Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5370 del 07/03/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5370 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: GIANNACCARI ROSSANA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25295-2014 proposto da:
RUBINO ROBRRIA, rappresentata e difesa da se medesima
ex art. 86 c.p.c., domiciliata ex lego in ROMA, Piazza
Cavour,
Presso
la
della
Cancelleria
Corte
di
cassazione;
–
ricorrente
–
contro
MINSTKRO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro
2018
565
C
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso
I! AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
–
contro
THOMAS MENK;
controricorrente
–
Data pubblicazione: 07/03/2018
- intimato avverso l’ordinanza n.
1525/2014 del TRIBUNALENrdi
TUANI, depositata il 10/07/2014, R.g.n. 2996/13;
udita la relazlone della causa svolta nella camera di
consiglio
0e1
08/02/2018
dal Consigliere
ROSSANA
GIANNACCARI.
La Corte,
rilevato che non vi è prova della ricezione della notifica a Menk Thomas;
ritenuto che la causa va rinviata a nuovo ruolo con assegnazione al ricorrente
del termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza per
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando al ricorrente termine di giorni
novanta dalla comunicazione della presente ordinanza per produrre l’avviso di
ricevimento o per rinnovare la notifica
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2018
Il Presidente
r_
Dott.ss
pa Matera
(_
Il uni
“o Giudiziario
‘a NERI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,
07 MAR. 2018
,,–* ———–,.—
produrre l’avviso di ricevimento o per rinnovare la notifica