Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5371 del 07/03/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5371 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28848-2014 proposto da:
GENCHI G OACCHINO, elettivamente Comici lieto presso il
suo studio in ROMA, VIA VETULONIA 64 c/o dr. Giuseppe
Scapuzzo), rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA
TURCO;
– ricorrente contro
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di
TERMINI IMPRESE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona
del Ministro pro tempore;
– intimati
–
avverso il provvedimento del TRPBUNALP di TERMINI
IMPRESE, depositato il 03/06/2014, R.G.n. 2595/13,
Rep.n. 800/14;
Data pubblicazione: 07/03/2018
udita J& relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/02/2018 dal Consigli ere CHIARA BESSO
NIARCHH I –
/
R.G. 28848/2014
Gioacchino Genchi ricorre in cassazione contro l’ordinanza del
Tribunale di Termini Imerese, depositata il 3 giugno 2014, che, in
parziale modifica del decreto di liquidazione emesso dal Procuratore
della Repubblica, ha liquidato in suo favore la somma di euro
4.405,90 a titolo di onorario e a titolo di rimborso spese la somma
ulteriore di euro 99.175,43 rispetto quella già liquidata con il decreto.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in un unico motivo che anzitutto denuncia
l’applicazione al caso in esame della disposizione di cui all’art. 227,
comma 4 c.p.p., disposizione dettata in relazione alla relazione del
perito nominato dal giudice, e che ad avviso del ricorrente non
potrebbe valere per l’ipotesi dell’attività svolta dal consulente tecnico
nominato dal pubblico ministero.
La questione riveste indubbi profili di novità e di rilevanza, profili
che rendono opportuna la rimessione della causa alla pubblica
udienza, rimessione che – come questa sezione della Corte ha già
precisato (cfr., in particolare, l’ordinanza 5533/2017) – non può
ritenersi preclusa dall’assenza di una disposizione che espressamente
la preveda. Non vi sono infatti ostacoli all’applicazione alle sezioni
ordinarie di quanto è dettato, per la sezione di cui al comma 1
dell’art. 376 c.p.c., dall’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c. (a
PREMESSO CHE
norma del quale “se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste
dall’art. 375, comma 1, numeri 1 e 5, la Corte in camera di consiglio
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice”).
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
seconda civile, in data 8 febbraio 2018.
Il Presidente
(Lin/3 Matera)
IFFtwAionario Giudiziario
ta NERI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,
0 7 MAR. 2018
P.Q.M.