Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5373 del 07/03/2011

Cassazione civile sez. I, 07/03/2011, (ud. 07/12/2010, dep. 07/03/2011), n.5373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.L., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cola di

Rienzo n. 92, presso l’avv. De Nisco Vincenzo, rappresentato e difeso

dall’avv. EUGENIO OROPALLO in virtù di procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

p.t., domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e

difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte, di Appello di Napoli pubblicato il 30

agosto 2007, n. 669/07 V.G.;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

dicembre 2010 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Nardone per delega del difensore del ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. VELARDI Maurizio, il quale ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto del 30 agosto 2007, la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione proposta da T.L. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio promosso dall’istante nei confronti della Gestione Commissariale Governativa della Circumvesuviana per il risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione del riposo settimanale.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato dinanzi a Pretore di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, e nuovamente introdotto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, a seguito della dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, era proseguito in appello dinanzi al Consiglio di Stato e si era concluso con sentenza notificata il 17 maggio 200.5. la Corte ha rilevato che alla data di proposizione della domanda di equa riparazione era già decorso il termine di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, escludendo che a tal fine potesse assumere rilievo la circostanza che, a seguito del perdurante inadempimento dell’Ente pubblico, il ricorrente aveva dovuto promuovere il giudizio di ottemperanza, non costituendo quest’ultimo una fase assimilabile all’esecuzione forzata.

2. – Avverso il predetto decreto il T. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria.

Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, censurando il decreto impugnato nella parie in cui ha individuato la data di decorrenza del termine per la proposizione della domanda in quella del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Consiglio di Stato all’esito del giudizio di cognizione, senza tener conto che la stessa si era limitata a riconoscere in astratto il diritto al risarcimento del danno, per la cui piena soddisfazione era stato necessario promuovere il giudizio di ottemperanza.

1.1. – Il motivo è infondato, pur dovendosi procedere, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, alla correzione della motivazione del decreto impugnato, che non può essere condivisa, nonostante la decisione risulti conforme al diritto.

Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto relativamente alla possibilità di considerare unitariamente il processo di cognizione e quello di esecuzione o di ottemperanza, ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 4 cit., hanno infatti affermato che la nozione di processo cui occorre fare riferimento per l’applicazione di tale disposizione va identificata in base alle situazioni soggettive su cui il giudice è chiamato a decidere, le quali, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, consistono in diritti ed obblighi, cui devono aggiungersi, ai sensi degli artt. 24, 111 e 113 Cost., anche gl’interessi legittimi in ordine ai quali sia chiesta tutela al giudice amministrativo.

In virtù di tale criterio distintivo, il processo di cognizione e quello di esecuzione disciplinati dal codice di procedura civile e quelli di cognizione e di ottemperanza che si svolgono dinanzi al giudice amministrativo devono essere considerati autonomi, avendo ad oggetto situazioni giuridiche distinte, costituite da diritti soggettivi o interessi legittimi nei procedimenti di cognizione, e dal diritto all’adempimento in quelli di esecuzione e di ottemperanza. A tali differenze funzionali corrisponde anche una diversità strutturale, in quanto il processo di cognizione nasce dalla domanda di accertamento di un diritto, obbligo o interesse legittimo controverso, mentre quello di esecuzione o di ottemperanza trova fondamento nella valutazione positiva di tali situazioni soggettive compiuta con la pronuncia esecutiva. Quest’ultima, infatti, in caso di inadempimento da parte del soccombente, costituisce il titolo che, notificato unitamente al precetto, introduce i procedimenti volli a tradurre in atto quanto accertato dal giudice della cognizione, mentre, ove soccombente sia una Pubblica Amministrazione, la parte vittoriosa, dopo aver costituito in mora la stessa, affinchè provveda nei sensi della decisione emessa in sede cognitoria, può agire in ottemperanza per ottenere che l’Amministrazione si conformi al giudicato, ponendo in essere eventuali atti sostitutivi di quelli annullati perchè illegittimi.

A tale autonomia dei giudizi consegue da un lato l’impossibilità di sommare le rispettive durate in modo da individuarne una complessiva rilevante ai fini della valutazione in ordine alla violazione del termine ragionevole, e dall’altro la necessità di far decorrere dal momento della decisione definitiva di ciascuno di essi il termine entro il quale, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4, può domandarsi, per ognuno di tali giudizi, l’equa riparazione per violazione dell’art. 6 della CEDU (cfr. Cass. Sez. Un. 24 dicembre 2009, nn. 27348 e 27365).

Alla stregua di quest’orientamento, che il Collegio condivide ed al quale intende dar seguito in questa sede, non appare corretta l’affermazione della Corte d’Appello, secondo cui la decorrenza del termine per la proposizione della domanda di equa riparazione dalla data del provvedimento con cui si conclude il giudizio di ottemperanza dev’essere esclusa in virtù dell’impossibilità di assimilare tale giudizio al processo di esecuzione forzata.

Indipendentemente dalla natura che si intende attribuire a ciascuno di essi, infatti, tali procedimenti si pongono. rispetto al giudizio di cognizione che li precede, nella medesima condizione di autonomia, la quale, come si è detto, esclude la possibilità di una valutazione unitaria, ai fini dell’individuazione del dies a quo del predetto termine. Quest’ultimo, pertanto, relativamente alla domanda di equa riparazione del danno derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del giudizio di cognizione, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, conformemente alle conclusioni cui è pervenuto il decreto impugnato.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2, censurando il decreto impugnato nella parie in cui ha disposto la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

Sostiene infatti che la L. n. 89 cit., nella parte in cui consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto della domanda di equa riparazione e la compensazione totale o parziale delle stesse in caso di accoglimento parziale, nonostante il carattere sussidiario e surrogatorio del rimedio da essa previsto rispetto al procedimento dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, contrasta con il principio della non soccombenza alle spese, sancito dall’art. 35 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè con gli artt. 17 e 34 della medesima Convenzione, che vietano agli Stati aderenti di ostacolare con qualsiasi misura l’esercizio del diritto di ricorso.

2.1. – Il motivo è infondato.

Nel procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, l’applicabilità dell’art. 91 cod. proc. civ. derivante dal richiamo alla disciplina dei procedimenti camerali dettata dal codice di rito, non contrasta affatto con i principi sanciti dalla CEDU, dai quali non sorge a carico del legislatore nazionale un obbligo di conformare il processo, quanto al regime delle spese, negli stessi termini previsti per il procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione, limitandosi quest’ultima a disciplinare il processo in ambito europeo, senza imporre agli Stati contraenti di armonizzare le disposizioni da ciascuno di essi previste per la trattazione dei processi nazionali.

L’assoggettamento del procedimento alle regole generali del diritto processuale interno, e quindi al principio della soccombenza, non è peraltro configurabile come un’attività dello Stato che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti dalla Convenzione o ad imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione, in quanto l’impegno a non ostacolare l’effettivo esercizio del diritto implica solo che lo Stato contraente debba assicurare, nell’ambito dell’ordinamento interno, un efficiente strumento processuale di verifica e di tutela del diritto, quando esso sussiste, ma non postula anche che la parte, la cui pretesa si sia rivelata priva di fondamento, debba essere sottratta alla statuizione sulle spese giudiziali (cfr. Cass. Sez. 1^ 15 luglio 2009, n. 16542; 15 maggio 2009, n. 11297; 18 giugno 2007, n. 14053).

Tale conseguenza non è neppure ricollegabile all’art. 34 della CEDU, ai sensi del quale la Corte europea per i diritti dell’uomo può essere investita con ricorsi presentati direttamente dagli interessati, senza necessità di un patrocinio tecnico e senza che siano previsti particolari oneri, giacchè ciò non comporta che anche gli strumenti di tutela giurisdizionale approntati in sede nazionale per la salvaguardia dei corrispondenti diritti debbano essere sottratti alle regole generali del processo italiano (cfr.

Cass., Sez. 1^, 28 novembre 2003, n. 18204).

3. – Il ricorso va pertanto rigettato, e le spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo, vanno regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna T.L. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 900,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011

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