Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5371 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 05/03/2010), n.5371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.F., rappresentata e difesa, con procura in calce al

ricorso, dall’avv. prof. MARANELLA Stefano, domiciliatario in Roma,

alla via Marrone 4;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TERAMO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, in virtu’ di procura in calce al controricorso, dall’avv.

D’AMARIO Ferdinando, domiciliatario nel proprio studio in Roma, alla

via Trionfale n. 5637;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo del 10 gennaio 2006, depositata col n.

47/01/06 il 4 luglio 2006;

Udita la relazione della causa del Cons. Dott. POLICHETTI Renato;

sentiti gli avvocati Maranella per la ricorrente e D’Amario per il

controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilita’ o il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.F. impugno’ l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), emesso dal Comune di Teramo per imposta comunale sugli immobili, dovuta per gli anni 1996 – 2001, in relazione al possesso di terreni aventi destinazione edificatoria. Il ricorso fu accolto dalla Commissione provinciale, sotto il profilo dell’omessa motivazione dell’avviso di accertamento. Il gravame del Comune e’ stato accolto dalla Commissione regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto la decisione impugnata affetta da ultrapetizione ed, esaminando l’unico tema proposto dalla contribuente, circa la natura edificatoria del terreno e la congruita’ dei valori attribuiti, ha respinto l’impugnativa originaria.

Per la cassazione ricorre la F., con tre motivi, illustrati da memoria.

Il Comune di Teramo resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente formula, in ordine successivo, le censure che seguono.

1) “Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 18 e vizio di motivazione per omesso esame in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 “. Sotto tale profilo sostiene:

1.1.- la nullita’ dell’appello per mancata sottoscrizione dell’atto, essendosi “immediatamente eccepito, con la memoria di costituzione in appello, la nullita’ dell’atto, poiche’ nell’originale notificato manca la firma del difensore e della procura della parte”;

1.2.- l’inesistenza della procura, per recare il ricorso la data del 23 giugno e la procura quella del successivo 1 luglio 2005;

1.3.- la “nullita’ della procura per omesso deposito della delibera d’autorizzazione del sindaco e per la sua generica formulazione”. E formula, in corrispondenza, i seguenti quesiti di diritto: “a) se sussiste vizio di motivazione, per omesso esame e denegata giustizia, nella mancata valutazione e decisione delle eccezioni di parte;

peraltro, rilevabili di ufficio essendo riferite alla regolarita’ della costituzione in giudizio; b) se deve ritenersi ammissibile l’atto di appello privo della sottoscrizione del difensore e della procura ad litem nella copia notificata e privo della procura nella copia depositata”; c) se il difetto della procura puo’ essere sanato in epoca successiva al deposito; d) se, nel caso in cui lo statuto assegna alla Giunta Comunale l’intera materia delle liti attive e passive, il sindaco puo’ conferire la procura senza alcuna autorizzazione e, nel caso di risposta negativa, se la delibera di giunta puo’ essere una delibera generica non riferita alla lite per cui viene conferita la procura e debba essere formata dalla giunta in carica ed, infine, se deve essere depositata in giudizio onde permettere al giudice ed alle parti il controllo della sua regolarita’”.

2) “Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e L. n. 212 del 2000, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: sotto tale profilo, si duole del sommario rilievo del vizio di ultrapetizione in ordine alla decisione di primo grado, contenuto nella sentenza impugnata, formulando i seguenti collegati quesiti: “se il giudice di merito puo’ rilevare d’ufficio la nullita’ dell’avviso di accertamento quale vizio costitutivo dell’atto stesso, quando l’assenza della motivazione impedisce di valutare la bonta’ delle censure dedotte dal contribuente o la correttezza dell’atto impositivo”; “se e’ censurabile la sentenza che, apoditticamente e senza alcuna valutazione della situazione concreta posta al suo esame, ritiene l’atto impositivo sufficientemente motivato”.

3) “Violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1; D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. 9; del D.Lgs. n. 104 del 1992, art. 5 e della risoluzione ministeriale del 17.10.1997 e del regolamento ICI approvato dal Comune di Teramo con la Delib. Consiglio Comunale 31 marzo 1999, n. 33 modificato con Delib. consiliari 25 febbraio 2000, n. 23, e Delib. consiliare 12 aprile 2006, n. 38 e Delib. consiliare 30 marzo 2007, n. 31 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per violazione e falsa applicazione di legge e difetto di motivazione”: sostanzialmente si duole del vizio di motivazione che inficerebbe la sentenza impugnata e ponendo il quesito di diritto “se il giudice di appello, una volta accertato il vizio della sentenza di primo grado, ha l’obbligo di esaminare e decidere le questioni non esaminate dal primo giudice perche’ ritenute assorbite nella decisione della questione pregiudiziale”. Indi, passando al merito della controversia, rapporta – senza precisa specificazione – le caratteristiche delle superfici, assoggettate a tassazione, alla disciplina contenuta nello strumento urbanistico, nelle disposizioni sull’ICI, ed in atti di normazione secondaria, e, richiamata la giurisprudenza in materia (ricorso, pp. 12-20), formula il quesito di diritto conclusivo “se puo’ un’amministrazione comunale calcolare il valore commerciale di un immobile ai fini dell’ICI prescindendo dalla destinazione che lo stesso Comune ha dato al terreno con gli strumenti urbanistici”.

Il Comune controricorrente resiste su ogni censura, ribadendo la correttezza della decisione impugnata.

Il ricorso risulta non fondato.

In relazione al primo motivo, che denuncia errori in procedendo, giova premettere che (la copia del)l’atto per la costituzione in giudizio del Comune appellante reca, in epigrafe, l’indicazione del “Comune di Teramo, in persona del Sindaco pro tempore Dott. C. G. nominativo aggiunto a mano, rappresentato, assistito e difeso dall’avv. Ferdinando D’Amario ed elettivamente domiciliato in L’Aquila, via Poggio Licenze n. 21, giusta Delib. 05 giugno 2003, n. 322 e procura apposta in calce al presente atto”; reca la data “23.06.05” e la dicitura “Avv. Ferdinando D’Amario” seguita da una firma (ancorche’ illeggibile); esso e’ seguito, in calce, dalla procura – che si dichiara rilasciata in forza della medesima delibera -, sottoscritta, con dichiarazione di autentica della firma datata “01.07.05” e dicitura “Avv. Ferdinando D’Amario”, a sua volta sottoscritta.

Segue ancora, sempre in data 23 giugno 2005, la “dichiarazione di conformita’ della copia del ricorso all’originale”, sottoscritta, ancora in maniera illeggibile, dall’avv. Ferdinando D’Amario. Di identico tenore (esclusa, ovviamente, la dichiarazione di conformita’) e’ l’atto (originale) consegnato a suo tempo all’appellata, che differisce solo perche’, in luogo della sottoscrizione del Sindaco rilasciante la procura si legge (a penna) “F.to C.G.”.

Su tali premesse, e con riguardo ai molteplici rilievi di carattere formale della ricorrente, si osserva che: 1) il ricorso in appello e’ debitamente sottoscritto dal difensore dell’appellante (avv. Ferdinando D’Amario, indicato a stampa, con sovrastante firma a penna, sia nell’originale che nella copia); 2) la procura risulta debitamente rilasciata dal Sindaco, ed il rilievo che essa (datata 01.07.05) sarebbe successiva al ricorso (che reca la data anteriore 23.06.05) non vale a renderla invalida, ne’, tanto meno, inesistente, dovendosi, da un lato, considerare il rapporto sottostante di mandato e la correttezza della apposizione in calce al ricorso gia’ redatto, e, dall’altro, la peculiare rilevanza della sottoscrizione per l’autenticazione da parte del difensore, che, proprio per essere stata apposta in calce, consente di riferire al difensore stesso anche la paternita’ del ricorso medesimo (Cass., 5^, 21326/2006), pure se reca una data di redazione anteriore; 3) l’eventuale mancanza della procura della parte – enunciata nella rubrica ma non sviluppata nel corso della censura – non puo’ nemmeno essere rapportata alla mancanza di sottoscrizione nell'(originale dell’)atto spedito per posta, in relazione al quale e’ sufficiente la dicitura “F.to C.G.”: deve infatti ritenersi che la procura (originale) vada apposta sull’atto (che, nel caso di notifica a mezzo posta, e’ la copia) da inserire nel fascicolo destinato al deposito per la costituzione, dovendosi assicurare al giudice la verifica di una delle condizioni di ammissibilita’ del ricorso; con la necessita’, ai fini del controllo della anteriorita’ del rilascio della procura rispetto alla notifica del ricorso – evento non contestato nel caso in esame – di apposizione della data di rilascio della procura medesima; 4) la Delib. 5 giugno 2003 n. 322 e’ della Giunta municipale di Teramo, riguarda – tra le altre – anche la controversia in esame, ed autorizza il Sindaco a stare il giudizio non soltanto davanti alla Commissione provinciale, ma “anche nei successivi, eventuali gradi”, onde non v’e’ ragione per non ricomprendervi il successivo grado di appello.

Il primo motivo e’, dunque, infondato.

A conclusioni non dissimili si perviene in relazione alla seconda censura, intesa a contrastare – peraltro in maniera astratta – il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, puntualizzato in maniera precisa – sulla scorta dell’atto di appello – dal giudice a quo, il quale si e’ espresso come segue: “La ricorrente, infatti, aveva con suo atto introduttivo eccepito esclusivamente la inedificabilita’ del terreno e, conseguentemente l’attribuzione da parte del Comune di un valore dell’area eccessivo rispetto a quello reale”. Non e’ infatti ammissibile, in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario, il rilievo di ufficio della nullita’ dell’accertamento per assenza di motivazione, la quale potra’ acquistare semmai rilevanza propria in sede di valutazione circa la prova concreta della pretesa impositiva, vale a dire in un successivo momento logico, che, nondimeno, il giudice del merito ha risolto in senso sfavorevole alla contribuente, e che appare affrontato col terzo motivo.

Quest’ultimo si rivela, infine, inammissibile.

Certamente inammissibile quanto al quesito di diritto iniziale, che introduce una questione astratta, da risolversi in senso favorevole alla ricorrente, ma in relazione a prospettazioni difensive che si dicono introdotte senza essere in alcun modo riportate. Il difetto evidente di autosufficienza, si rileva anche negli sviluppi ulteriori della censura, che si definiscono di merito ma appaiono essi stessi astratti, tanto piu’ con riguardo alla valutazione operata dal giudice a quo, che ha ritenuto l’avviso di accertamento “sufficientemente motivato contenendo sia la esatta individuazione dell’immobile oggetto dell’accertamento, sia la sua individuazione catastale, sia le modalita’ di determinazione del valore”. Ed, ancor piu’, con riguardo al contenuto del controricorso, dal quale (p. 16) si apprende che l’accertamento complessivo avrebbe riguardato le seguenti zone edificabili: “mq. 8.910, (OMISSIS) Attrezzature di zona; mq.

4.889 (OMISSIS) Espansione estensiva; mq. 708 (OMISSIS) Completamento; mq.

5.446 (OMISSIS) semirurale” quanto alla part. (OMISSIS); e “mq.

670 (OMISSIS) Espansione estensiva; mq. 1.357 (OMISSIS) Espansione estensiva;

mq. 11.250 (OMISSIS) semirurale” quanto alla part. (OMISSIS), e che la doglianza, espressa nel ricorso introduttivo, sarebbe stata quella per cui “i terreni non sono affatto liberi ma, in parte, vincolati alle esigenze della collettivita’…, con la conseguenza che il valore non potra’ mai coincidere con il valore di mercato”.

Ed, in un contesto di tal genere, appare confermata la inammissibilita’ del motivo, risultante indirettamente dalla stessa memoria ex art. 378 c.p.c., nella quale, fra l’altro, si legge il seguente passaggio del ricorso introduttivo: “Al punto 2, p. 4, “la zona (OMISSIS), sulla quale sono ricompresi complessivamente mq. 6.916, e’ destinata ad espansione edilizia prevedendosi un lotto minimo di 7.550 mq…. poiche’ la superficie della ricorrente non raggiunge tale entita’ e’ di fatto inedificabile”. La deduzione, oltre a rivelare la carenza di autosufficienza iniziale, concretizza, invero, un rilievo infondato, in quanto l’insufficienza rispetto al lotto minimo potra’ comportare un valore minore ma non una inedificabilita’, con tutte le ripercussioni sulle modalita’ dell’accertamento, che non appaiono in alcun modo ed in concreto discusse. Onde l’inadeguatezza, altresi’, del quesito di diritto conclusivo, che enuncia un principio astratto, ma non verificabile in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio.

Da tutto quanto esposto deriva il rigetto del ricorso.

Il complessivo svolgersi delle vicende, anche strettamente processuali, giustifica la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA