Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5373 del 18/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 18/02/2022), n.5373
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29306-2020 proposto da:
I.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ALBERICO II, 4, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA FARINA,
rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO COSEANO e MAGNI
PIERCARLO;
– ricorrenti –
Contro
PREFETTURA UTG UDINE;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 243/2020 del GIUDICE DI PACE di UDINE,
depositata il 09/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata dell’01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI
FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
con decreto in data 9 ottobre 2020 il giudice di pace di Udine ha respinto l’opposizione di I.S.G. avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Udine il 3 luglio 2020;
ha motivato affermando che l’opponente era “sedicente nigeriano”, che era entrato in Italia dalla “frontiera sarda” ad agosto 2016, che aveva presentato domanda di protezione internazionale a settembre 2017, che tale domanda era stata respinta con decisione confermata in sede giurisdizionale;
ha ritenuto che la posizione del predetto fosse stata quindi attentamente vagliata e che non erano emersi rischi per il rientro in patria né elementi nuovi relativi al richiedente;
contro il decreto è ora proposto ricorso per cassazione in unico motivo;
gli intimati non hanno svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
in unico motivo il ricorrente propone due censure: violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per il mancato esame delle questioni dedotte a proposito della situazione del paese di origine, e violazione o falsa applicazione dell’art. 33 della convenzione di Ginevra e del t.u. imm., art. 19 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, per il mancato riconoscimento delle condizioni di rifugiato;
il ricorso è inammissibile in quanto le censure non riflettono la situazione alla base della ratio decidendi;
dal decreto risulta che la domanda di protezione internazionale, dal ricorrente avanzata l’anno dopo l’ingresso in Italia, è stata respinta nella sede propria, con decisione anteriore al decreto di espulsione confermata in ambito giurisdizionale;
non è dedotto che la decisione di merito, confermativa del diniego, sia stata ulteriormente impugnata dinanzi a questa Corte;
va ribadito che la domanda di protezione internazionale non rende invalido il provvedimento di espulsione, ma ne sospende l’efficacia fino a che non interviene la decisione della commissione territoriale, all’esito della quale tuttavia, ove la domanda di protezione sia rigettata, la procedura di espulsione riprende il suo corso (v. Cass. n. 20077-19);
ciò conduce a precisare che, per quanto lo straniero abbia diritto di rimanere nel territorio dello Stato per il tempo durante il quale la sua domanda di protezione viene esaminata, nessun diritto ovviamente sussiste quando quella domanda sia stata respinta con provvedimento definitivo;
occorre del resto aggiungere che la questione dei presupposti della protezione internazionale è stata finanche delibata dal giudice di pace nel contesto del riferimento alla mancanza di elementi nuovi; e su tale affermazione non risultano prospettate critiche;
non deve farsi applicazione del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022