento della qualifica di quadro, criteri
dimensionali del tutto distinti da quelli di cui al CCNL, ciò risultando anche dall’inciso
del citato art.7 che specifica: ” fino a nuovo accordo, continua a trovare applicazione
la seguente previsione : con decorrenza dal 1.7.1992 le parti concordano
sull’attribuzione dei seguenti gradi ai responsabili di sportello in ragione del numero
degli addetti a fianco segnati

6 7 elementi : quadro”.

Che pertanto atteso che la contrattazione aziendale non intendeva individuare criteri
di individuazione peggiorativi rispetto a quanto previsto dal CCNL, l’indicazione del
numero di 6 oppure di 7 elementi al cui coordinamento è preposto un quadro non può
che riferirsi alli inclusione ( nel caso di sette elementi) o meno ( nel caso di sei) in
tale numero anche dell’addetto ( il collettore) già stabilmente presente nell’ufficio,
figura a cui sia il CCNL del 1991( art.16 ) sia il CCNL del 1995 ( art.18 ) fanno
riferimento nel delimitare il numero di addetti necessari.

3

Che nel caso in esame tale iter argomentativo non può dirsi rispettato, atteso che la

Che il ricorso va quindi respinto. Le spese del presente grado del giudizio devono
essere poste a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi
professionali in favore di S.O.G.E.T. ed euro 4000, 00 per compensi professionali in

Così deciso nell’adunanza camerale del 25 .10.2017
Il Presidente
Giuseppe Bronzini

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CORTE SUPREMA D! CA

1V Sezione/M”

favore di Equitalia , oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

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