Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5374 del 07/03/2011

Cassazione civile sez. I, 07/03/2011, (ud. 07/12/2010, dep. 07/03/2011), n.5374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 17880/2008 R.G., proposto da

E.G. e D.G.A.M., elettivamente domiciliati

in Roma, via Celimontana n. 38. presso l’avv. PAOLO PANARITI, dal

quale, unitamente all’avv. AIELLO CARMINE, sono rappresentati e

difesi in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato

per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e Difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Roma depositato il 15

maggio 2007, nn. 50343 e 50382/06 R.G.A.D.;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

dicembre 2010 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Benito Pananti per delega del difensore del ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, il quale ha concluso per

l’accoglimento dell’ottavo motivo di ricorso ed il rigetto degli

altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto del 15 maggio 2007, la Corte d’Appello di Roma ha accolto, dopo averle riunite, le domande di equa riparazione separatamente proposte da E.G. ed D.G.A. M. nei confronti del Ministero della Giustizia per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti degli istanti dal Tribunale di Torre Annunziata su ricorso del Banco di Napoli, Filiale di (OMISSIS).

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 1995 e conclusosi in primo grado con sentenza del 6 dicembre 2001, era ancora pendente in appello, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ne ha determinato la ragionevole durata in tre anni per la fase di primo grado e due anni per quella di secondo grado, avuto riguardo alla media complessità della controversia, e, detratto il ritardo di otto mesi ascrivibile al comportamento processuale degl’istanti, ha liquidato il danno non patrimoniale subito da ciascuno di essi in complessivi Euro 4.000,00. pari ad Euro 800,00 per anno.

Ha invece rigettato la domanda di riparazione del danno patrimoniale, in relazione alle maggiori spese processuali asseritamente sopportate dagli istanti, trattandosi di poste che costituivano oggetto del giudizio pendente, e non essendo stata fornita la prova del nesso di causalità tra le stesse e l’eccessiva durata del processo.

2. – Avverso il predetto decreto l’ E. e la D.G. propongono ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con i primi due motivi d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6, par. 1, e 13 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, e dell’art. 117 Cost., comma 1, sostenendo che la Corte d’Appello, invece di considerare il giudizio presupposto nella sua unitarietà, lo ha erroneamente frazionato nelle sue singole fasi, facendo riferimento, ai fini della liquidazione dell’indennizzo, al solo periodo di tempo eccedente la durata ragionevole del processo, anzichè all’intera durata del giudizio, ed in tal modo discostandosi dai principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

2.1. – I motivi sono infondati.

E’ pur vero, infatti, che. poichè la violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU discende dall’eccedenza, rispetto alla ragionevole durata del processo, del tempo intercorso dall’inizio della causa fino al momento della sua conclusione in esito all’ultimo grado od all’ultima fase, ovvero, in ipotesi di pendenza, fino al momento in cui l’interessato assuma l’iniziativa di reclamare detta riparazione, denunciando la situazione in atto, ai fini del suo accertamento non è consentito alla parte di formulare distinte domande per il primo ed il secondo grado, nè al giudice di scindere l’unica domanda proposta con riferimento all’intero giudizio, in quanto il diritto all’equa riparazione e la domanda diretta a farlo valere hanno carattere unitario e non sono suscettibili di essere frazionati o segmentati con riferimento ai singoli momenti della vicenda processuale (cfr. Cass. Sez. 1^, 27 agosto 2003. n. 12541).

Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di individuare degli standard di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest’ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, fermo restando che. anche in tal caso, ai fini dell’apprezzamento in ordine alla violazione termine ragionevole, occorre avere riguardo all’intero svolgimento del processo medesimo, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell’unico processo, da considerare nella sua complessiva articolazione (Cfr.

Cass., Sez. 1, 11 settembre 2008, n. 23506).

Non merita pertanto censura il procedimento seguito nel decreto impugnato ai fini dell’accertamento in ordine all’avvenuto superamento del termine di ragionevole durata del processo: la distinta individuazione dei tempi ritenuti astrattamente necessari per la definizione di ciascun grado del giudizio, in relazione alla complessità della controversia, e dei ritardi alla cui determinazione ha concorso il comportamento delle parti, non ha infatti impedito alla Corte d’Appello di pervenire ad una considerazione complessiva della vicenda processuale, risolvendosi piuttosto in una modalità di valutazione degli elementi indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, attraverso la quale essa ha rapportato la determinazione della ragionevole durata al concreto svolgimento del giudizio.

2.2. – La modalità prescelta per la determinazione dell’indennizzo risulta poi conforme all’art. 2 cit., comma 3, lett. a), ai sensi del quale l’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo non dev’essere correlato alla durata dell’intero processo, ma al solo segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole. Tale criterio di calcolo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, appare non solo coerente con il principio enunciato dall’art. 111 Cost., il quale prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, ma, come riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, non si pone neppure in contrasto con l’art. 6, par. 1, della CEDU, in quanto non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione (cfr. Cass., Sez. L 23 novembre 2010, n. 23654;

14 febbraio 2008, n. 3716).

2. – Sono parimenti infondati il terzo ed il quarto motivo, con cui i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6. par. 1, 13 e 41 della CEDU, della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3, e art. 3, comma 4, dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 117 Cost., degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 135 c.p.c., comma 4, e art. 737 cod. proc. civ., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha liquidato l’indennizzo in misura inferiore ai parametri adottati dalla Corte EDU, senza tener conto degl’interessi coinvolti nella controversia e ricorrendo, ai fini della motivazione, a mere espressioni di stile, inidonee a consentire un controllo in ordine alle ragioni della decisione.

2.1 – Come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri applicati dalla Corte EDU, dall’altro può apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli.

E’ stato peraltro precisato che, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che la quantificazione di tale pregiudizio dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750.00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (cfr. Cass., Sez. 1, 30 luglio 2010, n. 17922; 14 ottobre 2009, n. 21840).

I predetti criteri risultano espressamente richiamati nel decreto impugnato, con il quale la Corte d’Appello, tenuto conto della natura della controversia, ha liquidato, in relazione all’accertato ritardo di cinque anni nella definizione del processo, l’importo di Euro 4.000.00 a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale, la cui quantificazione appare conforme, nel suo complesso, ai valori risultanti dall’applicazione dei criteri enunciati dalla Corte EDU, indipendentemente dalla parziale difformità riscontrabile nella determinazione dell’importo unitario.

I ricorrenti si dolgono della mancata considerazione degl’interessi economici coinvolti nel giudizio, evidenziando la rilevanza della somma (L. 382.746.935) il cui pagamento costituiva oggetto della controversia e la modestia delle loro condizioni economiche, senza però indicare gli elementi, addotti nel giudizio di merito, dai quali la Corte d’Appello avrebbe dovuto desumere tali condizioni. Il giudizio di comparazione tra l’entità della pretesa patrimoniale azionata (cd. posta in gioco) e la condizione socio-economica della parte richiedente, cui il giudice di merito deve procedere per accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche di quest’ultima, al fine di giustificare l’eventuale scostamento, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte EDU deve infatti aver luogo pur sempre sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dalle parti (cfr. Cass. Sez. 1^, 24 luglio 2009, n. 17404; 2 novembre 2007, n. 23048), che nella specie non sono state neppure riportate nel ricorso, con la conseguenza che la censura si presenta, sotto tale profilo, priva di autosufficienza.

3. – Con il quinto, il sesto ed il settimo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3, e art. 3, comma 4, degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 135 c.p.c., comma 4 e art. 737 cod. proc. civ., nonchè la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che la Corte d’Appello ha erroneamente negato la riparazione del danno patrimoniale, avendo ritenuto necessario a tal fine un pregiudizio immediatamente ricollegabile alla violazione del termine di ragionevole durata del processo, senza considerare che le maggiori spese processuali da loro sopportate rappresentano un danno direttamente derivante dall’eccessiva durata del giudizio, che, in quanto notorio, non abbisogna di prova.

3.1. – Le censure sono infondate.

Il danno patrimoniale suscettibile di riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, dovendo costituire una conseguenza immediata e diretta della lesione del diritto alla definizione del processo entro un termine ragionevole, consiste infatti unicamente nello specifico pregiudizio subito dalla parte in conseguenza del fatto che la controversia si è eccessivamente protratta nel tempo e che la sua soluzione è stata ottenuta con ingiustificato ritardo ovvero non è stata ancora conseguita, pur essendo trascorso un lasso di tempo ritenuto dalla legge irragionevole. Esso, pertanto, non si identifica con il danno, da inadempimento o da illecito extracontrattuale, che ha costituito oggetto della controversia, il cui risarcimento dipende unicamente dall’esito del giudizio, nell’ambito del quale deve trovare ristoro anche l’ulteriore pregiudizio derivante dal ritardo nel soddisfacimento della pretesa azionata; ma non si identifica neppure con le spese e gli oneri sostenuti dalla parte per la propria difesa, dovendo il loro rimborso essere richiesto nel medesimo giudizio, ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 1^ 24 gennaio 2007, n. 1605; 29 marzo 2006, n. 7140; 16 febbraio 2005, n. 3118).

4. – E’ invece fondato l’ottavo motivo, con cui i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218, 1219 e 1224 cod. civ., censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha riconosciuto sulla somma liquidata gl’interessi legali con decorrenza dalla data della decisione, anzichè da quella della domanda.

4.1. – Il diritto all’equa riparazione non postula infatti l’accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 cod. civ. nè presuppone la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente, ma è ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU, cioè di un evento ex se lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole; la relativa obbligazione si configura pertanto non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege avente carattere indennitario, con la conseguenza che gli interessi legali possono decorrere, purchè richiesti, dalla data di deposito del ricorso, conformemente al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda (cfr. Cass. Sez. 1^, 2 febbraio 2007, n. 2248; 13 aprile 2006, n. 8712).

5. – E’ infine infondato il nono motivo, con cui i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91, 92, 93, 273 e ss. cod. proc. civ., censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha liquidato le spese processuali congiuntamente, anzichè distintamente per ciascuna delle cause trattate.

5.1. – Come si evince dal decreto impugnato, le domande di equa riparazione separatamente proposte dai ricorrenti avevano infatti ad oggetto il danno derivante dalla violazione dei termine di ragionevole durata verificatasi in un giudizio di opposizione congiuntamente promosso dall’ E. e dalla D.G. avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di entrambi.

Con riferimento ad analoghe situazioni, questa Corte ha osservato che la condotta di più soggetti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, propongano contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si pone in contrasto con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale condotta si configura pertanto come un abuso del processo, che non e sanzionarle con l’inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, ma impone per quanto possibile l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, giustificando quindi la valutazione dell’onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine (cfr.

Cass., Sez. 1^, 3 maggio 2010. n. 10634).

6. – Il decreto impugnato va pertanto cassato, limitatamente alla pronuncia riguardante la decorrenza degli interessi sulla somma riconosciuta a titolo di indennizzo, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, disponendo la decorrenza degli interessi dalla data di deposito del ricorso.

7. – L’esito complessivo del giudizio, contrassegnato dall’accoglimento della domanda di merito e dal limitato accoglimento dell’impugnazione, giustifica la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito e la compensazione parziale di quelle del giudizio di legittimità, che per il residuo vanno poste a carico del Ministero, in qualità di parte soccombente, e si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’ottavo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, dispone la decorrenza degli interessi dalla domanda; condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in complessivi Euro 900,00. ivi compresi Euro 650,00 per onorario, Euro 200,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, ed al pagamento di metà delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano per la quota in complessivi Euro 500,00, ivi compresi Euro 450.00 per onorario ed Euro 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, dichiarando compensata tra le parti la residua metà.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile,il 7 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA