Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5374 del 02/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.02/03/2017),  n. 5374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5326-2016 proposto da:

C.P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

TRASTEVERE N. 209, presso lo studio dell’avvocato GENEROSO BLOISE,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– contro ricorrente –

avverso la sentenza n. 3421/1/2015, emessa il 24/03/2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 12/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MANZON

ENRICO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 24 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da C.P.P. avverso la sentenza n. 431/13/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRES, IRES, IRAP ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che vi fossero indizi gravi, precisi e concordanti al fine di ammettere la presunzione, fondante l’atto impositivo impugnato, che il C. fosse amministratore di fatto della SIDI srl, alla quale era stato rettificato il reddito di impresa per l’annualità fiscale de qua in misura rilevante.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Anzitutto deve affermarsi l’infondatezza dell’ istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea formulata in via preliminare con la memoria depositata dal ricorrente, basata su profili di violazione dei principi costituzionali e convenzionali quindi eurounitari in materia di “giusto processo”, asseritamente realizzata con la novella del rito camerale di Cassazione ed in particolare dell’art. 380 bis c.p.c..

Il Collegio infatti condivide ed intende dar seguito alle considerazioni di portata generale e dunque senz’altro estensibili al presente procedimento- recentemente sviluppate da questa Corte in ordine alla compatibilità costituzionale e convenzionale del “nuovo rito camerale non partecipato” a motivazione della reiezione di un’ analoga istanza. In particolare va a tal fine ribadito che “l’intervento novellatore del giudizio di legittimità recato dalla L. n. 197 del 2016 è ispirato, secondo una linea di tendenza registratasi nell’ultimo decennio, da pressanti esigenze di semplificazione, snellimento e deflazione del contenzioso dinanzi alla Corte di cassazione, in attuazione del principio costituzionale, di cui all’art. 111 Cost. (e convenzionale: art. 6 CEI)U), della ragionevole durata del processo e di quello, in esso coonestato, dell’effettività della tutela giurisdizionale; che in siffatta prospettiva il legislatore (attingendo ad indicazioni de iure condendo, provenienti dalle Commissioni ministeriali di riforma del processo civile del 2013 e del 2015, in parte approdate all’esame parlamentare) ha inteso modulare il giudizio di legittimità (incidendo, segnatamente, sugli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., art. 380 – bis c.p.c., comma 1 e art. 380 – ter c.p.c.) in ragione di una più generale suddivisione del contenzioso in base alla valenza nomofilattica, o meno, delle cause, riservando a quelle prive di siffatto connotato (ossia, il contenzioso più nutrito) un procedimento camerale, tendenzialmente assunto come procedimento ordinario, “non partecipato” e da definirsi tramite ordinanza (in luogo della celebrazione dell’udienza pubblica e della decisione con sentenza, previste essenzialmente per le cause “dalla particolare rilevanza della questione di diritto”); che, tanto premesso, occorre osservare che il principio di pubblicità dell’udienza di rilevanza costituzionale in quanto, seppur non esplicitato dalla Carta Fondamentale, è connaturato ad un ordinamento democratico e previsto, tra gli altri strumenti internazionali, segnatamente dall’art. 6 CEDU – non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di “particolari ragioni giustificative”, ove “obiettive e razionali” (Corte cost., sent. n. 80 del 2011); che una siffatta deroga – anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte FDU (tra le tante e più di recente, sentenza 21 giugno 2016, Tato Marinho c. Portogallo), seguiti da un costante orientamento di questa Corte (tra le altre, Cass., 18 luglio 2008, n. 19947; Cass., 16 marzo 2012, n. 4268; Cass., 9 ottobre 2015, n. 20282; Cass., 5 maggio 2016, n. 9041) – è consentita in ragione della conformazione complessiva del procedimento, là dove, a fronte della pubblicità del giudizio assicurata in prima o seconda istanza, una tale esigenza non si manifesti comunque più necessaria per la struttura e funzione dell’ulteriore istanza, il cui rito sia volto, eminentemente, a risolvere questioni di diritto o comunque non “di fatto”, tramite una trattazione rapida dell’affare, non rivestente peculiare complessità; che in tal senso, come accennato in precedenza, viene a declinarsi la disciplina dell’art. 380 – bis c.p.c. (sul modello di quella già dettata per il giudizio penale di cassazione dall’art. 611 c.p.p.), funzionale alla decisione, in sede di legittimità (quale giudizio che, oltre a non postulare in sè profili di autonomo accertamento dei fatti, ha assunto, in ambito civile, a seguito della novella legislativa del 2012 recante la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, una ancor più spiccata accentuazione del sindacato sugli errores in indicando rispetto a quello sul vizio di “motivazione”, resecato nei confini indicati dall’esegesi compiuta da Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), di ricorsi che si presentino, all’evidenza (“a un sommario esame”: art. 376 c.p.c.), inammissibili, manifestamente infondati o manifestamente fondati (art. 375 c.p.c.), ossia di impugnazioni per le quali, lungi dal porsi questioni giuridiche di rilevanza nomofilattica (cui soltanto è riservata la pubblica udienza e la decisione con sentenza dall’art. 375 c.p.c.), risulta consentanea, nei termini e per le ragioni innanzi evidenziati, la decisione resa con ordinanza (ex art. 375 c.p.c., quale provvedimento per definizione succintamente motivato: art. 134 c.p.c.) all’esito di adunanza camerale non partecipata; che, proprio sotto tale ultimo profilo, la garanzia del contraddittorio, necessaria in quanto costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr., in rapporto all’art. 24 Cost., già Corte Cost., Sent. n. 102 del 1981), è, comunque, assicurata dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (che, del resto, devono essere già compiutamente declinate con il ricorso per quanto riguarda, segnatamente, i motivi dell’impugnazione), non solo in funzione delle difese svolte dalla controparte, ma anche in rapporto alla proposta del relatore circa la sussistenza di ipotesi di trattazione camerale, ex art. 375 c.p.c.; che l’interlocuzione scritta, attraverso la quale viene a configurarsi il contraddittorio nell’ambito del procedimento di cui all’art. 380 – bis c.p.c., si mostra come l’esito di un bilanciamento, non irragionevolmente effettuato dal legislatore alla stregua dell’ampia discrezionalità che gli appartiene nella conformazione degli istituti processuali (tra le tante, Corte cost., sent. n. 152 del 2016), tra le esigenze del diritto di difesa e quelle, del pari costituzionalmente rilevanti, in precedenza evidenziate, di speditezza e concentrazione, in funzione della ragionevole durata del processo e della tutela effettiva da assicurare, anche in tale prospettiva, alle parti interessate dal contenzioso; esigenze, queste, che trovano congruente contestualizzazione nel peculiare assetto strutturale e funzionale del procedimento previsto dalla L. n. 197 del 2016; che, infine, la previsione di una proposta di trattazione camerale da parte del relatore, in ragione della ravvisata esistenza di ipotesi di decisione del ricorso di cui all’art. 375 c.p.c. – in luogo della relazione (o cd. “opinamento”) depositata in cancelleria, secondo la formulazione del previgente art. 380 – bis c.p.c. – appartiene anch’essa all’esercizio della discrezionalità del legislatore in ambito processuale e non è tale da vulnerare il diritto di difesa, giacchè trattasi di esplicitazione interlocutoria di mera ipotesi di esito decisorio, non affatto vincolante per il Collegio e che, di per sè, ove rimanga confinata nell’alveo del thema decidendum segnato dai motivi di impugnazione, neppure è idonea a sollecitare profili attinenti allo stesso principio del contraddittorio” (Sez. 6-3, ordinanza n. 395/2017). Ciò posto in via preliminare e passando dunque all’esame del ricorso, con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di diverse disposizioni legislative, poichè la CTR ha ritenuto fondata la presunzione basante l’avviso di accertamento oggetto della controversia nei suoi confronti ossia la sua qualità di amministratore di fatto della SIRI srl.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012, Rv. 622995 – 01); inoltre che “In tema di società, la persona che, benchè priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall’esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza” (Sez. 1, Sentenza n. 4045 del 01/03/2016, Rv. 638756 – 01).

La sentenza impugnata risulta avere fatto corretta applicazione di entrambi tali principi di diritto, specificamente indicando e puntualmente valutando, secondo le modalità descritte nel primo principio di diritto, il materiale indiziario sulla base del quale ha espresso il proprio giudizio di merito – evidentemente non sindacabile in questa sede (cfr. sul punto specifico della esclusione del giudizio di legittimità quale “terzo grado” di giudizio, Sez. U 8053/2014, 7931/2013)- circa l’attribuibilità al ricorrente della qualità di amministratore di fatto della società contribuente, così appunto attuando il contenuto nomofilattico del secondo principio di diritto.

Il ricorso va dunque rigettato ed il ricorrente condannato alle spese del presente giudizio secondo generale principio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 13.000 oltre spese prenotate a debito.

Al sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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