Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5371 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5371 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 24574 del ruolo generale
dell’anno 2008, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura dello
Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, domicilia;
– ricorrentecontro
Fallimento di s.p.a. GTR GROUP, in persona del
curatore
-intimato—
per la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria re gionale del Molise, sezione 2°, depositata in
data 16 ottobre 2007, n. 46/02/07 ;
RG n. 24574/2008
Angelina-Maria Pe

re

Data pubblicazione: 07/03/2014

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udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 16
dicembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
udito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Lorenzo
D’Ascia;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

primo motivo, assorbiti gli altri
Fatto

La s.p.a. GTR GROUP ricevette due avvisi di rettifica IVA per
gli anni d’imposta 1997 e 1998 e li impugnò. Nelle more del
giudizio di primo grado avente ad oggetto entrambi gli avvisi,
previa riunione dei rispettivi ricorsi, la società fallì e la causa
s’interruppe, per essere poi riassunta dal curatore del fallimento.
La Commissione tributaria provinciale respinse i ricorsi, con
sentenza, che la Commissione tributaria regionale ha parzialmente
riformato, escludendo, per un verso, la fondatezza delle eccezioni
proposte dal curatore, ma ritenendo, per altro verso, che non
dovessero essere applicate le sanzioni, perché sarebbero andate a
ledere la massa dei creditori, rendendo più onerosa la pretesa
tributaria.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della
sentenza impugnata, affidando il ricorso a quattro motivi, pur
comparendo in ricorso una numerazione fino a cinque motivi.
Il curatore non spiega difese.
Diritto
/.- Col secondo e col terzo (indicato come quarto) motivo di

ricorso, da esaminare congiuntamente e preliminarmente rispetto al
primo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta:

RG n. 24574/2008
Angelina-Maria Penino este

,
, ,. k. . .
e

generale Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoglimento del

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-ex articolo 360, 10 comma, n. 4, c.p.c., la violazione
dell’articolo 112 del codice di procedura civile, in quanto la
Commissione tributaria regionale, là dove ha affermato
l’inapplicabilità delle sanzioni, è incorsa in ultrapetizione, violando
così il carattere dispositivo del processo secondo motivo;

pronuncia su un punto decisivo della controversia, concernente la
circostanza che le censure proposte in primo grado sulla
quantificazione delle sanzioni non sono state riproposte in appello—
terzo motivo.
2.-La complessiva censura è fondata, nei limiti che seguono.
Il giudizio che si svolge davanti alle commissioni tributarie è
un giudizio di merito a cognizione piena e il principio secondo cui
le ragioni poste a base dell’atto impositivo segnano i confini del
processo tributario, che è un giudizio di impugnazione dell’atto,
non esclude, come in qualunque processo d’impugnazione di atti
autoritativi, il potere del giudice di qualificare autonomamente la
fattispecie posta a fondamento della pretesa fiscale, né l’esercizio di
poteri cognitori d’ufficio (in termini, fra molte, Cass. 9 ottobre
2009, n. 21446).

2. 1.-Quel che è precluso al giudicante, in considerazione
della natura impugnatoria del giudizio, è, da un lato, l’esercizio del
potere amministrativo tributario sostanziale spettante
all’amministrazione finanziaria, mediante l’accoglimento della
domanda basata su ragioni diverse da quelle addotte dal
contribuente sulla scorta della pretesa azionata dalla stessa
amministrazione (vedi, fra molte, Cass. 11 marzo 2010, n. 5929) e,
dall’altro, la pronuncia su ragioni delle parti sulle quali il giudice

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Angelina-Maria Pe In

nsore

-ex articolo 360, 1° comma, numero 5, c.p.c., l’omessa

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non può esprimersi se manchi l’allegazione ad opera delle stesse (di
recente, fra varie, Cass., ord. 13 marzo 2013, n. 6391).
2.2.-E ciò in quanto «anche nel processo tributario, le
eccezioni sono rilevabili d’ufficio se la legge non dispone
altrimenti>> (Cass. 20 aprile 2012, n. 6218).

fosse fallita e che fosse subentrato il curatore è stata introdotta nel
giudizio in re ipsa con la costituzione del curatore; e la statuizione
della pronuncia oggi censurata è mera valutazione della giuridica
rilevanza di tale subentro.
3.41 punto è, tuttavia, che, come puntualmente riferito
dall’Agenzia, che ha indicato i punti rilevanti degli atti processuali,
la società, allorquando ha impugnato l’avviso di accertamento,
aveva proposto specifici motivi di gravame in ordine, soltanto, ai
criteri di quantificazione delle sanzioni irrogate, senza riproporre le
censure in appello, così implicitamente rinunciando ad esse, giusta
l’articolo 56 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
3.1.-Malamente, quindi, la Commissione tributaria si è
pronunciata su profili specificamente e direttamente ad esse
pertinenti.
4.-L’accoglimento di questa censura comporta l’assorbimento
del primo e del quarto motivo di ricorso (indicato in ricorso come
quinto) che, entrambi, postulano che le sanzioni siano state
ritualmente e tempestivamente contestate.
5.-La sentenza va in conseguenza cassata, col rigetto nel
merito dell’impugnazione proposta, per quanto ancora d’interesse.
5.1.-La

particolarità

della

vicenda

comporta

compensazione delle spese inerenti alle fasi di merito.

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Angelina-Maria

la

2.3.-Nel caso in esame, la circostanza di fatto che la società

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5.2.-Le spese riguardanti questa fase seguono, invece, la
soccombenza.
per questi motivi
La Corte:

-accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo

-cassa la sentenza impugnata;
-decidendo nel merito, rigetta, per quanto ancora d’interesse,
l’impugnazione originariamente proposta;
-compensa le spese inerenti alle fasi di merito;
-condanna il curatore al pagamento delle spese inerenti a questa
fase, liquidate in euro 2000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 16 dicembre 2013.

ed il quarto motivo di ricorso;

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