Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5376 del 07/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 5376 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: CURCIO LAURA

SENTENZA

sul ricorso 1395-2013 proposto da:
BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. C.F. 00884060526, in
persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO
21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARBONETTI,
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017

contro

3880

NANNI VALTER DONATO C.F. NNNVTR60B17E811G;
– intimato –

Nonché da:
NANNI VALTER DONATO C.F. NNNVTR60B17E811G, elettivamente

Data pubblicazione: 07/03/2018

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio
dell’avvocato LORENZO BIANCHI, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente ricorrente incidentale contro

persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO
21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARBONETTI,
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

– avverso la sentenza non definitiva 3889/2009 della
CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/01/2010 R.G.N.
10768/2007;

avverso la sentenza definitiva n. 6975/2011 della

CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2012 R.G.N.
10768/2007.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
CURCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha concluso per:
inammissibilità per il primo, secondo, terzo motivo,
accoglimento del sesto motivo, assorbito incidentale in
subordine rigetto.
udito l’Avvocato FABRIZIO CARBONETTI per delega verbale
Avvocato FRANCESCO CARBONETTI;

BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. C.F. 00884060526, in

\

udito l’Avvocato LORENZO BIANCHI.

N

Rgn. 1395/2013
Svolgimento del processo
1)Con sentenza non definitiva del 7.5.2009 – 22.1.2010 e sentenza definitiva del
6.10. 2011- 9.1.2012, la corte d’Appello di Roma ha riformato parzialmente la
sentenza del Tribunale di Roma del 7.8.2007 che aveva respinto le domande di Valter

spa , dirette a far accertare il suo diritto al pagamento di provvigioni anche dopo la
cessazione del rapporto, nonché dell’indennità sostitutiva del preavviso e
dell’indennità di risoluzione del rapporto ai sensi dell’art.1751 c.c..
2)La corte d’Appello ha ritenuto, diversamente dal primo giudice, che spettavano al
Nanni le provvigioni di vendita che erano descritte nell’allegato A ex art.6 punto 5 del
contratto di agenzia oltre che le provvigioni di gestione maturate sino al giugno 2004 ,
dalla data di cessazione del contratto, per quanto ancora non riscosse, che spettava
altresì l’indennità sostitutiva del preavviso, atteso che la società aveva comunicato il
recesso con preavviso di quattro mesi, con comunicazione del 9.6.2004, poi
riconfermata con lettera del 25 giugno 2004, pur avendo ricevuto comunicazione di
dimissioni da parte del Nanni, in data 23 giugno 2004. Con la sentenza definitiva la
corte ha altresì ritenuto dovuta l’indennità di scioglimento del contratto ove si fosse i
accertata, con sentenza definitiva, la ricorrenza di elementi ” in linea con la condizione
indicata dall’art.1751 c.c. , ossia ” il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi”.
3)Con sentenza definitiva la corte, in diverso collegio,ha ritenuto: a) che la domanda
relativa al pagamento delle provvigioni andava accolta sulla base di quanto
determinato dal CTU con riferimento ai prodotti finanziari Bussola, 4 You e Soluzione
futuro, b) che l’indennità sostitutiva del preavviso non era contestata nell’an e nel
quantum,c) che l’indennità di scioglimento del contratto di cui all’art.1751 c.c. era
dovuta, atteso che in base alla documentazione in atti (relativa a premi di
produzione , riconoscimenti professionali, premi aggiuntivi) emergeva che l’agente
aveva procurato sostanziali vantaggi rispetto alla situazione preesistente, essendo
peraltro ininfluente che fosse stato l’agente a recedere dal contratto non potendo
l’esercizio della libertà negoziale privare il titolare di un diritto derivante dall’attività
svolta, con arricchimento ingiustificato della controparte.

Nanni, agente in qualità di promotore finanziario della banca Monte Paschi di Siena

Rgn. 1395/2013
4)Avverso le sentenze ha proposto ricorso per cassazione Monte Paschi di Siena
affidato a sei motivi , cui ha opposto difese con controricorso il Nanni, svolgendo
anche ricorso incidentale affidato a due motivi, a cui ha resistito la banca con
controricorso. Sono state depositate memorie ai sensi dell’art.378 c.p.c. da entrambe

Motivi della decisione
5) Con il primo motivo di ricorso principale la Banca ricorrente deduce la violazione
dell’art.1748 c.c. e dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c.:
secondo la banca la sentenza non definitiva nel riconoscere il diritto alle provvigioni
richieste dall’agente ha richiamato “l’allegato A ex art.6 punto 5 del contratto di
Agenzia”, riportandone anche il contenuto, dove espressamente si fa riferimento a
“proposte raccolte dal promotore in data antecedente allo scioglimento del contratto e
a condizione che tali proposte siano pervenute alla banca entro 30 giorni successivi
allo scioglimento in esame e la conclusione dell’affare sia da ricondurre espressamente
all’attività svolta dal promotore”. Tal clausola quindi richiamerebbe il principio
espresso dall’art.1748 comma 3 0 c.p.c. , riferendosi a provvigioni spettanti solo per
affari conclusi successivamente alla cessazione del rapporto . La sentenza avrebbe
errato perché non sarebbero state tali le provvigioni indicate dall’agente, il quale
aveva sempre chiesto la liquidazione di provvigioni per affari conclusi durante la
vigenza del contratto. La sentenza non definitiva pertanto avrebbe errato
riconoscendo provvigioni di prodotti finanziari la cui vendita era stata già conclusa
prima della cessazione del contratto e sarebbe anche errata l’ulteriore statuizione
relativa al diritto di vedersi liquidate le provvigioni maturate ed ancora non riscosse al
giugno 2004, data della cessazione del contratto. Ciò in quanto l’agente non aveva
mai chiesto liquidazione di provvigioni non riscosse, ma il pagamento delle provvigioni
di gestione ( management) per i successivi sei anni di durata del contratto.
6)Con il secondo motivo di gravame la ricorrente deduce la violazione dell’art.1748
c.c, con riferimento all’art.3690 c.1 n.3 c.p.c., per avere la corte territoriale, anche
con la sentenza definitiva, errato nel far propria la tesi del CTU secondo cui le
provvigioni spetterebbero anche per gli anni successivi alla fine del mandato, potendo
2

le parti.

invece il Nanni percepire, in base all’art.1748 c.c., soltanto le provvigioni maturate e
non riscosse, relative ad affari conclusi comunque antecedentemente alla cessazione
del rapporto. Per tali contratti già conclusi, per il quale il promotore abbia ottenuto
le relative commissioni in corso di rapporto e sino al recesso, la fattispecie è regolata
dall’art.1751 c.c. che prevede la corresponsione dell’indennità di cessazione del
rapporto diretta a compensare la perdita di clienti e di provvigioni da parte dell’
agente. La richiesta del Nanni non poteva che riferirsi proprio a tale ipotesi, avendo

al suo scioglimento. Errata sarebbe pertanto anche la sentenza definitiva, laddove ha
fatto proprie le conclusioni della CTU contabile , secondo cui le provvigioni spettavano
al Nanni anche per gli ani successivi alla fine del mandato.
6)

Con il

terzo motivo

di ricorso la Banca ricorrente deduce l’insufficiente e

contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi
dell’art.360 c.1.n.5 c.p.c., con riferimento alla sentenza definitiva. La Corte territoriale
avrebbe errato nel recepire i conteggi della CTU in cui le provvigioni erano state
calcolate secondo criteri diversi da quelli indicati nel quesito. In particolare, a dire
della ricorrente, la sentenza definitiva omette qualsiasi motivazione in ordine alle
note autorizzate sull’elaborato peritale, dove la Banca aveva svolto precise critiche ,
precisando cosa fossero sia le provvigioni cd di vendita, dovute solo ed
esclusivamente all’atto della conclusione della vendita del prodotto e non parametrite
all’intera durata del contratto sottoscritto dal cliente ( come operato dal CTU), sia le
provvigioni cd di gestione, relative all’attività di assistenza del cliente, che cessava
unitamente al rapporto di agenzia. Ha lamentato altresì la ricorrente la
contraddittorietà della motivazione laddove la Corte, nella sentenza definitiva ha
ritenuto che gli importi della CTU sarebbero stati contestati solo in punto di

an

debeatur, ma non rispetto al metodo di calcolo. Ciò in quanto anche la contestazione
del metodo di calcolo era stata invece ampiamente svolta nella memoria di appello.
7) con il quarto motivo la Banca deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.1334
c.c.( art.360 c. 1 n.3 c.p.c.) per avere la corte , con la sentenza non definitiva ,

3

egli ricevuto nel corso del rapporto le provvigioni , c.d. di vendita e di gestione, fino

Rgn. 1395/2013

riconosciuto erroneamente l’indennità sostitutiva del preavviso, mentre sarebbe
emerso che era stato il Nanni a recedere, facendo pervenire alla Banca le sue
dimissioni , prima di ricevere dalla mandante la disdetta del contratto. Secondo la
ricorrente la comunicazione del recesso per dimissioni del Nanni del 16.6.2006 era
stata ricevuta dalla banca il 23.6.2004, mentre invece la lettera di recesso della

successivamente.
8)Con il quinto motivo di gravame si lamenta la contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art.360 c.1.n.5 c.p.c.,per avere la corte
romana affermato, nella sentenza definitiva, che l’indennità di preavviso non era
contestata nell’an e nel quantum , laddove invece la Banca aveva contestato detta
indennità in ordine all’an debeatur , avendo precisato nella memoria di appello e
prima ancora nella memoria di costituzione in primo grado, che tale indennità norii
spettava, essendo imputabile al Nanni la cessazione del rapporto per dimissioni. i
9)Con il sesto motivo di ricorso la Banca deduce , ai sensi dell’art.360 c. 1 n.3 c.p.c.,
la violazione e falsa applicazione dell’art.1751 comma 2 c.c., per avere la corte
d’Appello ritenuto nella sentenza non definitiva che il recesso fosse stato intimato
dalla Banca e nella sentenza definitiva che sulla base della documentazione in atti premi di produzione, riconoscimenti professionali e premi aggiuntivi – dovesse
ritenersi che il Nanni aveva procurato alla preponente sostanziali vantaggi rispetto
alla situazione precedente. Secondo la banca il recesso avvenuto per dimissioni era
ostativo anche solo all’esame della domanda di pagamento dell’indennità. Comunque
aveva errato la corte nel ritenere provati i sostanziali vantaggi soltanto con
documentazione non pertinente, trattandosi di riconoscimenti di premi di produzione.
10) Con il primo motivo di ricorso incidentale il Nanni ha dedotto la violazione
dell’art.1751 c.c. ai sensi dell’art.360 c.1.n.3 c.p.c.., oltre che la insufficiente e
contraddittoria motivazione , ai sensi dell’art.360 c.1.n.3 c.p.c. per avere la corte
errato nel ritenere possibile e/o legittima la riduzione dell’indennizzo e per avere
insufficientemente motivato la riduzione operata con riguardo alla somma maggiore
determinata in sede di CTU contabile.
4

Banca, sia pure con preavviso, era pervenuta al Nanni il 24.6.2004 e dunque

11) con il secondo motivo ha lamentato il Nanni la violazione degli art.91 e 92 c.p.c.
per avere la corte ridotto le spese con una compensazione che non poteva essere
effettuata , essendo la banca appellata totalmente soccombente.
12)

Il ricorso principale deve dichiararsi inammissibile. Inammissibile è il

primo

motivo che censura la decisione lamentando un’ errata applicazione in particolare
dell’art.1348 comma 3 c.c., ma che in realtà non chiarisce quale sia stata l’ errata

peraltro neanche sufficientemente descritta dalla sentenza non definitiva appellata , la
quale che si limita ad un approssimativo quanto imperfetto richiamo di una clausola
contrattuale ( art.6 punto 5 che dovrebbe far riferimento all’

allegato A) contenente

l’indicazione dei prodotti indicati nel ricorso introduttivo di primo grado del Nanni. La
ricorrente in sostanza deduce una falsa applicazione dell’art.1748 c.p.c. ad una
fattispecie concreta diversa da quella contemplata dalla norma di diritto invocata.
Tuttavia il vizio lamentato non attiene alla falsa applicazione della norma di diritto
indicata e neanche ad una errata applicazione della clausola contrattuale del contratto
di agenzia ( che si richiama indirettamente al principio contenuto nel comma 3
dell’art.1748 citato) ad una fattispecie concreta diversa, in termini quindi di violazione
di canoni di ermeneutica contrattuale ai sensi dell’art.1362 e ss c.c., ma si tratta di
una censura che afferisce ad un vizio di motivazione che andava pertanto censurato ai
sensi dell’art.360 c.1 n.5 c.p.c.. Ed infatti la banca ricorrente lamenta che la corte di
merito abbia errato nel ritenere che andassero liquidate le provvigioni su prodotti ,
che peraltro la sentenza non definitiva individua genericamente facendo esclusivo
riferimento alle pagine del ricorso introduttivo di primo grado in cui sarebbero
elencati, che erano oggetto di contratti già conclusi e non di proposte raccolte dal
promotore per contratti non ancora conclusi, come indicato dalla clausola contrattuale
richiamata dalla stessa sentenza impugnata. Di qui l’inammissibilità del motivo,
perché la ricorrente di fatto non deduce una falsa applicazione dì legge, ma una
errata valutazione delle risultanze documentali dì causa, in ragione di un’ erronea
ricognizione della fattispecie concreta fatta dalla corte,

che l’avrebbe portata a

ritenere che fosse stata richiesta la liquidazione di provvigioni per affari conclusi dopo
la data di scioglimento del contratto e non prima.
13) Per analoghe ragioni è egualmente inammissibile il secondo motivo di gravame
che riproponendo la stessa errata censura di cui al primo motivo , ossia la violazione
5

interpretazione di tale norma con riferimento alla fattispecie concreta esaminata,

dell’art.1748 c.c., invece del vizio di motivazione, si riferisce in questo caso alla
sentenza definitiva che, riportandosi ad un’errata perizia d’ufficio, avrebbe come
quest’ultima operato la liquidazione delle provvigioni anche per i periodi successivi
alla fine del mandato, sebbene si trattasse di provvigioni – di gestione e di venditaspettanti soltanto sino alla cessazione del rapporto, in quanto relative a contratti
conclusi antecedentemente a tale cessazione.

infatti la banca ricorrente ha violato il principio di autosufficienza perché trascrivendo
esclusivamente un breve inciso della clausola più volte menzionata, privo di un
richiamo più completo alla parte del contratto di agenzia contenente la completa e
precisa regolamentazione contrattuale delle provvigioni, senza una trascrizione anche
delle pagine salienti del ricorso sia di primo grado che di appello del Nanni, esplicative
degli affari per i quali venivano richieste le provvigioni, oltre che

del quesito

formulato al CTU, non ha consentito a questa corte una diretta verifica delle
domande in concreto svolte dall’agente e neanche del percorso argomentativo seguito
dal CTU nel rispondere al quesito. E’ appena il caso di rilevare , infatti, che non può
ritenersi in alcun modo esaustiva la mera trascrizione, nel ricorso di cassazione, di
pur ampia parte della propria memoria difensiva di appello e della nota di critica alla
CTU del 9.2.2010, autorizzata dalla corte di merito, in assenza della trascrizione della
parte saliente degli atti prima indicati. Questa corte ha più volte statuito che laddove
il motivo di ricorso per cassazione riguarda la valutazione del giudice di merito di
prove documentali – con riferimento non solo al vizio di cui all’art.360 c.1 n.5, ma
anche con riferimento al vizio inerente il comma 1 n.3 o n.4 del citato art.360- , il
ricorrente ha l’onere in principalità di riprodurre la parte essenziale del documento nel
ricorso, quindi

di indicare la sede processuale del giudizio di merito in cui la

produzione è avvenuta e dove tale documento è rinvenibile e quindi prodotto ( cfr
Cass. n. 22607/2007, Cass. n.22726/2011, Cass. n.195/2016 ) .
15) Ad analogo giudizio di inammissibilità deve giungersi in relazione al quarto e
quinto e sesto motivo di ricorso, che non sfuggono ad un medesimo giudizio di
carenza di autosufficienza. Ed infatti non sono state trascritte le lettere di recesso ,
con relativa attestazione anche delle date di ricezione, ed in particolar modo la
seconda lettera di recesso della Banca, così da consentire una conoscenza diretta
della volontà espressa dalla ricorrente, al fine di valutare la decisione della corte
6

14) Non può che ritenersi l’inammissibilità anche del terzo motivo di gravame. Ed

distrettuale che fonda in particolare sul contenuto di tale comunicazione l’imputazione
alla banca della volontà risolutiva del rapporto, con riferimento alla spettanza tanto
dell’indennità di preavviso, quanto dell’indennità di scioglimento di cui all’art.1751 c.c.
16) In relazione al sesto motivo deve poi rilevarsi che erroneamente la censura viene
rubricata e poi esposta come vizio attinente a violazione e falsa applicazione di legge
ai sensi dell’art.360 c.3 c.p.c., con riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti

sentenza definitiva,non ha erroneamente interpretato o applicato il primo comma
dell’art.1751 c.c.,laddove detta norme richiede per il riconoscimento dell’emolumento
l’acquisizione di nuovi clienti oppure il sensibile sviluppo degli affari con i clienti
esistenti, ma semmai ha scarsamente motivato in ordine agli elementi probatori che
ha ritenuto sussistere a sostegno di tale riconoscimento del presupposto richiesto dalla
legge. Anche in tal caso quindi si è in presenza di un vizio motivazionale, perché di
fatto viene lamentata un’erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso
l’esame di prove documentali ( attestati premi di produzione , riconoscimento
professionale e premi aggiuntivi) , operazione che è esterna all’esatta interpretazione
della norma di legge, per rientrare nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui
censura è in questa sede possibile esclusivamente sotto l’aspetto del vizio di
motivazione di cui all’art.360 n.5 c.p.c.
16) L’accertata inammissibilità del ricorso principale comporta la declaratoria di
inefficacia del ricorso incidentale , ai sensi di quanto statuito dal secondo comma
dell’art.334 c.p.c.( Cfr Cass. Cass. 24291/2016). Le spese del presente giudizio
possono essere pertanto compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità del ricorso principale , dichiara inefficace il ricorso
incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Roma , 10 ottobre 2017
ura Curcio

Giuseppe Bronzini
CORTE SUPREMA N CASSAZIOte 7,

liere est.

IV Sezione 11~

per il suo riconoscimento. Ed infatti la pur scarna motivazione sul punto, offerta dalla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA