Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5375 del 05/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 05/03/2010), n.5375
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso principale rgn 31314/2005 proposto da:
signor P.A., rappresentato e difeso dagli avv.
VALGIMIGLI Lorenzo e Luca Bellini ed elettivamente domiciliato presso
l’avv. Camilla Bovelacci, Via Quintino Sella 41, Roma;
– ricorrente –
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito “Ministero”,
in persona del Ministro in carica, e l’Agenzia delle entrate, di
seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono
domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– intimati e controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di
Bologna 20 settembre 2004, n. 35/14/2004, depositata il 19 ottobre
2004;
udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio del
18 dicembre 2009 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;
vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dr. LECCISI Giampaolo, si, che ha concluso per
il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato:
a) che il 1^ dicembre 2005 è notificato al Ministero e all’Agenzia un ricorso del signor P.A. per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Ravenna n. 14/01/2003, che aveva respinto il suo ricorso contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio tributario formatosi sulla sua istanza di rimborso dell’IRAP 1998-2000;
b) che il 5 gennaio 2006 è notificato al ricorrente il controricorso del le intimate autorità tributarie;
c) che l’impugnata sentenza della CTR afferma che “il contribuente, esercente l’attività di dottore, avendo presentato istanza di rimborso delle somme versate per IRAP, avrebbe dovuto dimostrare l’inesistenza delle condizioni legittimanti la non assoggettabilità al tributo dell’attività esercitata. Ma il ricorrente, come esposto nell’atto di appello, si è limitato ad affermare di avere esercitato l’attività professionale “con pochi beni strumentali, strettamente necessari a tale esercizio, di modo che il reddito prodotto è frutto esclusivo del proprio lavoro intellettuale e personale” senza produrre alcuna documentazione idonea a dimostrare quanto affermato, circostanza che rende la sua istanza di rimborso non accettabile”;
d) che, dei due motivi addotti, il primo, relativo alla compatibilità dell’IRAP con il diritto comunitario, è infondato in base alla sentenza della Corte di giustizia 3 ottobre 2006, in causa C. 475/03, la quale ha riconosciuto la compatibilità del regime dell’IRAP con l’art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, mentre il secondo motivo, con il quale si denuncia l'”insufficiente motivazione circa punti pregiudiziali della controversia (l’impossibilità di applicare l’imposta agli iscritti in albi)”, è inammissibile, perchè esso non censura la ratio decidendi della sentenza d’appello, che consiste nell’accertamento della mancata prova, da parte del contribuente, richiedente il rimborso, di aver operato senza autonoma organizzazione;
e) che, pertanto, il ricorso è manifestamente infondato e dev’essere, quindi, rigettato;
f) che, dati i tempi di formazione e di consolidamento della giurisprudenza di legittimità in tema di IRAP, le spese processuali relative al giudizio di cassazione meritano di essere compensati tra le parti.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010