Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5375 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. I, 27/02/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 27/02/2020), n.5375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30803-2018 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SASSI e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO CAMPOBASSO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

04/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 4.9.2018 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso interposto da M.A., ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione internazionale in precedenza emanato dalla Commissione territoriale di Salerno, sezione di Campobasso.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto il M. affidandosi a tre motivi, il primo dei quali a sua volta articolato in diversi profili.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14,27, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 1,3,5,7,14,16 e 19 nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perchè il Tribunale le avrebbe erroneamente denegato sia la protezione internazionale che quella umanitaria senza disporre la sua audizione personale, senza esaminare i documenti che erano allegati al ricorso, senza valutare la situazione effettiva del Paese di provenienza nè la storia personale riferita dal M., senza apprezzare il principio di prova favorevole al richiedente la protezione che era stata acquisito nell’ambito del giudizio di merito e senza tener conto della generale situazione di compromissione dei diritti umani esistente in (OMISSIS).

Il motivo è, nelle sue varie articolazioni, in parte inammissibile e in parte infondato. In particolare, è infondata la censura relativa alla mancata audizione personale della richiedente nel corso della fase giurisdizionale, poichè il rinnovo in sede giudiziaria dell’audizione del richiedente non è obbligatorio in tutti i casi, bensì solo allorchè la domanda non possa essere respinta, in quanto manifestamente infondata, già sulla base degli elementi in atti (Cass. Sez.1, Sentenza n. 5973 del 28/02/2019, Rv.652815); il ricorrente, nel caso di specie, non deduce nemmeno la presenza di tale presupposto, ma si limita a dolersi della mancata audizione senza null’altro argomentare in proposito.

Inammissibile, per difetto di specificità, è la censura relativa alla mancata considerazione, da parte del Tribunale, dei documenti depositati dal M. in uno al ricorso, posto che la ricorrente non indica neppure quali sarebbero detti documenti, nè deduce alcunchè circa la loro rilevanza e concludenza ai fini della decisione sull’istanza di protezione internazionale.

Infondata è invece la doglianza relativa al mancato esame, da parte del giudice di merito, della situazione esistente in (OMISSIS), posto che dal decreto impugnato emerge che detta disamina è stata condotta dal Tribunale (cfr. pag. 2).

Stesso dicasi per l’ulteriore doglianza relativa alla mancata considerazione della storia personale riferita dal richiedente, poichè – a differenza di quanto quest’ultima sostiene nel motivo in esame – il Tribunale ha esaminato tale storia, ritenendola tuttavia irrilevante ai fini della concessione della protezione internazionale, in quanto il M. aveva dichiarato di essersi allontanato dal Paese di origine in conseguenza della promessa di migliori guadagni.

Inammissibile è – ancora – la censura relativa all’omessa valutazione del principio di prova che il ricorrente avrebbe offerto al giudice di merito, posto che non viene indicato quale sarebbe tale principio di prova, nè alcun elemento specifico che il Tribunale avrebbe omesso di considerare.

Infine, è inammissibile l’ultimo profilo, relativo alla mancata considerazione della compromissione dei diritti umani esistente in (OMISSIS), che può essere esaminato congiuntamente al secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 perchè il giudice di merito non avrebbe adeguatamente esaminato la situazione interna del Paese di provenienza del richiedente. Le censure in esame, che sono proposte in termini del tutto generici, non risultano adeguatamente circostanziate dal ricorrente, che non indica alcun fatto o elemento specifico idoneo a dimostrare l’esistenza della dedotta condizione di compromissione dei diritti umani, nè dà conto della zona del (OMISSIS) dalla quale il M. proviene.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e 136 perchè il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare manifestamente infondato il ricorso, con conseguente perdita, da parte del M., del diritto di fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ed ingiustificata compressione del suo diritto di agire e difendersi in giudizio, riconosciuto dall’art. 24 Cost.

La censura è inammissibile.

Si deve infatti ribadire che “La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dall’art. 136 de D.P.R. n. 115 del 2002, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. citato” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3028 del 08/02/2018, Rv.647941; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29228 del 06/12/2017, Rv.646597).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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