Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5373 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 05/03/2010), n.5373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con procura a

margine del ricorso, dagli avvocati CASTALDO Annibale Serafino ed

Angelo STEFANORI, domiciliatario in Roma alla via Giuseppe Ferrari 2;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, nelle

persone, rispettivamente, del Ministro e del Direttore pro tempore,

rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria in Roma, alla via dei Portoghesi 12;

– controricorrenti —

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Umbria del 9 aprile 2003, depositata col n. 31/4/03 il

28 luglio 2003;

Sentito l’avv. Paolo Gentili per i controricorrenti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

APICE Umberto, che, riportandosi alle conclusioni scritte, ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udita, in camera di consiglio, la relazione della causa del Cons.

Polichetti Renato.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che:

La Fondazione Cassa di risparmio di Perugina impugna, con due complessi motivi, la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell’Umbria, accogliendo il gravame dell’Agenzia delle entrate, ha negato – con riguardo all’i.r.pe.g.

per il 1997 ed il 1998, il beneficio della semi – esenzione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 ritenendo che “un soggetto che detiene la partecipazione azionaria rilevante nel caso in esame, pari al 68,2% del capitale sociale nella societa’ conferitaria della impresa bancaria e’ in grado di determinare le scelte fondamentali dell’istituto poiche’ amministra la partecipazione di maggioranza nella societa’ per azioni conferitaria della azienda bancaria esercitandone le prerogative e, in generale, e’ in grado di condizionare una parte rilevante della vita economica dell’area geografica all’interno della quale e’ in grado di operare”: onde non rientra fra gli enti indicati nell’art. 6 citato.

La ricorrente deduce, in ordine successivo:

1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 preleggi, del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, del D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 e succ. mod. e dei principi generali da tali norme espressi; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5)”:

sotto tale profilo, ha denunciato la erronea esclusione dell’interpretazione estensiva delle disposizioni agevolative, e l’altrettanto censurabile confusione tra oggetto dell’attivita’ esercitata e scopo della stessa, il quale ultimo si identifica pur sempre nel perseguimento di fini d’interesse pubblico e di utilita’ sociale;

2) “Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 153 del 1999, degli artt. 12 e 6, comma 4, e L. n. 461 del 1998, art. 25, commi 1 e 3, art. 3, comma 1, lett. a) e b), omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”: sotto tale ulteriore profilo, ha affermato, in particolare, la natura interpretativa e non innovativa del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 che ha espressamente previsto il beneficio di cui si discute per le fondazioni bancarie.

Il Ministero e l’Agenzia resistono con controricorso, ribadendo la correttezza della decisione impugnata.

Attivata la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che:

Il ricorso deve essere respinto.

Esso e’ inammissibile nei confronti del Ministero, il quale non e’ stato parte nel giudizio di appello Cass., Sez. un., 3116/2006).

E’ manifestamente infondato nei confronti dell’agenzia.

Gia’ Cass., Sez. un., 27619/2006, risolvendo un contrasto manifestatosi all’interno della sezione tributaria, aveva concluso che “il riconoscimento in favore delle fondazioni bancarie dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto sui dividendi da partecipazioni azionarie, prevista dalla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis (introdotto dal D.L. n. 22 del 1967, art. 6 conv. in L. n. 209 del 1967), e’ subordinato alla prova, posta a carico del soggetto che invoca l’agevolazione, dell’effettivo perseguimento in via esclusiva di scopi di beneficenza, educazione, studio e ricerca scientifica, rispetto ai quali la gestione di partecipazioni nelle Imprese bancarie assuma un ruolo non prevalente e comunque strumentale alla provvista delle necessarie risorse economiche. In tale prospettiva, non puo’ attribuirsi portata determinante alle trasformazioni disposte dalla L. n. 218 del 1990 e dal D.Lgs. n. 356 del 1990, tenuto conto del perdurare nel nuovo regime di un collegamento genetico e funzionale tra fondazioni ed imprese bancarie, dovendosi invece conferire rilievo, indipendentemente dal possesso di partecipazioni azionarie di controllo (anche per il tramite di societa’ finanziarie), all’eventuale stipulazione di patti parasociali idonei a consentire, anche congiuntamente ad altri soggetti, l’esercizio di un’influenza sulla gestione dell’impresa bancaria, nonche’ allo svolgimento di attivita’ economica, anche non caratterizzata da scopo di lucro. L’accertamento di tali elementi, che consentono di qualificare l’attivita’ della fondazione come esercizio d’impresa, conformemente alla nozione elaborata dalla giurisprudenza comunitaria, impone al giudice di disapplicare l’art. 10-bis cit., ponendosi l’agevolazione da esso prevista come misura fiscale selettiva che, in quanto potenzialmente idonea ad influire sugli scambi e ad alterare la concorrenza, viene a configurarsi come aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune”.

Piu’ di recente, le Sezioni unite, intervenendo sugli sviluppi in seno alla sezione tributaria, secondo cui si era sostanzialmente esclusa la necessita’ del rinvio al giudice di merito, per l’esame della sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalle norme agevolative – sul rilievo che tale specifico tema dovesse necessariamente essere stato prospettato col ricorso introduttivo -, hanno ulteriormente precisato (con riferimento sia alla esenzione propriamente detta sia alla agevolazione di cui si tratta) quanto segue. “Nel sistema anteriore al D.Lgs. n. 153 del 1999 – privo di valenza interpretativa, e, quindi, senza efficacia retroattiva -, gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite societa’ per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale, ai fini del riconoscimento della riduzione a meta’ dell’aliquota sull’IRPEG, non possono essere assimilati ne’ alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, ne’ agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali di cui del D.P.R. n. 601 del 1973. Sussiste, pertanto, una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entita’ della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attivita’ dell’ente creditizio e, dall’altro, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 c.c., di aver in concreto svolto un’attivita’, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attivita’ di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anziche’ quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni” (Cass., Sez. un., 1576/2009).

Il collegio intende aderire all’indirizzo complessivo, come da ultimo specificato, in assenza di argomenti di segno contrario. Ed osserva che la sentenza impugnata, la quale si e’ attenuta alla enunciata regula iuris, escludendo la spettanza del beneficio anche all’esito della compiuta indagine di merito.

Possono restare compensate tra le parti le spese della presente fase, attesi gli sviluppi giurisprudenziali solo di recente emersi nei sensi sopra riportati.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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