Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5374 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 5374 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA

sul ricorso 4551-2012 proposto da:
LANIA GIOVANNI LNAGNN54A02F158F, OMODEI MAURO C.F.
MDOMRA48TO1F158I, DE SALVO CARMELO DSLCML48C21F158J,
USCENTI GIOVANNI SCNGNN59S11H4180, ARENA MICHELE
RNAMHL51P10F158G, D’AMICO SANTO DMCSNT63E23C351B,
tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE ZANGHI’,
2017

giusta delega in atti;
– ricorrenti –

3767

contro

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

/,

Data pubblicazione: 07/03/2018

in ROMA,

PIAZZA IRNERIO 11,

presso lo studio

dell’avvocato ANNA RITA FERA, rappresentato e difeso
dall’avvocato CARMELO MATAFU I , giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1089/2011 della CORTE D’APPELLO

di MESSINA, depositata il 14/10/2011 R.G.N. 581/2008.

R.G.04551/2012

RILEVATO

Che con sentenza di cui in epigrafe la Corte d’Appello di Messina, in riforma

tutti Agenti Tecnici Esattori dipendenti del Consorzio per le Autostrade
Siciliane, con cui gli stessi domandavano il riconoscimento del diritto alla
conservazione di tre indennità (di maneggio denaro, di zona e complementare)
dall’1/3/2003, data in cui erano stati assegnati a mansioni impiegatizie del
profilo di collaboratore-istruttore presso l’Ufficio del personale dello stesso
Consorzio.
Che

la Corte d’Appello ha escluso il diritto degli appellanti alla

conservazione delle predette indennità, avendo accertato, dall’esame di ordini
di servizio, che il Consorzio si era vincolato a erogarle soltanto per sessanta
giorni. Che tale era il periodo ritenuto necessario a verificare l’idoneità dei
dipendenti ad assolvere le nuove funzioni, trascorso il quale, l’Ente non aveva
inteso corrispondere tali somme non trovando, le stesse, né una giustificazione
nella qualità della prestazione, né un fondamento nella contrattazione
collettiva, in rapporto alle nuove mansioni espletate.
Che avverso tale decisione interpongono ricorso in Cassazione Giovanni
Lania e altri con tre censure illustrate da memoria, cui resiste con controricorso
tardivamente depositato il Consorzio Autostrade Siciliane, illustrato memoria.

CONSIDERATO

Che occorre preliminarmente ribadire il principio, già affermato da questa
Corte, secondo cui nel rito camerale di legittimità, disciplinato dall’art. 1

bis

della I. n.197/2016, di conversione del d.l. n.168/2016, “…alle parti costituitesi
tardivamente nei corrispondenti giudizi deve essere riconosciuto il diritto di
depositare memorie scritte, nel termine di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., al
fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica

della sentenza di primo grado ha rigettato la domanda di Giovanni Lania e altri,

udienza ed in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, di cui
all’art. 111 Cost. oltre che dell’art. 6 Cedu” (Cass. n.4906/2017; Cass.
n.7701/2017). Che è conseguentemente ammissibile il controricorso
tardivamente depositato.
Che con la prima censura i ricorrenti deducono violazione dell’art. 112
cod.proc.civ., essendosi il Giudice d’Appello pronunciato su materia –

nessuno dei contendenti aveva introdotto negli scritti difensivi, dai quali, di
contro, sarebbe stata rilevabile una volontà dell’Ente datore del tutto
divergente da quella paventata dalla Corte territoriale, contenuta in
affermazioni quali: “…Per l’intero periodo di applicazione la S.V. conserverà le
indennità fisse in atto in godimento”.
Che la seconda censura si appunta sulla violazione degli artt. 1362 e 1363
cod.civ., poiché la sentenza gravata non avrebbe inquadrato nel contesto
generale espressioni letterali contenute nelle note di servizio come “…per tutto
il periodo di applicazione” e “…con l’eventuale assegnazione definitiva verrà
fissato il nuovo trattamento economico”.
Che la terza e ultima censura, contesta la sentenza per contraddittorietà
della motivazione, poiché essa limita l’efficacia contrattuale del vincolo assunto
dal Consorzio nei confronti dei ricorrenti, ai soli primi sessanta giorni di
adibizione alle nuove mansioni, non ritenendo di estenderlo all’intera durata
del rapporto, nonostante espressioni letterali quali: “…tutta la durata
dell’applicazione” e “…fino al definitivo inquadramento”, riferite all’impegno,
assunto dalla Società, a corrispondere ai ricorrenti le maggiori erogazioni
percepite nella precedente posizione contrattuale.
Che la prima censura, inerente al vizio di ultrapetizione della sentenza
gravata, è inammissibile. Che parte ricorrente non trascrive, né produce la
sentenza di primo grado, i propri scritti difensivi del primo grado, e gli atti del
giudizio d’appello, con ciò rendendo la propria doglianza non autosufficiente,
giusta il principio, affermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile il
ricorso per cassazione che non contenga la specifica indicazione degli atti e dei

2

l’interpretazione del contenuto contrattuale degli ordini di servizio – che

documenti posti a suo fondamento e non specifichi in quale sede processuale il
documento, pur individuato in ricorso, risulta prodotto (Cass. n.7161/2010).
Che la seconda e la terza censura, esaminate congiuntamente per intima
connessione, sono altresì inammissibili perché non si rivelano autosufficienti in
relazione agli atti su cui si fondano. Parte ricorrente, infatti, non trascrive né
produce gli ordini di servizio ai quali fa ripetuto riferimento per sostenere le

Che in definitiva, essendo tutti e tre i motivi di censura inammissibili, il
ricorso va rigettato.
Che le spese di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate nella
misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell’attività difensiva svolta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento,
nei confronti del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in Euro 2000 per competenze professionali, oltre alle spese forfetarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori
di legge.

Così deciso all’Adunanza Camerale del 28/9/2017

Il Presidente
CANr.LLIERE
Maria lt41 Giacoia

proprie tesi difensive.

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