Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5375 del 18/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 18/02/2022), n.5375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3700-2021 proposto da:

N.A.U.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DORETTA BRACCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI FIRENZE – SEZIONE DI PERUGIA;

– intimati –

avverso il decreto R.G. 3726/2018 del TRIBUNALE di PERUGIA,

depositato il 31/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Perugia, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 5,7 e 8, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3 ed 8, nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo per aver il decidente denegato il riconoscimento delle protezioni reclamate sul presupposto della ritenuta non credibilità del richiedente, motivata tuttavia in spregio ai parametri legali di riferimento e non tenendo conto delle risultanze acquisite a comprova del suo orientamento sessuale; 2) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per aver il decidente denegato il riconoscimento delle protezioni reclamate anche in relazione alla situazione della regione di provenienza, sebbene questa non fosse l’Edo State, ma l’Abia State, con l’effetto di rendere la motivazione resa viziate per apparenza; 3) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e art. 19, nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo per aver il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria senza valutare i fatti narrati e gli elementi di cognizione a tal fine allegati dal richiedente.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché il giudizio di non credibilità espresso dal decidente all’esito di una valutazione operata in conformità allo schema tipico della procedimentalizzazione legale della decisione sul punto secondo i criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e 5 – che ha consentito di porre in luce come dal racconto del richiedente emerga “un quadro estremamente lacunoso che rende la narrazione scarsamente plausibile” – integra un accertamento di fatto insindacabile in questa sede se non per vizio di motivazione ovvero per violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340), circostanze nella specie non ravvisabili risultando il provvedimento qui impugnato, come visto, congruamente ed adeguatamente motivato.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile essendo inteso a sollecitare un diverso esito della valutazione condotta con riferimento al rischio paese, non inficiata dall’errore circa la regione di provenienza del richiedente, essendo lo Stato di Abia collocato nella zona del delta del Niger rispetto alla quale il decidente ha formulato in via più generale la valutazione oggetto di doglianza.

4. Il terzo motivo di ricorso è fondato, occorrendo lumeggiare le circostanze a tal fine documentate dal richiedente alla luce dei criteri di recente enunciati dalle SS.UU. in ordine alla rilevanza del fattore costituito dall’integrazione sociale, qui segnatamente rappresentato dal richiedente con riferimento alla posizione lavorativa conseguita.

5. Vanno, dunque, dichiarati inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso; va accolta invece il terzo e la causa, previa cassazione del provvedimento impugnato, va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

PQM

Dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa l’impugnato decreto nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Perugia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-I sezione civile, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

 

 

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