Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5375 del 07/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5375 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: CURCIO LAURA

SENTENZA

sul ricorso 1023-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA MAllINI 27, presso lo
studio dell’avvocato STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS,
rappresentata
2017

e

difesa

dall’avvocato

TRIFIRO’

SALVATORE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3830

contro

LAZZARI FILIPPO, CAENAZZO TIOZZO ELENA;
– intimati –

Data pubblicazione: 07/03/2018

Nonché da:
CAENAZZO TIOZZO ELENA, LAllARI FILIPPO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo
studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CARLO CESTER, giusta

– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo
studio dell’avvocato STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS,
rappresentata e difesa dall’avvocato TRIFIRO’
SALVATORE, giusta delega in atti;
– controricorrentie al ricorso incidentale –

– avverso la sentenza non definitiva n. 489/2011 della
CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/9/2011
R.G.N. 542/2008;
– avverso la sentenza definitiva n. 719/2011 della
CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/12/2011
R.G.N. 542/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
CURCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha concluso per:

delega in atti;

dal primo al quarto motivo inammissibile, rigetto
ricorso incidentale condizionato;
udito l’Avvocato ALFONSO MANDARA per delega verbale
Avvocato SALVATORE TRIFIR0′;

udito l’Avvocato BRUNO COSSU.

Rg.n.1023/2013
Svolgimento del processo
1)Con sentenza non definitiva del 13.9.2011 e sentenza definitiva del 28.12.2011 la
Corte d’Appello di Venezia ha riformato la sentenza del tribunale di Venezia che aveva
respinto le domande di Filippo Lazzari e di Elena Caenazzo, dirette a far accertare

lavoro , con condanna al pagamento delle retribuzioni a titolo risarcitorio, nonché delle
differenze retributive spettanti in relazione ad un rapporto di lavoro ordinario.
2) La Corte veneziana ha accertato che nel caso in esame non era stata raggiunta, da
parte della datrice di lavoro, la prova dell’adempimento dell’obbligo formativo,
essendosi concentrata la formazione solo nei primi tre giorni di lavoro con un mero
addestramento pratico effettuato con affiancamento di un portalettere qualificato,
mentre nel restante periodo di apprendistato i due lavoratori erano stati affidati ad un
tutor ed al responsabile dell’ufficio, con compito di supervisore, senza ricevere altra
formazione professionale con specifici contenuti formativi. L’assenza della formazione
avrebbe determinato l’illegittimità dell’apprendistato, con conseguente conversione del
rapporto a tempo indeterminato.
3) La corte ha escluso che la comunicazione di recesso per scadenza del termine
potesse configurare un’ipotesi di licenziamento ed ha accertato quindi l’obbligo al
ripristino del rapporto oltre che al pagamento delle restituzioni dalla messa in mora ,
detratto l’aliunde perceptum; ha altresì accertato il diritto alle differenze retributive
spettanti in relazione all’inquadramento nella qualifica ordinaria sin dalla costituzione
del rapporto di lavoro. Con sentenza definitiva la corte territoriale ha poi condannato
Poste al pagamento differenze retributive maturate, escludendo l’applicazione
dell’art.32 della legge n.183/2010.
4)

Avverso le sentenze ha proposto ricorso per Cassazione Poste spa affidato a

quattro motivi, cui hanno resistito i lavoratori con controricorso, svolgendo appello
incidentale condizionato affidato ad un unico motivo, cui ha resistito Poste con
controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art.378 c.p.c.

i

l’illegittimità dei licenziamento loro intimato da Poste spa ed a reintegrarli nel posto di

Motivi della decisione
5)Con il primo

motivo di ricorso principale Poste Italiane spa deduce la violazione

dell’art.2967 c.c., ai sensi dell’art.360 c.1 n.3 c.p.c., per avere la corte territoriale
ritenuto erroneamente non raggiunta da parte della società la prova dell’adempimento
dell’obbligo formativo, che invece sarebbe stato provato sia in base ai documenti
prodotti (certificati di idoneità rilasciati) sia dal riconoscimento degli stessi lavoratori,

6) Con il secondo motivo di gravame principale si denuncia la contraddittoria e/o
omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.5 c.p.c.: la corte avrebbe
motivato in maniera contraddittoria perché da un lato non ha ritenuto raggiunta la
prova del tirocinio effettuato nei confronti dei due apprendisti, dall’altro lato ha
affermato invece che detto tirocinio era stato svolto, contestandone solo la br ve
durata , cosi presupponendo raggiunta la prova del suo svolgimento.
,

7)Con il terzo motivo di ricorso la società deduce la violazione e falsa applicazione, ai
sensi dell’art.360 c.1 n.3 c.p.c., dell’accordo sindacale nazionale del 17 ottobre 2001,
per non avere la corte territoriale, affermando che il contratto con finalità formative
non può avere ad oggetto il mero svolgimento delle mansioni di un determinato profilo
professionale, non avrebbe tenuto conto che l’assunzione con contratto di
apprendistato per mansioni di portalettere era stato oggetto di un apposito accordo
sindacale, in cui era previsto l’inserimento nel corso dell’intero anno 2002 di un
numero massimo di 3000 unità, diretto unicamente al conseguimento della mansione
di portalettere e relativa qualifica, in relazione alle esigenze di recapito.
8)Con il quarto motivo di ricorso si lamenta ancora la contraddittoria e/o insufficiente
motivazione su di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.1.n.5 c.p.c.:
la corte veneziana ha escluso l’esistenza di un licenziamento stante la natura di
contratto a tempo determinato dell’ apprendistato, ma poi contraddittoriamente ha
ritenuto non applicabile lo ius superveniens

di cui all’art.32 della legge n.183

/2010. Secondo la ricorrente se il recesso non è equiparabile ad un licenziamento la
disciplina di tale atto ricadrebbe in quella del contratto con termine che ove invalido,
non potrebbe che comportare l’applicazione del citato art.32. Diversamente opinando

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i quali non avrebbero mai negato il percorso formativo.

tale recesso dovrebbe considerarsi un licenziamento, tuttavia non più sindacabile ,
perché non impugnato nel termine di decadenza di cui all’art.6 della legge n.604/66.
9)Con il motivo di ricorso incidentale condizionato (ove ritenuto applicabile lo

ius

superveniens di cui all’art.32 legge n.183/2010 ) i ricorrenti incidentali deducono la
violazione e falsa applicazione dell’art.19 della legge n.25/55 e dell’art.48 c.3 lettera
c) del DLGS n.276/2003, non potendosi qualificare l’apprendistato se non come
contratto a tempo indeterminato, laddove la limitazione nel tempo sarebbe da riferire
solo alla posizione di apprendista. Avrebbe quindi errato la corte d’Appello nell’
escludere che il recesso comunicato al termine dell’apprendistato andasse qualificato
come licenziamento che, ove invalido, avrebbe dovuto comportato la reintegrazione
ed il risarcimento del danno.
10) Il primo motivo così come prospettato è inammissibile. Ed infatti nel caso in
esame non è in questione né l’individuazione della parte onerata della prova, né il
principio di acquisizione della prova. La società datrice di lavoro in realtà lamenta una
errata valutazione della prova in ordine all’adempimento da parte di Poste dell’obbligo
formativo, che a suo dire sarebbe stato assolto, ciò risultando sia dalla
documentazione allegata, quali il percorso formativo per apprendisti portalettere o dai
certificati di idoneità rilasciati ai lavoratori, sia dalla mancata negazione da parte di
costoro di aver svolto un percorso formativo. A parte la mancata trascrizione del
contenuto dei documenti richiamati, rilevante ai fini della causa, e l’assenza di
indicazione della loro precisa collocazione nei fascicoli dei giudizi di merito in
violazione dell’art.366 c.1.n.6 c.p.c., la censura denunciata non attiene ad una
violazione di legge, ma ad un vizio motivazionale, con il quale la ricorrente tende ad
ottenere un riesame del merito, diretto a valutare le risultanze di causa attraverso
diversi parametri rispetto a quelli usati dalla corte distrettuale, con riferimento al
tempo ed alle modalità con cui in concreto si sarebbe svolto il percorso formativo.
Riesame precluso in sede di legittimità.
11)II secondo motivo che censura ancora la sentenza in punto di valutazione delle
prove è inammissibile perché estrapolando soltanto due frasi della sentenza , neanche
complete, ne ricava una valutazione di contraddittorietà motivazionale che non
sussiste. Ma la corte territoriale ha coerentemente argomentato ritenendo che non
fosse stata raggiunta la prova dell’adempimento dell’obbligo formativo, che permane
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durante tutto l’arco di durata dell’apprendistato, a fronte

di una

formazione

professionale che era stata limitata a sole due / tre giornate iniziali del rapporto, in
cui erano state comunicate informazioni di carattere teorico , oltre che effettuata una
prova pratica di guida del ciclomotore che sarebbe stato utilizzato per li spostamenti,
con affiancamento solo in tali giornate di un collega anziano in possesso della
qualifica. Da tali elementi di fatto la corte ne ha tratto un giudizio, peraltro immune da
vizi logici e dunque insindacabile in questa sede, di mancata prova sull’adempimento

12) Il terzo motivo di gravame è infondato, non avendo la corte territoriale violato
alcuna norma contenuta nell’accordo sindacale richiamato che , nella parte trascritta
in ricorso da Poste, si limita a prevedere la possibilità di assunzioni di personale con
contratto di apprendistato dirette a conseguire la qualifica professionale collegata alle
mansioni di portalettere. Ebbene la Corte territoriale non ha affermato che le parti
sociali non possono assumere personale con contratto di apprendistato per lo
svolgimento delle mansioni di portalettere – mansioni previste nel citato accordo
sindacale- ma ha ribadito il principio generale secondo cui il contratto di
apprendistato, che è contratto a causa mista con finalità formative, non può essere
stipulato al solo scopo di far svolgere durante la durata del contratto, le mansioni
tipiche del profilo professionale, (nel caso in esame di portalettere) ma deve
prevedere al contempo un’ attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la
quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto entrando a far parte
della causa negoziale ( Cfr Cass. n. 11265/2013). La previsione così come letta dalla
ricorrente non poteva del resto essere neanche posta alla base dell’accordo sindacale,
in quanto contrastante con la causa tipica del contratto di apprendistato.
13)Infine non può accogliersi il quarto motivo di gravame, perché anch’esso
inammissibile. La parte ricorrente censura la decisione della corte territoriale facendo
riferimento alla qualificazione della contratto di apprendistato e del relativo recesso,
che la sentenza impugnata ha ricondotto rispettivamente ad un contratto a termine e
ad una comunicazione invalida , tamquam non esset in ragione della nullità del
contratto di apprendistato e del relativo termine, con conseguente conversione a
tempo indeterminato del rapporto, escludendo potersi configurare un licenziamento.
La censura quindi non verte su un fatto decisivo, ma sulla qualificazione giuridica dello
stesso e dunque nessun vizio di motivazione,in termini di contraddittorietà, è dato
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formativo.

rinvenire nella decisione della corte territoriale. Peraltro questa corte ( cfr Cass.
SS.UU. 7770/2009) ha riconosciuto l’ammissibilità del ricorso per cassazione che
denunzi con unico motivo vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto qualora,
però, sia espressamente precisato su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un
difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica. Non è questo il caso
oggetto di causa, perché la ricorrente si è limitata a denunciare solo una
contraddittorietà della motivazione che, come prima rilevato, nella sentenza non vi è ,

quella di un contratto a termine, la cui clausola è stata ritenuta invalida, ed ad
applicare le conseguenze sanzionatorie di cui all’art.1419 c.c., condannando al
ripristino del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni, sul presupposto della non
applicabilità al caso in esame dell’art.32 citato.
14)Tuttavia la ricorrente non impugna direttamente la decisione della corte territoriale
formulando un autonomo e specifico motivo di ricorso per violazione di legge, ai sensi
dell’art.360 c.1 n.3 c.p.c., in ragione della mancata applicazione della citata norma,
ma inserisce indirettamente tale censura nel motivo qui esaminato, solo per
avvalorare l’argomentazione svolta nel denunciare una -inesistente- contraddittorietà
della motivazione. Non può però richiedersi a questa corte un inesigibile intervento
integrativo, tale da poter comunque individuare nel presente motivo anche la
doglianza in esame , perché in questo caso difetta una compiuta e soprattutto
autonoma formulazione del motivo direttamente finalizzata anche a censurare la
violazione di legge ( cfr Cass. n. 21611/2013 , Cass. n.18021/2016).
15) Il ricorso principale deve quindi essere rigettato e tale rigetto comporta
l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Ciò può giustificare una parziale
compensazione delle spese del presente giudizio, con condanna di Poste alla rifusione
dell’ulteriore parte, liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale , compensa le spese del
presente giudizio nella misura della metà , condannando Poste spa al pagamento
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avendo la Corte espressamente ricondotto la fattispecie dell’apprendistato solo a

dell’ulteriore metà che liquida in euro 100,00 per esborsi, euro 2000,00 per compensi
professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Roma, 10.10.2017
Laura urcio (consigliere est.)

Giuseppe Bronzini( Presidente)

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