Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5371 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. I, 27/02/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 27/02/2020), n.5371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7465/2018 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in Roma Via Otranto, 23

presso lo studio dell’avvocato Volpini Andrea che lo rappresenta e

difende, giusta procura rilasciata con separato atto allegato al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale

Gorizia, Ministero dell’interno;

– intimato –

e contro

Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 814/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 24/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2019 dal Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Trieste, O.O. chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con ordinanza del 19 novembre 2015, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Avverso la decisione di primo grado proponeva appello lo straniero, che veniva, a sua volta, disatteso dalla Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 814/2017, depositata il 24 ottobre 2017. La Corte territoriale escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non sussistente, nella zona di provenienza del richiedente, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e non essendo state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso O.O. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a tre motivi. Il resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e secondo motivo, O.O. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e D.Lgs. n. 251 del 2007, 14, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte d’appello non abbia inteso riconoscere al medesimo la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) senza effettuare i dovuti accertamenti di ufficio, ai sensi D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e sebbene, da fonti internazionali aggiornate, risulti che la situazione socio-politica in (OMISSIS), pure dopo le elezioni democratiche, che hanno fatto seguito alla guerra civile, conclusesi con l’elezione del presidente O., sia tutt’altro che stabile e sicura.

1.2. Le censure sono fondate.

1.2.1. La proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae, invero, all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/09/2015, n. 19197). Pertanto, soltanto quando il cittadino straniero, che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c) (Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass., 31/01/2019, n. 3016).

1.2.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato atto della circostanza che il richiedente aveva lamentato l’omessa valutazione della situazione sociopolitica della (OMISSIS) da parte del primo giudice, avendo il medesimo specificamente allegato di essersi allontanato dal suo Paese a seguito dell’uccisione dei suoi genitori, sospettati di essere sostenitori del neo eletto presidente Q., da parte dei miliziani dell’ex presidente G., restio ad abbandonare la presidenza. E tuttavia, il giudice di appello ha escluso il pericolo per l’incolumità fisica del richiedente derivante da un conflitto tra le due opposte fazioni, che aveva dato luogo ad una sanguinosa guerra civile, rilevando che la situazione complessiva in (OMISSIS), che è oggi una Repubblica democratica, retta da un governo liberamente eletto, non è tale da porre in serio pericolo l’incolumità dei cittadini.

1.2.3. Orbene, va osservato al riguardo che per quanto concerne la protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è dovere del giudice – una volta adempiuto, come è accaduto nella specie, l’onere di allegazione da parte del richiedente – verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312).

1.2.4. Nel caso concreto, per contro, la Corte d’appello non ha fatto ricorso a fonti aggiornate al momento della decisione (ottobre 2017), al fine di accertare l’eventuale sussistenza in (OMISSIS) di una situazione di violenza indiscriminata, essendosi limitata a menzionare lo Special Report del Segretario generale delle Nazioni Unite del 31 marzo 2016 (risalente, quindi, ad oltre un anno e mezzo prima della decisione), dal quale, tuttavia, si desume – come riferito dalla stessa Corte, che nondimeno è pervenuta alla conclusione di escludere un pericolo per l’incolumità personale dei cittadini – che “le autorità civili a volte non sono riuscite a mantenere un effettiva controllo sulle forze di sicurezza”, e che “la situazione della sicurezza rimane stabile ma fragile”. Per converso, dalle fonti più aggiornate citate dal ricorrente (sito del Ministero degli esteri del 13 dicembre 2017, rapporto Refworld-UNHCR 2018), si evince che la situazione in (OMISSIS) è tutt’altro che pacificata e sicura per l’incolumità dei civili.

1.2.5. Per tali ragioni, dovendo ritenersi sussistente la denunciata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 i mezzi in esame devono essere accolti.

2. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, concernente la protezione umanitaria, che va trattata solo ove vengano disattese le domande dirette ad ottenere gli strumenti tipici di protezione internazionale (Cass., 24/04/2019, n. 11261).

3. L’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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