Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5372 del 18/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 18/02/2022), n.5372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22510-2020 proposto da:

K.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURIZIA CORELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), QUESTURA di FERRARA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 118/2020 del GIUDICE DI PACE di FERRARA,

depositata il 30/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata dell’01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il giudice di pace di Ferrara ha respinto l’opposizione di K.B., ucraino, avverso il decreto prefettizio di espulsione adottato ai sensi del t.u. imm., art. 13, comma 2, lett. c), e art. 14 e avverso il consecutivo ordine di allontanamento;

egli ricorre adesso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria;

gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – il ricorso è stato notificato al Ministero dell’interno e al questore di Ravenna, entrambi presso l’avvocatura generale dello Stato;

né il primo, né il secondo, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, hanno però legittimazione passiva, trattandosi di ricorso che svolge censure al provvedimento di rigetto dell’opposizione all’espulsione; difatti non risultano mai prospettate doglianze per vizi propri della misura esecutiva di allontanamento;

II. – nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero spetta al prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità (Cass. n. 825-10, Cass. n. 16178-15 e altre non massimate);

il diverso orientamento espresso da Cass. n. 24582-20 (e in parte da Cass. n. 27692-18, la quale tuttavia è riferita alla diversa misura di trattenimento del questore) è del tutto minoritario e da ultimo superato dall’indirizzo teso ad affermare, appunto, la legittimazione esclusiva del prefetto in giudizi consimili (v. di recente Cass. n. 20304-21);

a tale indirizzo va data ulteriore continuità;

III. – ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

non sussistono i presupposti per il rinnovo della notificazione, come invece richiesto dal ricorrente nella memoria, dal momento che non si è dinanzi né a un caso di nullità, né a una fattispecie di litisconsorzio, sebbene e proprio all’errata individuazione della parte legittimata a contraddire;

IV. – non deve farsi applicazione del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

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