Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5373 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 5373 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: LORITO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso 25431-2012 proposto da:
LAI

EMILIO

LAIMLE55B011452P,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELL’UNIVERSITA’ 11,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LUIGI
FABBRI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA
LAURA SOLINAS, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3670

VIGILANZA SARDEGNA – SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo
studio dell’avvocato STEFANIA SARACENI,

che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELIGIO

Data pubblicazione: 07/03/2018

PINNA, giusta delega in atti;
– controricorrente E SU N. 7 RICORSI SUCCESSIVI SENZA N.R.G.

SODDU ADRIANO, SPANU LUCIANO, MASIA ANTONIO, LADU
MARIA REMEDIA, AMATI SALVATORE CARLO, AMATI PIETRO

ANTONIO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE

DELL’UNIVERSITA’

11,

presso

lo

studio

dell’Avvocato FRANCESCO LUIGI FABBRI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA
LAURA SOLINAS, giusta delega in atti;
– ricorrenti successivi contro

VIGILANZA SARDEGNA – SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo
studio dell’avvocato STEFANIA SARACENI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELIGIO
PINNA, giusta delega in atti;
– controricorrente ai ricorsi successivi

avverso la sentenza n. 231/2012 della CORTE D’APPELLO
DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata
il 14/06/2012 R.G.N. 30/12.

JOHNNY, MASALA PAOLINO, SERAFINI LUCIANO, LUCIANO

n. r.g. 25431/2012

RILEVATO CHE

la Corte distrettuale perveniva a tali conclusioni sul rilievo che l’art.80 del
c.c.n.l. di settore che regolava l’istituto del rimborso spese, presupponeva
la definizione del normale luogo di lavoro; argomentava che quest’ultimo
non poteva ritenersi coincidente, come ritenuto dal primo giudice, con il
comune di Sassari – dal quale, peraltro, i lavoratori non erano tenuti a
transitare per l’espletamento della attività lavorativa – bensì con l’intero
territorio provinciale;
avverso tale decisione i lavoratori interpongono distinti ricorsi per
cassazione, affidati a due motivi;
resiste con controricorso la Società Cooperativa Vigilanza Sardegna;
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione
degli artt.79 e 80 c.c.n.l. per gli istituti di vigilanza privata in data
8/1/2002 e degli artt. 1362 e segg. ex art. 360 comma primo n.3 c.p.c.
nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto
decisivo della controversia in relazione all’art.360 comma primo n.5 c.p.c.;
lamentano che la Corte distrettuale abbia accolto le censure proposte dalla
società “fornendo un’interpretazione della norma contrattuale che mal si
attaglia con la fattispecie sulla quale era chiamata a decidere, trascurando
l’ampio materiale probatorio (documentale) acquisito in causa”;
deducono che, diversamente da quanto argomentato dalla Corte, era
emerso in causa come l’attività di custodia venisse svolta prevalentemente
presso il circondario di Sassari, dal quale si partiva ogni qualvolta veniva
disposto lo svolgimento di servizi “fuori dalla sede sociale” che era
incontestato concidesse con il Comune di Sassari;
2. con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia in
relazione all’art.360 comma primo n.5 c.p.c. in relazione agli artt.115 e
116 c.p.c. nonché dell’art.2697 c.c., e violazione o falsa applicazione degli
1

Y

la Corte d’Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari con sentenza
resa pubblica in data 14/6/2012, in riforma della pronuncia di primo
grado, rigettava le domande proposte da Lai Emilio e sette litisconsorti nei
confronti della Società Cooperativa Vigilanza Sardegna, volte a conseguire
il rimborso delle spesérviaggio affrontate per lo svolgimento della attività
lavorativa;

n. r.g. 25431/2012

3. i ricorsi, in quanto espressamente fondati sulla regolamentazione offerta
al rapporto controverso dal contratto collettivo nazionale di cui si denuncia
la violazione e falsa applicazione ad opera dei giudici d’appello, devono
essere dichiarati improcedibili a norma dell’art.369 comma 2 n.4 c.p.c.;
come le Sezioni Unite insegnano, l’onere del deposito degli atti processuali,
dei documenti e dei contratti o degli accordi collettivi sui quali si fonda il
ricorso, sancito, a pena di sua improcedibilità, dall’art.369, co. 2, n.4,
c.p.c., è soddisfatto: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di
merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, mediante
il deposito di quest’ultimo, specificandosi, altresì, nel ricorso l’avvenuta sua
produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile; b) se il
documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte,
mediante l’indicazione che lo stesso è depositato nel relativo fascicolo del
giudizio di merito, benché, cautelativamente, ne sia opportuna la
produzione per il caso in cui quella controparte non si costituisca in sede di
legittimità o la faccia senza depositare il fascicolo o lo produca senza
documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di
merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso,
oppure attinente alla fondatezza di quest’ultimo e formato dopo la fase di
merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo,
mediante il suo deposito, previa individuazione e indicazione della
produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. SS.UU. 7/11/2013 n.
25038);
4. inoltre questa Corte, sempre a Sezioni Unite, con sentenza del
23/10/2010 n. 20075 ha sancito che il richiamato art.369 c.p.c., comma 2,
n.4, deve interpretarsi nel senso che, allorché il ricorrente denunci la
violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi
nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il deposito
suddetto deve avere ad oggetto, a pena d’improcedibilità non già solo
l’estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda,
ma anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello
nazionale contenente tali disposizioni;
l’onere del deposito assume infatti, una sua rilevanza autonoma – ed è
distinto, perciò, dall’onere di “autosufficiente” indicazione e trascrizione
delle clausole contrattuali nel corpo dei motivi – corrispondendo alla
funzione nomofilattica del giudice di legittimità, che si esercita – ai sensi
dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3 – anche con riferimento ai contratti e
2

artt.79 e 80 c.c.n.l. per gli istituti di vigilanza privata in data 8/1/2002 in
riferimento agli artt.2066 e 1139 c.c.;

n. r.g. 25431/2012

tale onere è soddisfatto, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi
di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi,
mediante il deposito di quest’ultimo, specificandosi, altresì, nel ricorso
l’avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile
(per tutte, Cass. SS.UU.cit. n. 25038/2013);

6. nello specifico parte ricorrente non ha precisato, come prescritto
dall’insegnamento innanzi ricordato, l’avvenuta produzione, ed in forma
integrale, del contratto collettivo sui quali fonda i motivi di gravame,
nonchè la sede in cui lo stesso sia reperibile, onde le censure non si
sottraggono ad un giudizio di improcedibilità;
le spese del giudizio di legittimità seguono, quindi, la soccombenza, liquidate
come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibili i ricorsi.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio in
favore della controricorrente che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro
4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori
dilegge.
Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 27 settembre 2017.

TI anzionario Giuditario

,

a. Giovanni

foimium-;

Il Presidente

V

n

CORTE SOPROMA Dig
Seritme

t

accordi collettivi nazionali, in ragione della peculiare efficacia di tali atti, sì
che la distinta produzione (oltre che la specifica indicazione, in ricorso, delle
singole disposizioni dedotte) è finalizzata ad una compiuta ricognizione da
parte della Corte di Cassazione, chiamata alla interpretazione dei medesimi
(vedi ex plurimis, Cass. 8/11/2016 n.22668);

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