Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5372 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. I, 27/02/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 27/02/2020), n.5372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12365/2018 proposto da:

E.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappres. e difeso dall’avv. Marcello

Cantoni, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il

14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2019 dal Consigliere Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.E., cittadino (OMISSIS), impugnò il provvedimento della Commissione territoriale che gli aveva negato la protezione internazionale con ricorso innanzi al Tribunale di Cagliari che, con decreto emesso il 14.3.18, lo dichiarò inammissibile, osservando che: il provvedimento impugnato era stato notificato al ricorrente il 14.9.17, mentre il ricorso era stato depositato il 23.10.17, oltre il termine perentorio di 30 gg. fissato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 2; non era accoglibile l’istanza di remissione in termini in quanto, anzitutto, l’inosservanza del suddetto termine era imputabile al ricorrente perchè quest’ultimo aveva iscritto a ruolo il ricorso telematicamente, una prima volta, senza la coeva produzione della marca da bollo, determinandone l’irricevibilità, in conformità del t.u. n. 115 del 2002, art. 285 norma applicabile anche successivamente all’introduzione della procedura telematica di deposito del ricorso che era comunque oggetto della verifica del cancelliere in ordine all’osservanza delle norme tributarie; in secondo luogo, l’inammissibilità del ricorso era imputabile al ricorrente il quale, una volta ricevuta la pec della cancelleria, il 13.10.17, relativa alla comunicazione dell’esito negativo dei controlli manuali del fascicolo, avrebbe potuto depositare nuovo ricorso tempestivamente entro il 16.10.17, primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 14.10.17, che cadeva di sabato.

L’ E. ricorre in cassazione formulando un unico motivo. Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione del D.L. n. 179 del 2012, artt. 16bis, comma 7 e del D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 2, nonchè dell’art. 153 c.p.c., comma 2 e art. 155 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Al riguardo, il ricorrente si duole: della pronuncia d’irricevibilità del ricorso, considerato che esso era stato depositato una prima volta il 12.10.17 in conformità delle norme sul processo telematico, con la relativa ricevuta di avvenuta consegna della pec trasmessa, sicchè risulterebbe inapplicabile, nella fattispecie, il T.U. n. 115 del 2002, art. 285, comma 4; che il Tribunale abbia affermato che il ricorso avrebbe potuto essere ridepositato entro il 16.10.17, mentre invece il termine scadeva il 13.10.17, per cui l’istanza di remissione in termini era stata correttamente presentata il 12.10.17; contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, era stato chiesto l’accertamento della ricevibilità del deposito telematico del ricorso stesso.

Il motivo è fondato nei sensi che seguono, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura.

L’art. 285 T.U. contempla il rifiuto, da parte del cancelliere, degli atti se non in regola fiscalmente; la questione che si pone è se l’applicazione della suddetta sanzione dell’irricevibilità, introdotta allorchè era previsto il solo deposito cartaceo degli atti, sia esclusa dalle sopravvenute modalità telematiche per l’introduzione del processo.

Lo stesso Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della Giustizia Civile, con nota del 4 settembre 2017, n. 164259, prodotta dal ricorrente, ha escluso che tale sanzione si applichi anche nel caso di deposito telematico dell’atto introduttivo del processo. Il Tribunale ha ritenuto invece di discostarsi dalla indicazione ministeriale, ritenendola non vincolante per il giudice.

Ritiene il collegio che la soluzione proposta dal Ministero, pur non essendo certamente vincolante per il giudice, sia tuttavia corretta in diritto e meriti per questa ragione conferma in questa sede.

Decisivo al riguardo è il rilievo che, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 170, art. 16 bis, comma 7, conv. con modifiche in L. 17 dicembre 2012, n. 221, “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”. Da quel momento, essendosi perfezionato il deposito, non residua pertanto alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 285 da parte del cancelliere, il quale provvederà alla riscossione delle somme dovute con le modalità ordinarie, indicate nella predetta nota ministeriale.

Poichè nella specie è pacifico che la ricevuta informatica del deposito era stata tempestivamente generata prima della scadenza del termine per ricorrere al Tribunale, quest’ultimo ha errato nel ritenere tardivo il ricorso, onde il decreto qui impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale riterrà tempestivo il ricorso e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato.

Rinvia al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA