Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5376 del 03/03/2017
Cassazione civile, sez. un., 03/03/2017, (ud. 15/11/2016, dep.03/03/2017), n. 5376
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –
Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –
Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –
Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11505-2015 proposto da:
X.A., Q.S., elettivamente domiciliati in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e
difesi dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI, per delega in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 5794/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata
il 17/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/11/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l’Avvocato Wally FERRANTE per l’Avvocatura Generale dello
Stato;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO RICCARDO,
che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine
improcedibilità del ricorso.
Fatto
FATTI DEL PROCESSO
I coniugi X.A. e Q.S. hanno proposto ricorso ex art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost. avverso l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5794/2014 del 17-12-2014 di rigetto dell’appello da essi proposto avverso l’ordinanza cautelare del TAR Lazio,che aveva respinto la richiesta di sospensione della ordinanza di sgombero, emessa L. n. 575 del 1965, ex art. 2 decies oggi D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 59, art. 47, comma 2 per il rilascio di alcuni immobili in Bastia Umbra di proprietà della sola X.A., notificata in data 31-7-2014 ad istanza dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, immobili confiscati in danno di Q.S. con provvedimento reso definitivo da sentenza di questa Corte n.1175 del 31-10.2013.
Il Tar Lazio, con ordinanza n.4571/2014, ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare, precisando che il ricorso non appariva assistito dalla necessaria evidenza del fumus, tenendo conto del fatto che lo stesso era essenzialmente basato sulla pendenza di un procedimento di revocazione della confisca, circostanza che non era idonea ad integrare vizio di legittimità dell’atto impugnato.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello avverso il provvedimento del Tar con ordinanza del 17-12-14.
Avverso detto provvedimento ricorrono i coniugi X.A. e Q.S. con un articolato motivo.
Si è difesa l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ed ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c. nella quale ha fatto presente che gli immobili sono stati nelle more rilasciati.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, sul rilievo che le ordinanze di sgombero impugnate apparivano correttamente adottate in esito alla confisca dei beni immobili dalle stesse colpiti.
2.Avverso questa decisione i ricorrenti denunziano eccesso di potere giurisdizionale, violazione falsa applicazione degli artt 55 e 56 del codice del processo amministrativo in relazione alla violazione dell’art. 1, protocollo 1 e 6 della Convenzione Europea diritti dell’uomo, degli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., nonchè degli artt. 17, 20, 47, 48 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea,nonchè della direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014; difetto di istruttoria e di motivazione; mancanza, irragionevolezza, illogicità manifesta, contraddittorietà con violazione art. 2 c.p..
3.Il motivo è inammissibile
L’ordinanza cautelare emessa dal giudice amministrativo in grado di appello non è impugnabile per cassazione, ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ. e art. 111 Cost., in quanto provvedimento privo di carattere decisorio, inidoneo, quindi, ad incidere in via definitiva sulle posizioni dedotte in giudizio. Cass. Sez. U sent. 8-4-2008 n. 9151; conf. Cass. Sez. U, Ordinanza 11-3-2004 n. 5052; Cass. Sez. U, Ordinanza 16/01/2001 n. 28.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del resistente in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017