Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5377 del 07/03/2014
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5377 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
ORDINANZA
i r-ireR.L0 GUT° Rt
sul ricorso n. 8763/09 proposto da:
T.L.M. Costruzioni S.r.l.,
in persona del legale
rappresentante Carlo Dalla Chiesa, elettivamente
domiciliata in Roma, Piazza Santa Maria Ausiliatrice n.
8, presso lo Studio dell’Avv. Aulisi Ruggero,
rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Cataldo,
giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
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contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
legis;
ope
Data pubblicazione: 07/03/2014
- controricorrente avverso la sentenza n. 14/05/08 della Commissione
Tributaria Regionale dell’Umbria, depositata il 17
marzo 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Ernestino Luigi Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Francesco Meloncelli, per la
resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
l’integrazione del contraddittorio e in subordine per
il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
Con l’impugnata sentenza n. 14/05/08, depositata il 17
marzo 2008,
la Commissione Tributaria Regionale
dell’Umbria, pronunciando sull’appello proposto
dall’Ufficio, in riforma della decisione n. 136/05/08
della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia,
accoglieva parzialmente i riuniti ricorsi dei
contribuenti TLM Costruzioni S.r.l., Fumo Donatella e
Marcucci Stefano avverso l’avviso n. 20041T003552 che
aveva rettificato il valore di registrazione di un
terreno edificabile dai dichiarati C 291.321,00 agli
accertati C 447.000,00, riducendolo a C 400.000,00.
2
udienza del 7 febbraio 2014, dal Consigliere Dott.
Contro la sentenza della CTR, la contribuente
ESENTE DA REGST.AZIONE
Al SENSI DEL D..1.1.
N. 131 TAb. ALL. – N. 5
L ERIA TRIBUTARIA
Costruzioni S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Gli altri contribuenti, Fumo Donatella e Marcucci
Stefano, parti nei precedenti gradi, non si sono
costituiti e non risultano esser stati intimati.
contraddittorio, questa Corte, visto l’art. 102 c.p.c.
DISPONE
l’integrazione del contraddittorio entro e non oltre
giorni sessanta dalla comunicazione della presente
ordinanza.
In Roma, nella camera di consiglio del giorno 7
febbraio 2014
Pertanto, in ragione del verificatosi difetto di