Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5374 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 05/03/2010), n.5374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso principale rgn 18655/2005 proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito “Ministero”, in

persona del Ministro in carica, e dall’Agenzia delle entrate, di

seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentati

e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

il signor P.M., di seguito anche “contribuente”,

difeso in proprio ed elettivamente domiciliato presso l’avv.

Francesco Malatesta in Viale di Villa Massimo 33, Roma;

– intimato e controricorrente –

e sul ricorso incidentale rgn 21936/2005, proposto da:

signor P.M., come sopra difeso e domiciliato;

– ricorrente incidentale –

contro

il Ministero e l’Agenzia, come sopra rappresentati, difesi e

domiciliati;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Ancona 22 febbraio 2005, n. 19/4/05, depositata il 19 aprile 2005 e

notificata il 6 maggio 2005;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio del

18 dicembre 2009 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dr. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per

l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale per manifesta

fondatezza e per il rigetto, per la medesima ragione, del ricorso

incidentale, con le conseguenti determinazioni.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 5-6-11 luglio 2005 è notificato al signor P. M. un ricorso delle sopra indicate autorità tributarie per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto l’appello del contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Ancona n. 13/ 01/2003, che aveva respinto il suo ricorso contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio tributario formatosi sulla sua istanza di rimborso dell’IRAP 1999 e 2000;

b) che il 6 settembre 2005 è notificato alle autorità tributarie, ricorrenti principali, un documento incorporante il controricorso del contribuente e un suo ricorso incidentale;

c) che i ricorsi devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c.;

d) che la sentenza della CTR, “premesso che nel caso in esame l’appellante ha dichiarato di disporre di una organizzazione minimale avendo alle proprie dipendenze una sola segretaria. A conferma deposita in atti copia del libro matricolare. Lo stesso sembrerebbe non aver dato dimostrazione della “organizzazione minimale” ad eccezione della copia del libro matricolare. Tuttavia il Collegio deve osservare che tale affermazione dell’appellante non è stata in alcun modo contestata nè contrastata dall’Ufficio, che pur era in possesso di ogni strumento per eventualmente contrastarla, sicchè essa è da ritenersi pacifica inter partes, fungendo com’è ovvio la mancata contestazione da relevatio ab onere probandi”;

e) che con il secondo dei motivi d’impugnazione le autorità tributarie contestano la legittimità della decisione della CTR, secondo cui il fatto che il contribuente ha svolto la sua attività avvalendosi della collaborazione di una segretaria non realizzerebbe il presupposto dell’IRAP consistente nell’autonoma organizzazione;

f) che la CTR, così statuendo, si è discostata dai principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: 1) ai fini dell’Irap, da un lato l’autonoma organizzazione si ha quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e, dall’altro, quando egli impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’uso ordinario, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività (Corte di cassazione 8 febbraio 2007, n. 3677); 2) inoltre, l’utilizzazione di personale dipendente, anche nella misura minima di una persona, configura il presupposto dell’autonoma organizzazione (Corte di cassazione 16 febbraio 2007, n. 3673); 3) infine, “in tema di IRAP, l’esistenza di un’autonoma organizzazione … postula che l’attività abituale ed autonoma del contribuente si avvalga di un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva; non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, nè assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione di tale presupposto, la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perchè la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità” (Corte di cassazione 5 marzo 2007, n. 5011), cosicchè è irrilevante per l’IRAP che la prestazione professionale possa esser resa esclusivamente dal professionista, come accade per coloro che esercitano attività di lavoro autonomo in regime di professione protetta;

g) che la riconosciuta fondatezza del secondo motivo di ricorso principale rende inutile esaminare gli altri motivi, che restano, pertanto, assorbiti;

h) che nel documento notificato e depositato dal contribuente, e che dovrebbe incorporare, secondo la sua intestazione, sia il controricorso al ricorso principale delle autorità tributarie, sia un ricorso incidentale, non si ravvisa alcuna impugnazione diretta contro la sentenza della CTR impugnata con il ricorso principale;

infatti, esso è ripartito: 1) in una prima parte, nella quale si sostiene la “Improcedibilità ed inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., riguardo al contenuto del ricorso” principale; 2) in una seconda parte, nella quale si discute “Circa la violazione di legge D.Lgs. n. 546 del 1991, ex art. 57, per proposizione di motivi nuovi in appello. Inammissibilità e manifesta infondatezza” della censura proposta con il ricorso principale; 3) in una terza parte, nella quale ci si intrattiene “Sulla violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144 e D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27; 4) in una quarta parte, nella quale si sostiene la tesi dell’incompatibilità del l’IRAP con la normativa comunitaria; ne deriva che l’atto è un mero controricorso e che è inesistente in quanto ricorso incidentale e, come tale, inammissibile;

i) che, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

j) che, dati i tempi di formazione e di consolidamento della giurisprudenza di legittimità in tema di IRAP, le spese processuali relative al giudizio di Cassazione meritano di essere compensati tra le parti.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale delle autorità tributarie, dichiara inammissibile il ricorso incidentale del contribuente, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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