Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5373 del 02/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.02/03/2017),  n. 5373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5122/2016 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, già SERIT SICILIA SPA (C.F. (OMISSIS)) in

persona del Direttore Generale f.f., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANTO

FINOCCHIARO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

P.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3227/16/2015, emessa il 13/06/2015, della

COMMISSIONE, TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di

SIRACUSA, depositata il 20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 23 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, respingeva l’appello proposto da Riscossione Sicilia spa avverso la sentenza n. 182/5/12 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa che aveva accolto il ricorso di P.C. contro le cartelle di pagamento IRPEF ed altro, IVA ed altro 2004-2006, IRAP 2004. La CTR osservava in particolare che andava confermata la sentenza appellata in punto statuizione di inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali impugnate, stante la difformità tra la relata di notifica dimessa dall’Agente della riscossione e quella, senza sottoscrizioni, dimessa dal contribuente.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Riscossione Sicilia spa deducendo due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si costituita con controricorso adesivo.

Il P. non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., poichè la CTR ha escluso la portata sanante dei vizi notificatorii delle cartelle esattoriali impugnate derivante dalla proposizione del ricorso e successiva costituzione del P. e quindi dal raggiungimento dello scopo.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione degli artt. 148, 149 c.p.c., quanto all’affermazione di inesistenza della notifica de qua, trattandosi al più di un’ipotesi di nullità della notifica stessa, appunto sanata dalla proposizione del ricorso e successiva costituzione del P..

Esaminate congiuntamente per stretta connessione, le censure sono fondate.

Va infatti ribadito che “In tema di notificazione degli avvisi di accertamento tributario, l’omessa riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario non comporta nè l’inesistenza della notificazione, ove non sorgano contestazioni circa l’esecuzione della stessa come indicata nell’originale dell’atto, nè la nullità, prevista invece nella diversa ipotesi di difformità del contenuto delle due relate, bensì una mera irregolarità” (Sez. 5, Sentenza n. 1532 del 05/02/2002, Rv. 552079 – 01), rilevandosi che tale principio di diritto è stato di recente ribadito da Sez. 5, n. 5351 del 2015 e che peraltro deve intendersi quale mera specificazione del più generale principio di diritto che “In tema di notifica della cartella di pagamento, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all’individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc” per raggiungimento dello scopo” (Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016, Rv. 641550-01).

Risultando (v. ricorso) che nel caso di specie la procedura è stata espletata dal “messo notificatore” ex art. 139 c.p.c., la sentenza impugnata non è conforme a tali principi di diritto e merita dunque cassazione con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo

2017

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