Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5371 del 18/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 18/02/2022), n.5371
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21825-2020 proposto da:
M.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA
della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANDREA MAESTRI;
– ricorrente –
Contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI
RAVENNA;
– intimati –
avverso l’ordinanza N. R.G. 2142/2019 del GIUDICE DI PACE di RAVENNA,
depositata il 13/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata dell’01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI
FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
il giudice di pace di Ravenna ha respinto l’opposizione di M.A., albanese, avverso il decreto prefettizio di espulsione adottato ai sensi del t.u. imm., art. 13, comma 2, lett. c);
egli ricorre adesso per cassazione sulla base di due motivi;
gli intimati non hanno svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
I. – col primo mezzo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 Cedu e 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, poiché il giudice di pace non avrebbe operato il doveroso bilanciamento che il t.u. imm., art. 13, impone tra l’esistenza dei legami familiari (il ricorrente assume di avere tre figli in Italia) e i pregiudizi penali;
col secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (t.u. imm., artt. 2, 13 e 28) perché l’art. 13 impone una valutazione completa caso per caso dei presupposti legittimanti l’allontanamento coattivo dello straniero dal territorio nazionale a salvaguardia dell’unità familiare;
II. – il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è inammissibile;
il provvedimento impugnato ha difatti considerato l’aspetto dei legami familiari che era stato dedotto a motivo di opposizione;
ha accertato peraltro che la condotta illecita del ricorrente (che ha plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, l’ultimo dei quali commesso lo stesso giorno della disposta espulsione) – indice di inclinazione al delitto non era mai cessata neanche dopo la nascita dei figli;
III. – ora il ricorso si fonda su argomenti generici e parziali, visto che è smentito in fatto che il ricorrente conviva con la moglie e i figli in Italia; e peraltro questa Corte ha chiarito che la regola della non espellibilità dal territorio nazionale dello straniero finanche convivente con la moglie e i figli di nazionalità italiana, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), subisce deroga al ricorrere delle condizioni di pericolosità sociale del soggetto indicate al medesimo decreto, art. 13, comma 1, (Cass. n. 26216-20) – condizioni che giustappunto il giudice di pace ha stabilito nella specie esistenti senza che siano state sollevate, in proposito, censure sul piano della completezza motivazionale;
IV. – ne segue che i due motivi di censura, lungi dall’evidenziare lacune del provvedimento, si risolvono in un mero tentativo di sovvertimento del giudizio di fatto, adeguatamente motivato in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte;
non deve farsi applicazione del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022