Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5370 del 27/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 27/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5370
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 21844/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
– ricorrente –
contro
G.R., rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Rapalo
elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Ostiense, n. 146
– sc. d – int. 14, presso la Dott.ssa Stella Capalbo
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 250/23/11 pronunciata il 22.9.2011 e depositata
l’8.11.2011
Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio del 17.12.2019 dal
consigliere Dott. Giuseppe Saieva.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 250/23/11, pronunciata il 22.9.2011 e depositata l’8.11.2011, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando la pronuncia di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento emesso per l’anno di imposta 1999 per IVA ed IRAP nei confronti di G.R. a cui nella qualità di ex socio della F.lli Greco Sas di M.G. (cancellata dal registro delle imprese) veniva contestata la falsità soggettiva di una fattura della “Lion Service di L.S. & c. Sas” (fattura n. 128 del 27.4.1999 di Lire 150.111.000, oltre IVA di Lire 30.022.000), in quanto relativa ad operazione inesistente.
2. Il G. resiste in giudizio con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso proposto oltre il termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, e comunque l’infondatezza dello stesso.
3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17.12.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis-1,
4. Il controricorrente ha depositato una memoria nel termine di cui all’art. 378 c.p.c.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Preliminarmente va affermata l’infondatezza dell’eccezione di tardività del ricorso, proposta dal contribuente in base alla considerazione che la lite, essendo di valore superiore ad Euro 20.000,00, non è soggetta alla sospensione dei termini di cui al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, lett. c) (convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111). Ciò in quanto, in base all’orientamento della Corte, secondo la previsione dell’art. 39 cit., comma 12, “sono suscettibili di definizione le liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20.000 Euro, intendendosi per valore della lite secondo le indicazioni della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 3, lett. c), (richiamato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39), l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo” (Cass. 26 ottobre 2011, n. 22255). Nel caso in esame, l’importo delle imposte oggetto di contestazione, al netto di interessi e sanzioni, come emerge dagli atti, è inferiore al tetto di Euro 20.000,00, talchè l’eccezione si appalesa infondata.
2. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che spetti al contribuente l’onere di provare la correttezza dell’operazione.
2.1. Il motivo è infondato, in primo luogo perchè non congruente col deciso, giacchè la sentenza non dubita che, a fronte della prospettazione di elementi indiziari da parte dell’ufficio in caso di fatture reputate inerenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, spetti al contribuente l’onere di dimostrare la correttezza dell’operazione; anzi, la sentenza ha proceduto a valutare gli elementi di prova all’uopo offerti da G..
2.2. Inoltre, il motivo pecca di astrattezza, perchè non sottopone a critica alcuna specifica affermazione della sentenza.
3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono nel caso di specie i presupposti per il versamento del contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in quanto le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura generale dello Stato, in caso di soccombenza, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass., VI sez. 29/01/2016, n. 1778 Rv. 638714-01).
PQM
La Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle entrate che condanna al rimborso delle spese di giudizio sostenute dal controricorrente che liquida in Euro 2.000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020