Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5377 del 05/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 05/03/2010), n.5377
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso rgn 8107/2006, proposto da:
Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito “Ministero”, in
persona del Ministro in carica, e dall’Agenzia delle entrate, di
seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono
domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– ricorrenti –
contro
la signora B.B., di seguito anche “Contribuente”;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di
Genova 12 gennaio 2005, n. 2/15/2005, depositata il 9 febbraio 2005;
udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio del
18 dicembre 2009 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;
vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dr. MARTONE Antonio, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato:
a) che il 2 marzo 2006 è notificato alla Contribuente un ricorso delle sopra indicate autorità tributarie per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio Genova (OMISSIS) dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Genova n. 423/01/2003, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro il diniego di rimborso dell’Irap 1998-2000 n. 91038;
b) che la sentenza impugnata ha, anzitutto, dichiarato priva di pregio l’eccezione preliminare dell’Ufficio relativa alla non debenza del rimborso conseguente alla presentazione, da parte ella contribuente, della domanda di condono e, poi, ha riconosciuto inesistente il presupposto dell’autonoma organizzazione;
d) che è manifestamente fondato il primo motivo del ricorso, con cui si censura la sentenza d’appello per non aver dichiarato estinto il processo ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46,…
inammissibile o improcedibile il ricorso di primo grado, in quanto fondato su richiesta di rimborso successivamente posta nel nulla dalla definizione automatica dei medesimi anni di imposta”, perchè, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il condono tributario premiale attribuisce al contribuente un diritto potestativo di scelta tra il procedimento amministrativo di accertamento ordinario, con conseguente pretesa all’eventuale rimborso del tributo indebitamente pagato, e il procedimento amministrativo di accertamento straordinario di condono, che si articola in un oggetto qualitativamente e quantitativamente diverso da quello dichiarate e nella determinazione di una quantità del contenuto dell’imposta diversa da quella risultante dall’esercizio del potere di accertamento ordinario, con la conseguenza che l’opzione del contribuente per il condono preclude ad entrambi i soggetti del rapporto il ricorso al procedimento di accertamento ordinario e, quindi, anche ogni pretesa al rimborso da parte del contribuente, il cui eventuale ricorso al giudice tributario diviene inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse (in questo senso, in generale Corte di Cassazione 8 settembre 2009, n. 22559, e, specificamente per l’IRAP, Corte di Cassazione 16 febbraio 2007, n. 3682), con vincolo per il giudice di rilevare d’ufficio tale inammissibilità, perchè, “in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra” (Corte di Cassazione 3 dicembre 2007, n. 25239);
e) che la riconosciuta fondatezza del primo motivo del ricorso per Cassazione rende inutile esaminare il secondo motivo, relativo al merito della controversia, che resta, pertanto, assorbito;
f) che le precedenti considerazioni comportano l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, data la non necessità di ulteriori di accertamenti di fatto per la risoluzione della controversia, la decisione della causa nel merito, ex art. 384 c.p.c., nel senso del rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;
g) che, dati i tempi di formazione e di consolidamento della giurisprudenza di legittimità in tema di IRAP, le spese processuali dell’intero giudizio meritano di essere compensati tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010