Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5371 del 07/03/2011

Cassazione civile sez. I, 07/03/2011, (ud. 07/12/2010, dep. 07/03/2011), n.5371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.R.U., G.C. ed A.M.T.,

in qualità di eredi di G.S., nonchè GENNUSO ROSARIO

UMBERTO & C. S.S., in persona del legale rappresentante p.t.

G.

R.U., domiciliati in Roma, presso la Cancelleria civile

della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. Savoca

Luigi in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di Appello di Catania depositato il 16

ottobre 2008, n. 201/08 V.G.;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

dicembre 2010 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, il quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto del 16 ottobre 2008, la Corte d’Appello di Catania ha dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione proposta G.R.U., G.C. e A.M.T., in qualità di eredi di G.S., nonchè dalla Gennuso Rosario Umberto & C. S.s. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatosi in un giudizio promosso da G.S. e dalla predetta società dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, ed avente ad oggetto l’impugnazione del bollettino recante l’elenco degli allevatori autorizzati alla produzione lattiera e la riscossione coattiva del prelievo supplementare sul prezzo del latte.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 1995, si era concluso con sentenza del 28 luglio 2006, passata in giudicato per mancata impugnazione il 28 luglio 2007, la Corte ha ritenuto che la domanda di equa riparazione, proposta con ricorso depositato il 24 aprile 2008, fosse stata avanzata dopo la scadenza del termine di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4.

2. – Avverso il predetto decreto gl’istanti propongono ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il Ministero non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione o la falsa applicazione della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, sostenendo che la Corte d’Appello ha errato nel ritenere che, in caso di mancata impugnazione della sentenza emessa dal giudice amministrativo, il giudicato si formi alla scadenza dell’anno dalla pubblicazione, non avendo tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, da computarsi nella specie due volte.

1.1. – Il motivo è inammissibile, proponendo una censura di violazione di legge non corredata del quesito di diritto, la cui formulazione è prescritta dall’art. 366-bis cod. proc. civ. nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 4.

L’intervenuta abrogazione dell’art. 366-bis ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), non ne esclude infatti l’applicabilità al ricorso in esame, avente ad oggetto un decreto pubblicato in data anteriore al 4 luglio 2009, tenuto conto dell’efficacia non retroattiva della normativa in esame e della disposizione transitoria specificamente dettata dalla L. n. 69 cit., art. 58, comma 5, secondo cui la nuova disciplina trova applicazione esclusivamente ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (cfr. Cass. Sez. 2^ 27 settembre 2010, n. 20323;

Cass. Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119).

1.2. – Com’è noto, la formulazione del quesito di diritto assolve la funzione di porre il Giudice di legittimità in condizione di cogliere immediatamente, attraverso la lettura del ricorso, la questione sottoposta al suo esame, mediante l’individuazione dell’errore di diritto asseritamente commesso dal giudice di merito e l’indicazione della regula juris che il ricorrente ritiene debba applicarsi al caso concreto (cfr. Cass., Sez. lav., 7 aprile 2009, n. 8463). In quanto funzionale all’enunciazione diretta ed immediata di un principio di diritto suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dal provvedimento impugnato, e quindi ad un migliore esercizio della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, il quesito deve consistere in una sintesi logico-giuridica della questione originale ed autosufficiente (cfr. Cass. Sez. 1. 24 luglio 2008, n. 20409): esso deve pertanto investire la ratio decidendi del provvedimento impugnato, proponendone una alternativa e tale da comportare il ribaltamento della decisione assunta dal giudice di merito (cfr.

Cass. Sez. 3^, 19 febbraio 2009. n. 4044: Cass. Sez. lav. 26 novembre 2008. n. 28280), e non può essere desunto, neppure parzialmente, dal contenuto del motivo, al quale deve comunque corrispondere, localizzando la questione di diritto essenziale per la decisione (cfr. Cass., Sez. Un. 2 aprile 2008. n. 8466; 11 marzo 2008, n. 6420).

L’omessa formulazione di tale sintesi, traducendosi nella mancanza di un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non assumendo alcun rilievo la circostanza che le ragioni dell’impugnazione sia comunque desumibili dal motivo proposto.

2. – La mancata costituzione del Ministero esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011

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